Cassazione Civile, Ordinanza n. 35021/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva promosso avanti al Tribunale di Bari un'azione di responsabilità contro il precedente amministratore. Quest'ultimo aveva chiesto e ottenuto di chiamare in causa il Ministero vigilante, alcuni sindaci, la società di revisione e la propria compagnia assicuratrice, sostenendo che costoro fossero esclusivamente o solidalmente responsabili per i fatti dedotti. Dopo l'estensione del contraddittorio ai terzi, il giudice aveva separato la posizione dei terzi chiamati dal giudizio originario e, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, aveva ritenuto che l'amministratore, a seguito della separazione, non fosse più parte del giudizio separato, escludendolo dalle attività conclusive e assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. alle altre parti. Il convenuto ha quindi proposto ricorso straordinario per cassazione deducendo la nullità dell'ordinanza per violazione del litisconsorzio necessario processuale, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa, sostenendo inoltre l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. perché il provvedimento, pur formalmente ordinatorio, aveva effetti decisivi e irreparabili sul processo.
La decisione
Il procedimento di legittimità è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la revoca dell'ordinanza impugnata da parte del tribunale. La Corte ha rilevato che la rinuncia, in presenza di controparti rimaste intimate, non richiedeva accettazione e comportava l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso la necessità di pronunciarsi sulla soccombenza virtuale, sulle spese e sul raddoppio del contributo unificato, precisando che tale raddoppio non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma violata per asserita lesione del litisconsorzio processuale necessario
art. 99 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma violata per asserita lesione del principio della domanda
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma violata per asserita violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro del denunciato pregiudizio al diritto di difesa
art. 101 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro del denunciato pregiudizio al diritto di difesa e del contraddittorio
art. 190 c.p.c.
richiamato sia dal ricorrente, per contestare l'esclusione dalla fase conclusiva, sia nel provvedimento revocato per assegnare i termini di precisazione delle conclusioni
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente per sostenere l'impugnabilità straordinaria del provvedimento ordinatorio per i suoi effetti decisivi e irreparabili
art. 391 c.p.c.
richiamato nel dispositivo quale base per la declaratoria di estinzione a seguito di rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
interpretato nel senso che il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
indicato come norma che ha introdotto la disciplina del raddoppio del contributo unificato
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro processuale per la deduzione di nullità dell'ordinanza
art. 102 c.p.c.
richiamato in relazione alla denunciata violazione del litisconsorzio processuale necessario
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenga dopo la revoca del provvedimento impugnato e in assenza di controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della rinuncia.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non deve esaminare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi ai fini della soccombenza virtuale, né provvedere sulle spese se non vi siano controparti costituite.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione, limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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