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Circolare

Circolare numero 2 del 7-1-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità operative, i requisiti e le istruzioni contabili per fruire dello sgravio contributivo totale triennale previsto per i nuovi assunti nel Mezzogiorno. Definisce ambito territoriale e soggettivo, condizioni di accesso, esclusioni settoriali, regole per particolari fattispecie (cooperative, lavoro temporaneo, investimenti iniziali, contratti di riallineamento ed emersione) e indica le modalità di esposizione nel modello DM10/2, di regolarizzazione dei periodi pregressi, di compensazione/rimborso e di contabilizzazione nei conti GAW.

Sgravio contributivo totale triennale per i nuovi assunti nel Mezzogiorno ex art. 44 L. 448/2001

Sgravio totale triennale per i nuovi assunti nel Mezzogiorno ex art. 44 L. 448/2001

La circolare fornisce le istruzioni applicative e contabili per lo sgravio contributivo totale triennale previsto dalla legge finanziaria 2002 per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno. L'intervento è qualificato come aiuto di Stato e, per questo, viene disciplinato in coerenza con l'autorizzazione e i vincoli della Commissione europea.

Quadro normativo e finalità

L'art. 44 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riconosce ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici operanti in specifiche aree del Paese uno sgravio totale degli oneri contributivi per i nuovi assunti nell'anno 2002, per tre anni dalla data di assunzione. La circolare chiarisce che il beneficio è subordinato alla compatibilità con le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato e ne descrive le modalità di fruizione concreta.

Ambito territoriale

Lo sgravio si applica alle imprese operanti in Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Nei limiti della disciplina de minimis, il beneficio è riconosciuto anche:

  • ai datori di lavoro operanti in Abruzzo e Molise;
  • ai datori di lavoro operanti nel territorio della sezione circoscrizionale del collocamento di Cassino.

In tali ipotesi il beneficio può essere cumulato con altri aiuti, sempre nel rispetto dei limiti del de minimis.

Soggetti destinatari e esclusioni soggettive

I destinatari sono i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, ma solo se rivestono la qualifica di imprenditore ai sensi degli artt. 2082 e seguenti c.c.

Sono espressamente esclusi:

  • liberi professionisti;
  • studi professionali;
  • condomini;
  • associazioni culturali, professionali e di categoria;
  • partiti politici;
  • organismi sindacali;
  • datori di lavoro agricolo non imprenditori.

La disciplina non si applica inoltre alle imprese appartenenti ai settori esclusi richiamati al successivo punto 7.

Cooperative di lavoro e società di fornitura di lavoro temporaneo

Lo sgravio è riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, limitatamente ai nuovi soci per i quali sia stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato entro il 31 dicembre 2002.

Per le società di fornitura di lavoro temporaneo, il beneficio può spettare anche per i lavoratori interinali assunti a tempo indeterminato, a condizione che:

  • nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo sia specificato che il dipendente sarà impiegato in attività svolte effettivamente nei territori agevolati, indipendentemente dalla residenza del lavoratore;
  • le parti del contratto svolgano effettivamente l'attività nell'ambito territoriale agevolato;
  • l'impresa utilizzatrice operi nei territori indicati e l'agenzia di lavoro interinale abbia sede nei medesimi territori;
  • siano rispettate tutte le ulteriori condizioni di accesso.

Per il personale assunto per il funzionamento della struttura della società fornitrice, il beneficio continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie.

Misura dello sgravio e componenti escluse

Il beneficio consiste nello sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti all'INPS sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Sono compresi anche:

  • i contributi per le prestazioni economiche di malattia e maternità;
  • la contribuzione a garanzia del TFR.

Sono invece esclusi:

  • il contributo dello 0,50% per miglioramenti pensionistici di cui all'art. 3 della legge n. 297/1982;
  • i contributi di solidarietà;
  • la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario;
  • l'eventuale contribuzione per i Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione/riqualificazione professionale;
  • la quota dello 0,30% del contributo di disoccupazione devoluta ai fondi di rotazione e ai fondi per la formazione continua.

La durata del beneficio è di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.

Condizioni di accesso

Assunzioni a tempo indeterminato e pieno

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno e indeterminato. Restano quindi esclusi:

  • i contratti a tempo determinato, compresi gli stagionali;
  • il part-time.

Requisiti soggettivi del lavoratore

I lavoratori assunti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • stato di inoccupazione o disoccupazione nei territori agevolati;
  • iscrizione nelle liste di mobilità nei medesimi territori;
  • fruizione della CIGS da almeno 24 mesi senza interruzione nello stesso ambito territoriale.

