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Circolare

Circolare numero 1 del 7-1-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni per la compilazione del modello DM10/2 a partire dal periodo di paga gennaio 2003, in seguito alle modifiche normative su riscossione contributiva, imponibile previdenziale e aliquote. Viene annunciato un nuovo manuale sostitutivo di quello del 1989 e vengono illustrate le principali novità operative: soppressione di alcuni codici per malattia e maternità, nuove modalità per alcune gestioni e categorie di lavoratori, indicazioni per i richiamati alle armi, per il settore edilizia e per l’esposizione statistica di lavoratori ex LSU e borsisti.

Modalità di compilazione del mod. DM10/2 - novità dal 1.1.2003

Modalità di compilazione del mod. DM10/2 - novità dal 1.1.2003

La circolare aggiorna le istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/2 alla luce delle modifiche normative intervenute in materia contributiva e di riscossione. Il documento anticipa la pubblicazione di un nuovo manuale di istruzioni, sostitutivo dell’edizione "Gennaio 1989", e chiarisce le principali innovazioni operative applicabili dal periodo di paga "Gennaio 2003".

Aggiornamento del quadro normativo e decorrenza

Le modifiche che hanno reso necessario l’aggiornamento comprendono, tra le altre, l’abolizione del modello DM10/1, l’introduzione del modello F24, la soppressione dei contributi per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, l’allineamento dell’imponibile previdenziale a quello fiscale previsto dal D.lgs. 314/97, con le eccezioni tassativamente previste, e la revisione delle aliquote con soppressione di alcuni contributi minori. Le aziende devono quindi adottare le nuove modalità di compilazione dal periodo di paga "Gennaio 2003".

Contribuzione per malattia e maternità

Per la generalità dei datori di lavoro, la contribuzione destinata al finanziamento delle indennità economiche di malattia e maternità non deve più essere esposta separatamente, ma va ricompresa nel totale dell’aliquota. Di conseguenza, i codici P300 e P400 non devono più essere utilizzati.

Casi particolari di esposizione dei contributi

La circolare individua alcune deroghe settoriali e soggettive.

Per le aziende dello spettacolo con CSC 7.07.09 e 1.18.08, i contributi per malattia e maternità vanno indicati insieme alle altre contribuzioni senza esposizione separata. Resta però ferma, per il solo personale artistico non dipendente, l’esposizione con il codice P400 per la maternità e, se dovuto, con il codice P300 per la malattia. Se il datore di lavoro non è tenuto al contributo per malattia, deve chiedere alla Sede competente il codice di autorizzazione 8G.

Per i datori di lavoro che occupano personale impiegato in paesi extracomunitari non convenzionati, i contributi per malattia e maternità devono essere inclusi nell’aliquota complessiva, con soppressione dei codici P300 e P400. Analoga regola si applica alle aziende di pubblici servizi di trasporto ex fondo autoferrotranvieri, per le quali non devono più essere utilizzati i codici P300, P330 e P400.

L’esposizione separata con codici della serie P continua invece a operare solo per gli enti pubblici (CSC 20101 e 20102) e per i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’INPGI, mediante il codice P430.

Gestioni contabili separate nel FPLD

Dal periodo di paga "Gennaio 2003" i codici tipo contribuzione "46", "53", "54", "56", "58", "59", "75", "77" e "86" dovranno essere preceduti solo dalla lettera "Z" e non più dalla lettera "X". La variazione è giustificata dal fatto che, per tali lavoratori già iscritti agli ex fondi speciali al 31.12.1995, il periodo di spettanza di eventuali benefici contributivi risulta ormai esaurito.

Lavoratori richiamati alle armi

Viene chiarito che l’indennità di richiamo alle armi spetta ai soli lavoratori dipendenti da aziende private con qualifica di operaio o impiegato; non spetta agli apprendisti, mentre può spettare a lavoratori in godimento di agevolazioni contributive, se in possesso delle qualifiche richieste. In sede di denuncia, la natura dell’assunzione non rileva: i lavoratori richiamati devono essere esposti esclusivamente con il codice 137 se operai e con il codice 237 se impiegati.

Settore edilizia: esposizione dei periodi di ferie

Nel settore dell’edilizia il pagamento delle ferie annuali è assolto dalle Casse Edili. Durante la fruizione delle ferie, il datore di lavoro deve esporre il numero delle giornate retribuite e la retribuzione effettivamente erogata nel mese. Poiché tale retribuzione può non garantire il minimale giornaliero per tutte le giornate retribuite, al fine di evitare l’emissione indebita di note di rettifica deve essere utilizzato anche il quarto carattere "M".

