Cassazione Penale, Ordinanza n. 18426/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, definito con sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti dal GIP del Tribunale di Termini Imerese, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che gli aveva applicato la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa. Con un unico motivo ha denunciato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando la carenza di motivazione sulla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione soltanto per specifici motivi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza relativa alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. non rientra tra quelle deducibili. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
È richiamato come base formale del motivo di ricorso, ma la censura non è ritenuta ammissibile nei limiti speciali previsti per la sentenza di patteggiamento.
art. 129 cod. proc. pen.
La mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, poiché non rientra tra i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
legge 23 giugno 2017 n. 103
È richiamata come fonte introduttiva della limitazione dell'impugnabilità prevista dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- La doglianza relativa alla mancata verifica, da parte del giudice, delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, perché estranea all'elenco chiuso dei motivi deducibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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