La circolare precisa che la prova dello stato di disoccupazione può essere resa anche mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Per i lavoratori in CIGS, l'assunzione può riguardare solo soggetti provenienti da altre imprese, poiché il personale in cassa integrazione resta giuridicamente nell'organico dell'impresa in crisi.

Incremento occupazionale e calcolo della forza aziendale

La Commissione europea richiede che l'incremento occupazionale sia valutato rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione.

Lo sgravio non spetta se l'incremento deriva dalla trasformazione:

  • di contratti a termine;
  • di contratti di apprendistato;
  • di contratti di formazione e lavoro.

Il calcolo della forza occupazionale avviene in termini di ULA, secondo cui il numero di posti di lavoro corrisponde alle unità lavoro/anno, con il lavoro part-time e stagionale computati come frazioni di ULA.

Sono compresi nel calcolo:

  • lavoratori a tempo pieno;
  • lavoratori a tempo parziale;
  • lavoratori con contratto stagionale;
  • lavoratori in cassa integrazione.

Sono esclusi:

  • lavoratori assunti a tempo determinato;
  • lavoratori esclusi dal computo da specifiche disposizioni di legge;
  • lavoratori a domicilio.

Per il part-time il computo avviene proporzionalmente all'orario svolto rispetto all'orario normale previsto dal CCNL. Per la forza aziendale si considera il complesso dei dipendenti della stessa impresa svolgenti la medesima attività, anche se dislocati in più unità operative. Per le agenzie di lavoro temporaneo rileva l'insieme dei dipendenti dell'agenzia, anche se distribuiti in sedi diverse.

Mantenimento dell'organico e ulteriori condizioni

Il livello occupazionale raggiunto con le nuove assunzioni non deve diminuire nel periodo agevolato. Il mantenimento va verificato sommando l'incremento che ha determinato il beneficio alla forza aziendale media di riferimento.

Nel settore edilizio i licenziamenti per chiusura dei cantieri o per fine lavoro non sono considerati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, in quanto connessi a eventi sostanzialmente prevedibili.

Tra le ulteriori condizioni di accesso rientrano anche:

  • il divieto di assorbimento di attività di imprese giuridicamente preesistenti;
  • l'incremento occupazionale al netto delle diminuzioni del gruppo;
  • l'osservanza del CCNL;
  • il rispetto del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni;
  • il rispetto dei parametri ambientali.

Per l'osservanza del CCNL si applicano altresì le disposizioni generali dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 389/1989.

Aiuti connessi a investimenti iniziali

Quando lo sgravio è collegato alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento iniziale, si applicano anche gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

In tale ipotesi:

  • il posto di lavoro deve riguardare l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento;
  • il posto deve essere creato entro i primi tre anni dalla realizzazione integrale dell'investimento;
  • sono considerati connessi anche i posti creati nello stesso periodo per effetto dell'aumento del tasso di utilizzo della capacità generata dall'investimento;
  • l'aiuto è espresso in percentuale dei costi salariali per un periodo di due anni;
  • l'importo non può superare l'intensità di aiuto ammessa nella zona;
  • i posti creati devono essere mantenuti per almeno cinque anni.

Il regime non si applica al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE.

Cumulo dei benefici

Le agevolazioni legate alla creazione di nuovi posti di lavoro connessi a un investimento iniziale non sono cumulabili con altri regimi di aiuti di Stato.

La Commissione ha tuttavia ritenuto compatibile, per la sola Regione Calabria, il cumulo con altri regimi di aiuto all'occupazione, nei limiti del massimale di intensità d'aiuto regionale.

Settori esclusi o ammessi solo in parte

Lo sgravio non si applica:

  • ai settori sensibili disciplinati dal Trattato CECA;
  • al settore della costruzione navale.

Per il settore automobilistico e per quello delle fibre sintetiche il beneficio opera solo entro i limiti previsti dalla disciplina de minimis.

Imprese soggette a contratti di riallineamento o procedure di emersione

Le imprese interessate da contratti di riallineamento o da procedure di emersione sono considerate imprese già esistenti. Possono quindi beneficiare dello sgravio solo per il personale neoassunto non interessato da tali discipline e sempre nel rispetto delle condizioni generali previste dalla circolare.

Modalità operative nel modello DM10/2

Per la fruizione dello sgravio i datori di lavoro devono:

  • esporre il personale avente titolo nei quadri B-C del modello DM10/2;
  • calcolare l'importo complessivo del beneficio e indicarlo nel quadro D con la dicitura "sgravio ex art. 44 L. 448/2001" e il codice L420;
  • riportare mensilmente nei quadri B-C il numero dei dipendenti interessati e le retribuzioni corrispondenti, utilizzando il codice S480.

Non devono essere compilate le caselle "giornate" e "somme a debito".

I dati devono essere comunicati con la prima denuncia utile successiva alla circolare.

