Circolare numero 5 del 9-1-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la gestione delle attività socialmente utili per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003 e, in particolare, autorizza il pagamento degli assegni ASU e degli eventuali ANF relativi a gennaio 2003 ai lavoratori LSU già a carico del Fondo per l’occupazione. Viene precisato che le precedenti convenzioni con le Regioni sono scadute il 31 dicembre 2002 e che occorre stipulare nuove convenzioni annuali; nel frattempo le Sedi possono effettuare i pagamenti in continuità, a condizione che l’Ente utilizzatore abbia deliberato la prosecuzione delle attività e che siano presenti le necessarie coperture finanziarie e le delibere validate dalla Regione. La circolare richiama inoltre la necessità di aggiornare gli schemi di convenzione per il nuovo periodo e per la rivalutazione dell’assegno ASU, nonché di acquisire correttamente i dati procedurali e di garantire la rendicontazione verso gli enti finanziatori.
Attività socialmente utili 2003: pagamento assegni ASU e ANF per gennaio ai lavoratori LSU a carico del Fondo per l’occupazione
Attività socialmente utili 2003 e pagamento assegni ASU/ANF di gennaio
La circolare disciplina la prosecuzione, per l’anno 2003, delle attività socialmente utili già finanziate a valere sul Fondo per l’occupazione e regola, in via transitoria, il pagamento degli assegni ASU e degli eventuali ANF relativi al mese di gennaio 2003. Il documento si colloca nel passaggio tra la scadenza delle convenzioni 2002 e la necessità di nuove convenzioni annuali con le Regioni.
Ambito temporale e rinnovo delle convenzioni
Le convenzioni stipulate con le Regioni per le attività LSU sono scadute il 31 dicembre 2002. Per consentire la continuità delle attività nel 2003, l’INPS deve procedere alla stipula di nuove convenzioni riferite all’intero periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003. Lo schema di convenzione già inviato alle strutture territoriali con circolare n. 106 del 5 giugno 2002 deve essere conseguentemente aggiornato nella parte relativa alla durata.
Rivalutazione dell’assegno ASU
Lo schema convenzionale deve essere inoltre adeguato per tenere conto della rivalutazione dell’assegno ASU, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2003. La rivalutazione è fissata nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L’importo aggiornato non è indicato nel testo e verrà comunicato successivamente.
Pagamento transitorio di gennaio 2003
Per evitare interruzioni nei pagamenti, le Sedi sono autorizzate a disporre il pagamento dell’assegno ASU relativo a gennaio 2003 e degli eventuali ANF attraverso la procedura automatizzata già in uso. La misura è però subordinata alla condizione che il competente Ente utilizzatore abbia deliberato la prosecuzione delle attività socialmente utili per il 2003.
Adempimenti procedurali delle Sedi
Per la liquidazione degli assegni, le Sedi devono continuare a utilizzare, anche per il mese di gennaio 2003, la procedura di comunicazione scritta. In questa fase devono essere lasciati in bianco i campi relativi ai dati delle nuove convenzioni con le Regioni, ossia data di stipula, data di inizio validità e data di fine validità. Devono invece essere acquisiti tutti gli altri dati richiesti, comprese le delibere dei singoli Enti utilizzatori che dispongono la prosecuzione delle attività per il 2003. I dati della convenzione dovranno essere inseriti non appena la convenzione sia stata sottoscritta.
Nuova procedura via Internet
La circolare anticipa che la nuova procedura di comunicazione delle variazioni via Internet dovrebbe entrare in applicazione dal 1° marzo 2003. Alla data della circolare, la procedura risulta ancora in fase di sperimentazione.
Correttezza dei dati per la rendicontazione
Viene richiamata in modo espresso la necessità che in procedura siano acquisiti correttamente il codice fiscale e la denominazione dell’Ente utilizzatore, nonché i dati dell’Ente finanziatore. Ciò è essenziale per garantire la corretta rendicontazione delle somme corrisposte ai lavoratori interessati.
Condizioni sostanziali per il pagamento dell’ASU
Per il pagamento dell’assegno ASU restano ferme le istruzioni della circolare n. 155/2001. Il pagamento è subordinato:
- all’acquisizione, da parte della Sede, di copia della delibera di prosecuzione delle attività adottata dall’Ente utilizzatore;
- alla presenza nell’atto dell’elenco dei lavoratori interessati;
- alla validazione della delibera da parte della Regione competente, che è l’autorità abilitata ad autorizzare i singoli Enti a proseguire l’attività socialmente utile.
Copertura finanziaria e accredito delle somme
L’erogazione dell’assegno ASU è subordinata anche al preventivo accreditamento all’INPS delle somme mensili necessarie ai pagamenti, secondo le modalità ordinarie richiamate dalla circolare n. 183/2000. La precisazione include anche le somme necessarie per i pagamenti dovuti ai lavoratori ultracinquantenni.
Anticipazioni regionali a carico del Fondo per l’occupazione
Per le Regioni che fino al 31 dicembre 2002 avevano fatto ricorso alle anticipazioni a carico del Fondo per l’occupazione, il Ministero del Lavoro ha autorizzato una analoga anticipazione anche per il mese di gennaio 2003, poiché non era ancora stato effettuato il trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni stesse.
