Circolare numero 4 del 7-1-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, dal 1° gennaio 2003, i limiti di reddito familiare e mensili rilevanti per la cessazione, riduzione o concessione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Le nuove soglie derivano dalla rivalutazione in base al tasso di inflazione programmato 2002 pari all’1,7% e si applicano ai soggetti esclusi dall’assegno per il nucleo familiare, cioè coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per autonomi. Sono inoltre indicati i limiti mensili di reddito per l’accertamento del carico familiare, pari a 566,32 euro per coniuge, genitore, figlio o equiparato, e 991,06 euro per due genitori.
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2003
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2003
La circolare aggiorna, per l’anno 2003, i limiti di reddito rilevanti ai fini della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Il provvedimento si inserisce nel meccanismo annuale di rivalutazione dei parametri economici e precisa sia le soglie familiari annuali sia i limiti mensili da considerare per l’accertamento del carico familiare.
Ambito soggettivo di applicazione
Le disposizioni sono rivolte ai soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, vale a dire:
- coltivatori diretti;
- coloni;
- mezzadri;
- piccoli coltivatori diretti;
- pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Per tali soggetti continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione di pensione. La circolare precisa inoltre che la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia, per effetto del superamento dei limiti di reddito, non incide sugli altri diritti e benefici connessi alla vivenza a carico.
Rivalutazione dei limiti di reddito familiare
Dal 1° gennaio 2003 i limiti di reddito familiare sono rivalutati in base al tasso di inflazione programmato per il 2002, indicato nella misura dell’1,7 per cento, con arrotondamento ai centesimi di euro. Le tabelle aggiornate, allegate alla circolare, si applicano dalla medesima data.
La circolare segnala anche che le procedure di calcolo delle pensioni risultano già adeguate ai nuovi limiti.
Limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari
Ai fini dell’accertamento del carico economico e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato, per tutto il 2003, in euro 402,12 mensili. In relazione a tale importo, i limiti mensili sono stabiliti come segue:
- euro 566,32 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- euro 991,06 per due genitori.
Gli stessi limiti valgono anche per le richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina già vigente.
Tabelle dei limiti annuali e casistiche particolari
La circolare contiene quattro tabelle, valide dal 1° gennaio 2003, che individuano i redditi familiari annuali oltre i quali cessa o si riduce la corresponsione dei trattamenti di famiglia. Le tabelle sono costruite per numero di componenti del nucleo familiare, da 1 persona a 7 o più persone, e distinguono tra diverse condizioni soggettive:
- applicazione generale ai soggetti interessati;
- soggetti vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili, con incremento del 10% dei limiti;
- nuclei con persone totalmente inabili, con incremento del 50% dei limiti;
- fattispecie cumulative, con incremento del 60% dei limiti.
Definizione dei soggetti equiparati
Ai fini dell’applicazione delle tabelle, la circolare specifica quali soggetti sono equiparati ai figli e ai genitori.
Sono equiparati ai figli:
- gli adottivi;
- gli affiliati;
- i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge;
- i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Restano esclusi fratelli, sorelle e nipoti.
Sono equiparati ai genitori:
- gli adottanti;
- gli affilianti;
- il patrigno e la matrigna;
- le persone alle quali l’interessato fu affidato come esposto.
Restano esclusi nonni e bisnonni.
Indicazioni operative
Le sedi sono invitate a diffondere il contenuto della circolare alle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali. Le tabelle allegate costituiscono il riferimento operativo per la verifica dei limiti di reddito nel corso dell’anno 2003.
Punti principali
Aggiornamento dei limiti di reddito dal 1° gennaio 2003
Dal 1° gennaio 2003 sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del diritto agli assegni familiari. L’aggiornamento è effettuato con riferimento al tasso d’inflazione programmato per il 2002, pari all’1,7%, con arrotondamento ai centesimi di euro.
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, e cioè coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari o sulle quote di maggiorazione di pensione.
Effetti della perdita del diritto per limiti di reddito
La circolare precisa che, per i soggetti interessati, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per superamento dei limiti di reddito non comporta la perdita di altri diritti o benefici connessi alla vivenza a carico. Viene inoltre segnalato che le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate secondo i nuovi limiti.
Limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari
In base al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato per tutto il 2003 a 402,12 euro mensili, i limiti di reddito mensile per l’accertamento del carico economico sono stabiliti in 566,32 euro per coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato, e in 991,06 euro per due genitori. Gli stessi limiti valgono anche per la richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina già vigente.
Tabelle annuali dei limiti di reddito familiare
La circolare allega quattro tabelle, valide dal 1° gennaio 2003, che riportano i redditi familiari annuali oltre i quali cessa o si riduce la corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione. Le tabelle si differenziano in base alla composizione del nucleo familiare e a specifiche condizioni soggettive, con soglie calcolate per nuclei da 1 a 7 o più persone.
Casi particolari: figli, genitori, vedovi, separati e inabili
Le tabelle distinguono varie situazioni: soggetti ordinari, soggetti vedovi/divorziati/separati legalmente/abbandonati/celibi o nubili, nonché nuclei con persone totalmente inabili. In tali casi i limiti sono aumentati del 10%, del 50% o del 60% a seconda della tabella applicabile. Sono inoltre precisate le categorie di soggetti equiparati ai figli e ai genitori, con esclusione di fratelli, sorelle, nipoti, nonni e bisnonni nei casi indicati.
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