Regolarizzazione dei periodi pregressi e restituzioni

Per gli sgravi relativi a periodi già scaduti, il recupero avviene nel quadro D del DM10/2 con la dicitura "arr. sgravio ex art. 44 L. 448/2001" e il codice L421.

Le imprese che, nelle more della circolare, abbiano fruito del beneficio con modalità diverse devono restituire quanto indebitamente fruito senza oneri accessori. In questi casi, le somme da restituire vanno esposte nei quadri B-C con la dicitura "rest. sgr. tot." o "rest. sgr. tot. indebito" e il codice M204, senza indicare numero dipendenti, giornate o retribuzioni.

Le regolarizzazioni devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare.

Compensazione, rimborso e recupero del credito

L'eventuale credito derivante dalle operazioni di conguaglio può essere recuperato tramite modello F24, entro il limite massimo di € 516.456,90.

Resta ferma la possibilità di:

  • utilizzare la compensazione secondo la procedura ordinaria;
  • chiedere il rimborso totale o parziale;
  • compensare i crediti risultanti dalle denunce DM10/2 entro i dodici mesi successivi alla scadenza di presentazione della denuncia da cui emerge il credito, purché il rimborso non sia stato richiesto nella stessa denuncia.

La denuncia a credito deve essere presentata direttamente alla sede competente per territorio entro i termini di legge.

Istruzioni contabili

Gli sgravi evidenziati con i codici L420 e L421 devono essere imputati:

  • al conto GAW 37/74, se di competenza dell'anno in corso;
  • al conto GAW 37/04, se di competenza degli anni precedenti.

Per la movimentazione manuale delle registrazioni contabili si richiamano le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95".

Le somme restituite dai datori di lavoro con codice M204 sono imputate al conto GAW 24/49.

Variazioni al piano dei conti

L'allegato 2 introduce i conti:

  • GAW 37/04, per sgravi di competenza degli anni precedenti;
  • GAW 37/74, per sgravi di competenza dell'anno in corso.

Le denominazioni contabili richiamano espressamente gli sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro e degli enti pubblici economici per i nuovi assunti ad incremento dei livelli occupazionali ai sensi dell'art. 44 della legge n. 448/2001.

Punti principali

Ambito territoriale e destinatari

Lo sgravio si applica alle imprese operanti in Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Nei limiti del de minimis è riconosciuto anche in Abruzzo e Molise e nel territorio della sezione circoscrizionale del collocamento di Cassino, con possibilità di cumulo con altri benefici nei medesimi limiti. I destinatari sono i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, purché rivestano la qualifica di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c.; sono esclusi professionisti, studi professionali, condomini, associazioni, partiti, organismi sindacali, datori di lavoro agricolo non imprenditori e altri soggetti non imprenditoriali. Restano inoltre esclusi i settori richiamati nel punto 7.

Cooperative di lavoro e lavoro temporaneo

Le società cooperative di lavoro possono usufruire del beneficio limitatamente ai nuovi soci con i quali sia stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato entro il 31 dicembre 2002. Per le società di fornitura di lavoro temporaneo lo sgravio è riconoscibile anche per lavoratori interinali assunti a tempo indeterminato, a condizione che il contratto indichi l'impiego effettivo nei territori agevolati, che sia effettiva la localizzazione territoriale delle parti contrattuali e che siano rispettate tutte le condizioni di accesso previste per la generalità delle imprese. Per il personale assunto per il funzionamento della struttura, il beneficio segue invece le regole ordinarie.

Misura del beneficio e durata

Il beneficio consiste nello sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti all'INPS sulle retribuzioni soggette a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono compresi anche i contributi per le prestazioni economiche di malattia e maternità e la contribuzione a garanzia del TFR. Sono esclusi il contributo dello 0,50% per miglioramenti pensionistici, i contributi di solidarietà, la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario, l'eventuale contribuzione per i fondi di solidarietà e la quota dello 0,30% destinata ai fondi di rotazione e alla formazione continua. La durata è di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.

Condizioni di accesso: tipo di assunzione e requisiti del lavoratore

Il rapporto deve essere a tempo pieno e indeterminato; sono quindi esclusi i rapporti a tempo determinato, compresi gli stagionali, e i part-time. I nuovi dipendenti devono essere in stato di inoccupazione o disoccupazione nei territori agevolati, iscritti nelle liste di mobilità negli stessi territori oppure beneficiari di CIGS da almeno 24 mesi senza interruzione nel medesimo ambito territoriale. La prova dello stato di disoccupazione può essere resa anche tramite autocertificazione. Per i lavoratori in CIGS l'assunzione deve riguardare soggetti provenienti da altre imprese, poiché il personale in CIGS resta giuridicamente nell'organico dell'impresa in crisi.

