Sentenza del 08/05/2019 n. 12116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva ritenuto legittimo l'accertamento relativo al 2003, fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore. Ha sostenuto, in particolare, che l'accertamento fosse basato sul solo scostamento reddituale, che l'Agenzia avesse introdotto in appello argomentazioni nuove e che non fossero stati adeguatamente valutati gli elementi forniti nel contraddittorio, quali i margini ridotti dei contratti di trasporto, l'aumento del costo del gasolio e il furto di un automezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato che lo studio di settore costituisce una presunzione semplice e che lo scostamento, da solo, non è sufficiente, ma può essere valorizzato insieme agli elementi emersi nel contraddittorio. Nel caso concreto, la Commissione regionale aveva valutato complessivamente lo scostamento, il numero dei dipendenti, la disponibilità di più automezzi, l'esiguità dei ricavi e le giustificazioni offerte dal contribuente, ritenendo queste ultime insufficienti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la reiterazione di redditi modesti era stata considerata un'argomentazione valutativa e non una nuova domanda, eccezione o prova. M.M. è stato condannato al pagamento di 4.100 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento induttivo dei maggiori ricavi o redditi sulla base di presunzioni, comprese quelle derivanti dagli studi di settore, purché adeguatamente giustificate.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies
Disciplina l'utilizzo di parametri e studi di settore come strumenti di ricostruzione della normale redditività, non automaticamente decisivi ma da valutare nel contraddittorio con il contribuente.
Codice civile, artt. 2727-2729
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Gli indizi devono essere valutati globalmente e non in modo atomistico; anche un solo indizio può essere sufficiente se dotato di tali requisiti.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Impone all'atto impositivo una motivazione idonea a rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Nel caso esaminato, la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché non si limitava al mero scostamento dallo studio di settore.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2, 57 e 58
Regolano il processo tributario e i limiti alla proposizione di domande, eccezioni e prove nuove in appello. La Corte ha escluso che l'argomentazione sui redditi costantemente bassi costituisse una domanda, eccezione o prova nuova.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è integralmente respinto o dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento: l'Amministrazione deve attivare il contraddittorio e spiegare perché lo standard sia concretamente applicabile.
- Il contribuente deve partecipare attivamente al contraddittorio, fornendo elementi specifici, documentati e riferiti alla propria attività e al periodo d'imposta; giustificazioni generiche possono essere ritenute insufficienti.
- Il giudice deve valutare complessivamente tutti gli indizi e le giustificazioni delle parti. Elementi come numero di dipendenti, automezzi disponibili, ricavi dichiarati e andamento pluriennale possono rafforzare la presunzione di maggiori ricavi.
- In assenza di una valida spiegazione del contribuente, lo scostamento può assumere valore di indizio grave e preciso; tuttavia, l'Amministrazione non può fondare l'atto esclusivamente sul dato statistico astratto.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito: la Corte verifica la corretta applicazione delle regole giuridiche e l'assenza di vizi logici decisivi, non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice tributario.
- Se si contesta l'uso di una circostanza da parte del giudice, occorre qualificare correttamente la censura: un errore nella valutazione logica degli elementi può costituire vizio motivazionale, ma non necessariamente violazione di legge o introduzione di una domanda nuova.
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