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Sentenza

Sentenza del 29/03/2022 n. 10004 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari (21/04/2016 n.1028/03/2016) che aveva rigettato l'appello del Comune contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (09/04/2014 n.915/02/2014). La controversia riguarda impugnazione di avviso di accertamento ICI anno 2006 relativo a terreni agricoli, suoli edificabili e fabbricati; il Comune contestava la legittimità e la motivazione dell'atto impositivo, deducendo in particolare l'esistenza di atti comunali (determina, certificato di destinazione urbanistica, deliberazioni e convenzioni) che proverebbero l'edificabilità/inedificabilità dei suoli e la legittimità dell'accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi (omesso esame di fatti/documenti decisivi) sono stati ritenuti inammissibili per carenza di autosufficienza e per la tecnica espositiva 'assemblata' del ricorso, che non ha consentito alla Corte di cogliere in modo organico le censure e gli elementi decisivi. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per incoerenza con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguenza pratica: resta confermata la decisione di merito (CTR) che aveva rigettato l'appello del Comune; la parte soccombente in cassazione è il Comune e la parte vittoriosa rimane EUROUNO RE S.r.l.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Introduce il vizio di cassazione per omesso esame di un fatto storico decisivo; il ricorrente deve indicare il fatto, il dato probatorio da cui risulta, come e quando è stato oggetto di discussione e la sua decisività. L'omessa valutazione di deduzioni difensive o di elementi istruttori non vale di per sé salvo che il fatto storico non sia realmente omesso.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Consente la censura per violazione di norme di diritto; nel caso in esame è richiamato rispetto alla contestazione dell'erronea applicazione del D.Lgs. n.546/1992 art.53 comma 1 sulla specificità dei motivi d'appello.

  • art. 366 c.p.c., n. 3

    Requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve fornire una esposizione sintetica e autosufficiente dei fatti e delle censure; la mera riproduzione massiva di documenti ('ricorso assemblato') non soddisfa il requisito e può determinare l'inammissibilità.

  • art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    Collegati alle modalità richieste per descrivere il fatto storico omesso e la sua fonte; richiedono indicazioni precise per consentire alla Corte di valutare la censura ex art.360 n.5.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1

    Stabilisce il requisito di specificità dei motivi d'appello nel processo tributario. Deve essere interpretato restrittivamente solo nella misura necessaria: è sufficiente un'esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda e delle ragioni; tuttavia, motivi che non contrastano concretamente il decisum o si limitano a riaffermare la legittimità dell'atto impugnato possono essere ritenuti inidonei.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Riguardano l'onere della prova e la valutazione delle prove: richiamati in relazione alla censura di mancato esame da parte del giudice dei documenti prodotti, ma la Corte osserva che l'omesso rilievo deve essere provato nella forma richiesta per l'art.360 n.5.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis)

    Norma procedurale sul contributo unificato: in caso di inammissibilità la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per contestare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo (art.360 c.p.c. n.5) occorre indicare chiaramente il fatto, la fonte documentale testuale o extratestuale, come e quando è stato dibattuto e la sua decisività; non basta richiamare genericamente documenti.
  • Evitare la tecnica del 'ricorso assemblato' (riproduzione massiva di atti e documenti): il ricorso deve essere autosufficiente, con una sintesi organica delle vicende processuali e delle censure per permettere alla Corte di legittimità di valutare il vizio denunciato.
  • Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi d'appello (D.Lgs. 546/1992, art.53) va interpretato in modo da non precludere l'accesso alla giustizia, ma le censure che si limitano a riaffermare la legittimità dell'atto impugnato senza individuare errori specifici della decisione possono essere ritenute inammissibili.
  • Quando la controversia riguarda qualificazioni urbanistiche (edificabilità o inedificabilità) e vincoli (paesaggistici, demaniali, archeologici), il giudice valuta la destinazione urbanistica vigente (es. P.R.G.) e i vincoli; documenti comunali che non vengano criticamente contestualizzati e dimostrati nella loro incidenza decisiva difficilmente ribalteranno la decisione.
  • La Corte di Cassazione non ha l'onere di leggere e selezionare gli atti riprodotti dal ricorrente: è responsabilità del difensore costruire una esposizione sintetica e critica delle prove e dei punti decisivi per sostenere la censura di legittimità.

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