Lavoratori ex LSU e percettori di borse lavoro

I datori di lavoro che stabilizzano lavoratori provenienti dal bacino LSU o partecipanti a borse lavoro devono, oltre alle ordinarie indicazioni secondo la tipologia di assunzione, esporne il numero nel quadro B-C ai fini statistici. I lavoratori provenienti dal bacino LSU vanno indicati con il codice LS01, mentre i partecipanti alle borse lavoro con il codice BS01. Trattandosi di codici con finalità statistica, essi devono essere utilizzati per l’intero periodo di spettanza delle agevolazioni contributive.

Punti principali

Aggiornamento del manuale DM10/2 e decorrenza

Le istruzioni di compilazione del DM10/2 vengono aggiornate per recepire le modifiche normative intervenute, tra cui l’abolizione del DM10/1, l’introduzione dell’F24, la soppressione dei contributi SSN, l’adeguamento dell’imponibile contributivo ai sensi del D.lgs. 314/97 e la revisione di aliquote e contributi minori. Il nuovo manuale sostituisce l’edizione "Gennaio 1989" e le aziende devono attenersi alle nuove istruzioni dal periodo di paga "Gennaio 2003".

Contribuzione per malattia e maternità

Per la generalità dei datori di lavoro, dal gennaio 2003 la contribuzione per il finanziamento delle indennità economiche di malattia e maternità non va più esposta separatamente ma confluisce nel totale dell’aliquota; i codici P300 e P400 non devono essere più utilizzati. Sono previste regole particolari per lo spettacolo, per il personale impiegato in paesi extracomunitari non convenzionati, per le aziende di pubblici servizi di trasporto ex fondo autoferrotranvieri e per gli enti pubblici e i giornalisti iscritti INPGI.

Aziende dello spettacolo e casi particolari

Per i datori di lavoro dello spettacolo (CSC 7.07.09 e 1.18.08) i contributi per malattia e maternità si indicano congiuntamente alle altre contribuzioni, senza esposizione separata; solo per il personale artistico non dipendente restano previsti i codici P400 per maternità e, se dovuto, P300 per malattia. Se il contributo per malattia non è dovuto, va richiesto alla Sede il codice di autorizzazione 8G.

Datori di lavoro con lavoratori in paesi extracomunitari non convenzionati e trasporto pubblico

Per chi occupa personale impiegato in paesi extracomunitari non convenzionati, e per le aziende di pubblici servizi di trasporto ex fondo autoferrotranvieri, dal gennaio 2003 i contributi per malattia e maternità devono essere inclusi nell’aliquota complessiva. In questi casi non devono più essere usati i codici P300, P330 e P400, secondo la fattispecie.

Esposizione residua con codici della serie P

L’esposizione separata dei contributi per malattia e maternità con i codici della serie P continua a operare solo per gli enti pubblici (CSC 20101 e 20102) e per i lavoratori con qualifica di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’INPGI, utilizzando il codice P430.

Gestioni contabili separate nel FPLD

Dal periodo di paga "Gennaio 2003", per i codici tipo contribuzione "46", "53", "54", "56", "58", "59", "75", "77" e "86" relativi a lavoratori con determinati benefici, il codice da utilizzare deve essere preceduto solo dalla lettera "Z" e non più dalla lettera "X". La modifica è motivata dal fatto che, per questi lavoratori già iscritti agli ex fondi speciali al 31.12.1995, il periodo di spettanza degli eventuali benefici contributivi risulta già esaurito.

Lavoratori richiamati alle armi

L’indennità di richiamo alle armi spetta solo ai lavoratori dipendenti da aziende private con qualifica di operaio o impiegato. Non spetta agli apprendisti, mentre spetta ai lavoratori che beneficiano di particolari agevolazioni contributive se in possesso delle qualifiche previste. Ai fini della denuncia, la tipologia di assunzione è irrilevante: i lavoratori richiamati vanno esposti esclusivamente con il codice 137 se operai e 237 se impiegati.

Settore edilizia e esposizione delle ferie

Nel settore edilizio, poiché il pagamento delle ferie annuali è assolto dalle Casse Edili, il datore di lavoro deve esporre numero di giornate retribuite e retribuzione effettivamente erogata nel mese. Per evitare note di rettifica per mancato rispetto del minimale giornaliero, durante la fruizione delle ferie deve essere utilizzato anche il quarto carattere "M".

Lavoratori ex LSU e destinatari di borse lavoro

Chi stabilizza lavoratori provenienti dal bacino LSU o partecipanti a borse lavoro deve indicarli, oltre che secondo le regole generali della tipologia di assunzione, anche nel quadro B-C ai fini statistici. I lavoratori ex LSU devono essere codificati LS01 e i partecipanti alle borse lavoro BS01; tali codici vanno utilizzati per tutto il periodo di spettanza delle agevolazioni contributive.

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