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Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 12807 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento fiscale nei confronti della società C. s.r.l. per gestione anti-economica e mancato deposito delle scritture contabili; sulla base di tale accertamento l'Agenzia ha emesso inoltre tre avvisi di accertamento nei confronti dei soci e una cartella di pagamento provvisoria verso la società. Tutti gli atti sono stati impugnati in primo grado e in appello (decisioni confermate). In cassazione i ricorrenti hanno dedotto dieci motivi - in sintesi: insufficiente/contraddittoria motivazione; violazioni e false applicazioni di vari articoli del D.P.R. 600/1973, D.P.R. 917/1986, D.Lgs. 546/1992 e della L. 212/2000 (mancato contraddittorio); illegittimo uso di presunzioni e violazione dell'art. 2697 c.c.; mancata compensazione di perdite pregresse; nullità della sentenza per difetto di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (Euro 3.500 oltre spese prenotate a debito) e, ove dovuto, al versamento del cd. doppio del contributo unificato. Motivazione: i motivi di ricorso erano generici o non confrontavano la ratio decidendi della sentenza impugnata; molte censure introducevano questioni nuove o mancavano degli atti/elementi necessari (es. atto di accertamento relativo ai soci) e dunque erano inammissibili; la CTR aveva motivato adeguatamente l'uso di presunzioni (sussistenza di incongruenze persistenti e comportamento omissivo della società, mancata esibizione delle scritture e mancata risposta ai questionari) e tali presunzioni, se fondate su presupposti di legge, costituiscono prova piena; il mancato contraddittorio preventivo non è stato concretamente dimostrato essendo risultante dagli atti la mancata collaborazione dei ricorrenti; la ricostruzione del reddito e l'esclusione di perdite pregresse rientrano nella valutazione dell'ufficio e del giudice del merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Consente all'Ufficio di desumere l'inesistenza di passività o l'occultamento di attivo anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; l'omessa esibizione di scritture e la mancata risposta ai questionari aggravano l'attendibilità delle presunzioni.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Richiamato dai ricorrenti rispetto alla motivazione degli avvisi; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia reso note le ragioni essenziali dell'accertamento consentendo al contribuente di conoscere e contestare la pretesa.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U. delle imposte sui redditi), art. 39, comma 1, lett. d)

    Analogamente all'IVA, anche per le imposte dirette la prova può fondarsi su presunzioni quando siano gravi, precise e concordanti; la Corte ha confermato la legittimità dell'uso di tali presunzioni nel caso di mancata collaborazione del contribuente.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 4

    Cited dai ricorrenti in relazione alla imputazione di costi/ricavi; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva degli atti che ne permettessero la verifica.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Prevede che per l'IVA l'Ufficio possa avvalersi di presunzioni. La Corte ha ribadito la compatibilità dell'uso di presunzioni nei controlli fiscali.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7

    Richiamato in rapporto al diritto di autotutela dell'Amministrazione e alla motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto che l'avviso fosse sufficientemente motivato.

  • L. n. 212 del 2000, art. 12

    Norma sul contraddittorio preventivo; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché dagli atti risultava la mancata collaborazione e non era provata la mancata attivazione del contraddittorio nelle forme richieste.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23

    Richiamato dai ricorrenti in ordine a vizi di procedimento; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non specifiche rispetto ai singoli giudizi.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto compatibile l'uso di presunzioni gravi e fondate con l'art. 2697, poiché le presunzioni legittime, basate su presupposti normativi, possono costituire prova piena.

  • D.P.R. n. 660 del 1973, artt. 1 e 39

    Censurati dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto le relative doglianze generiche e non rilevanti rispetto alla decisione di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma sulla contribuzione unificata; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento, ove dovuto, del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • La mancata esibizione delle scritture contabili e la mancata risposta ai questionari fiscali legittimano l'Amministrazione ad utilizzare presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; tali presunzioni possono assumere efficacia probatoria rilevante nel processo.
  • In sede di cassazione i motivi devono indicare con precisione l'omesso esame di un fatto decisivo e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure generiche o che riformulano argomentazioni difensive non specifiche sono inammissibili.
  • La riunione di più cause è procedura discrezionale che non altera l'autonomia dei singoli giudizi; ogni ricorrente deve dimostrare specificamente le proprie doglianze rispetto al proprio atto impugnato.
  • Se il contribuente contesta l'assenza del contraddittorio preventivo deve fornire elementi probatori chiari; l'assenza di collaborazione documentale può rendere ininfluente la doglianza sul contraddittorio.
  • La valutazione del merito (es.: esclusione della compensazione di perdite pregresse perché ritenute non credibili per comportamento antieconomico) rientra nel potere discrezionale dell'Ufficio e del giudice del merito e difficilmente è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Per un efficace ricorso tributario è fondamentale: a) depositare e indicare specificamente gli atti e i documenti che smentiscono le presunzioni; b) contestare puntualmente la ratio decidendi; c) non introdurre in cassazione questioni nuove non dibattute in grado e appello.

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