Richiesta di anticipazione e sblocco dei pagamenti
Per ottenere l’anticipazione, le Regioni devono inviare una richiesta specifica al Ministero del Lavoro, all’INPS - Direzione Generale, Progetto Interventi in Favore dell’Occupazione, al fax 0659053814, e alla Sede Regionale INPS territorialmente competente. La richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità a rinnovare la convenzione scaduta il 31 dicembre 2002.
La procedura dei pagamenti dell’assegno ASU sarà sbloccata, per il momento limitatamente al mese di gennaio, appena perverrà tale comunicazione. Per le altre Regioni, lo sblocco avverrà non appena la competente Sede Regionale avrà confermato al Progetto l’avvenuto accredito all’Istituto delle somme occorrenti per i pagamenti mensili, trasmettendo contestualmente il modello allegato debitamente compilato.
Punti principali
Scadenza delle convenzioni 2002 e necessità di nuove convenzioni per il 2003
Le convenzioni stipulate dall’INPS con le Regioni per le attività LSU già a carico del Fondo per l’occupazione sono scadute il 31 dicembre 2002. Per assicurare la prosecuzione delle attività nel 2003 è necessario stipulare nuove convenzioni riferite all’intero arco temporale 1° gennaio-31 dicembre 2003. Lo schema di convenzione diffuso con la circolare n. 106 del 5 giugno 2002 deve essere modificato nella parte relativa al periodo di validità.
Rivalutazione dell’assegno ASU
Lo schema di convenzione va inoltre aggiornato nella parte relativa all’importo dell’assegno ASU, che deve essere rivalutato con effetto dal 1° gennaio 2003 in misura pari all’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’ammontare della rivalutazione non è indicato nella circolare e sarà comunicato successivamente.
Pagamenti di gennaio 2003 in via transitoria
Per garantire la continuità dei pagamenti, le Sedi sono autorizzate, nelle more della stipula delle nuove convenzioni, a porre in pagamento l’assegno ASU relativo al mese di gennaio 2003 e gli eventuali assegni ANF tramite la procedura automatizzata già in uso. Tale facoltà è subordinata alla circostanza che il competente Ente utilizzatore abbia adottato la delibera di prosecuzione delle attività.
Acquisizione dei dati procedurali e gestione delle convenzioni
Per la liquidazione degli assegni le Sedi devono continuare a utilizzare, anche per gennaio 2003, la procedura di comunicazione scritta. In questa fase devono essere lasciati in bianco i campi relativi ai dati delle nuove convenzioni con le Regioni (data di stipula, inizio e fine validità), mentre devono essere acquisiti tutti gli altri dati richiesti, comprese le delibere dei singoli Enti utilizzatori per la prosecuzione delle attività nel 2003. I dati della convenzione dovranno essere inseriti non appena la convenzione sarà firmata.
Passaggio alla nuova procedura via Internet
La circolare segnala che la nuova procedura di comunicazione delle variazioni via Internet dovrebbe essere applicata dal 1° marzo 2003 ed è ancora in fase di sperimentazione.
Corretto inserimento dei dati di Ente utilizzatore ed Ente finanziatore
Le Sedi sono richiamate alla necessità inderogabile di acquisire con esattezza, in procedura, sia il codice fiscale e la denominazione dell’Ente utilizzatore sia i dati dell’Ente finanziatore, al fine di consentire la corretta rendicontazione delle somme corrisposte ai lavoratori interessati.
Condizioni per il pagamento dell’assegno ASU
Restano ferme le disposizioni della circolare n. 155/2001. Il pagamento dell’assegno ASU è subordinato all’acquisizione da parte della Sede di copia della delibera di prosecuzione delle attività adottata dall’Ente utilizzatore, comprensiva dell’elenco dei lavoratori interessati, e alla validazione della delibera da parte della Regione competente, che è l’ente autorizzato a consentire la prosecuzione delle attività socialmente utili.
Copertura finanziaria e accredito delle somme all’INPS
L’erogazione dell’assegno è subordinata anche al preventivo accreditamento all’INPS, con le modalità ordinarie richiamate dalla circolare n. 183/2000, delle somme mensili necessarie ai pagamenti, comprese quelle relative ai lavoratori ultracinquantenni.
Anticipazioni a carico del Fondo per l’occupazione per gennaio 2003
Per le Regioni che fino al 31 dicembre 2002 avevano usufruito delle anticipazioni a carico del Fondo per l’occupazione, il Ministero del Lavoro ha autorizzato una analoga anticipazione anche per gennaio 2003, poiché non era ancora intervenuto il trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni.
Richiesta regionale di anticipazione e sblocco dei pagamenti
Per beneficiare dell’anticipazione, le Regioni devono trasmettere al Ministero del Lavoro, all’INPS Direzione Generale - Progetto Interventi in Favore dell’Occupazione (fax 0659053814) e alla Sede Regionale INPS competente una specifica richiesta corredata dalla dichiarazione di disponibilità a rinnovare la convenzione scaduta il 31 dicembre 2002. La procedura dei pagamenti dell’assegno ASU sarà sbloccata, limitatamente al mese di gennaio, appena perverrà tale comunicazione oppure, per le altre Regioni, non appena la Sede Regionale confermerà al Progetto l’avvenuto accredito delle somme e trasmetterà il modello allegato debitamente compilato.
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