Incremento occupazionale e calcolo della forza aziendale in ULA

L'incremento occupazionale va verificato rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. Non dà diritto allo sgravio l'incremento derivante dalla trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine, di apprendistato o di formazione e lavoro, perché non genera nuova occupazione. Ai fini del calcolo della forza aziendale si considerano i lavoratori a tempo pieno, part-time, stagionali e in cassa integrazione; si escludono i lavoratori a tempo determinato e quelli esclusi da specifiche norme. Sono esclusi anche i lavoratori a domicilio. I part-time e gli stagionali sono conteggiati in frazioni di ULA; per le imprese di somministrazione conta l'insieme dei dipendenti dell'agenzia fornitrice, anche se distribuiti in sedi diverse.

Mantenimento dell'occupazione e ulteriori condizioni

Il livello occupazionale raggiunto con le nuove assunzioni non deve ridursi nel periodo di agevolazione, che va quindi rapportato alla forza aziendale di riferimento e all'incremento che ha determinato il beneficio. Nel settore edilizio i licenziamenti per chiusura cantieri o fine lavoro non sono considerati giustificato motivo oggettivo. Tra le ulteriori condizioni figurano il divieto di assorbimento di attività di imprese giuridicamente preesistenti, l'incremento netto rispetto alle diminuzioni occupazionali del gruppo, l'osservanza del CCNL, delle prescrizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e dei parametri ambientali.

Aiuti connessi a investimenti iniziali e cumulo

Quando lo sgravio è collegato alla creazione di posti di lavoro connessi a un investimento iniziale, occorre applicare anche gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato a finalità regionale. Il posto di lavoro deve riguardare l'attività per cui è stato effettuato l'investimento ed essere creato entro i primi tre anni dalla realizzazione integrale dell'investimento, oppure nel medesimo periodo per effetto dell'aumento del tasso di utilizzo della capacità creata. L'aiuto è parametrato ai costi salariali per due anni e non può superare l'intensità di aiuto ammessa nella zona interessata; il mantenimento dei posti creati è richiesto per almeno cinque anni. Tale aiuto è escluso per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. In linea generale non è cumulabile con altri regimi di aiuti di Stato, salvo per la Calabria, entro il massimale di intensità regionale.

Settori esclusi e imprese in riallineamento o emersione

Lo sgravio non si applica ai settori sensibili disciplinati dal Trattato CECA e al settore della costruzione navale. Per il settore automobilistico e delle fibre sintetiche il beneficio opera solo entro i limiti del de minimis. Le imprese interessate da contratti di riallineamento o da procedure di emersione sono considerate imprese già esistenti e possono beneficiare dell'agevolazione solo per il personale neoassunto non coinvolto in tali discipline, nel rispetto di tutte le altre condizioni.

Modalità operative nel DM10/2

Per la fruizione ordinaria, i lavoratori aventi titolo vanno esposti nei quadri B-C del modello DM10/2 e l'importo complessivo dello sgravio va indicato nel quadro D con la dicitura "sgravio ex art. 44 L. 448/2001" e il codice L420. Ogni mese devono essere riportati nei quadri B-C il numero dei dipendenti interessati e le relative retribuzioni, usando il codice S480. Non devono essere compilate le caselle relative a giornate e somme a debito. I dati vanno comunicati con la prima denuncia utile successiva alla circolare.

Regolarizzazione dei periodi pregressi, restituzioni e recuperi

Per gli sgravi relativi a periodi già scaduti l'importo va esposto nel quadro D del DM10/2 con la dicitura "arr. sgravio ex art. 44 L. 448/2001" e il codice L421. Le imprese che avevano fruito del beneficio con modalità diverse devono restituire quanto indebitamente fruito senza oneri accessori, indicando le somme nel quadro B-C con la dicitura "rest. sgr. tot." o "rest. sgr. tot. indebito" e il codice M204, senza indicare numero dipendenti, giornate o retribuzioni. Le regolarizzazioni vanno effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare.

Compensazione, rimborso e istruzioni contabili

L'eventuale credito può essere recuperato tramite F24 fino al limite massimo di € 516.456,90, nel rispetto delle regole generali di compensazione dei crediti DM10/2 e dei termini previsti. È sempre possibile chiedere il rimborso totale o parziale o la compensazione con la procedura ordinaria, presentando la denuncia a credito alla sede competente entro i termini di legge. Ai fini contabili, gli sgravi esposti con i codici L420 e L421 vanno imputati ai conti GAW 37/74 per l'anno in corso e GAW 37/04 per gli anni precedenti; le somme restituite con codice M204 confluiscono nel conto GAW 24/49.

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