Ordinanza n. 4843/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento -del provvedimento prot. n. 333/ISP/II/Sez. Mobilità/230524 emesso dal Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia Servizio Ispettori in data 23.04.2024 con cui veniva negata l'assegnazione temporanea al Sig. -OMISSIS- presso la Questura di Foggia o Provincia, ex art. 42-bis del D. Lgs. 151/2001; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso la Questura di Foggia o la provincia, ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della propria istanza di assegnazione temporanea per un triennio in una sede più vicina al nucleo familiare, deducendo i vizi di legittimità dell'atto nei limiti non ulteriormente specificati nell'ordinanza. A sostegno dell'istanza aveva prodotto il contratto di lavoro della coniuge, della durata di un anno e scaduto nel giugno 2025. Il TAR ha rilevato inoltre che la figlia minore ha nel frattempo superato i tre anni di età. Tali sopravvenienze sono state ritenute potenzialmente rilevanti ai fini della permanenza dell'interesse alla decisione, poiché potrebbero impedire al ricorrente di conseguire, anche in caso di accoglimento, il bene della vita richiesto.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile sopravvenuta carenza di interesse, fondata sulla scadenza del contratto di lavoro della coniuge e sul superamento dei tre anni di età della figlia minore. Secondo il Collegio, tali circostanze potrebbero rendere non più conseguibile l'assegnazione temporanea triennale richiesta. È stato instaurato il contraddittorio sulla questione, assegnando alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie. La prosecuzione è stata fissata all'udienza pubblica del 6 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea proposta dal dipendente, per un periodo triennale, presso una sede più prossima al nucleo familiare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, ove intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di instaurare il contraddittorio assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per il trattamento dei dati personali connesso alla pubblicazione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle informazioni sensibili.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e la conseguente disposizione di oscuramento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, sopravvengono fatti potenzialmente idonei a privare il ricorrente dell'utilità concreta conseguibile mediante l'accoglimento della domanda, il giudice deve sottoporre d'ufficio la questione al contraddittorio delle parti prima di dichiarare eventualmente la sopravvenuta carenza di interesse.
- La scadenza del presupposto lavorativo familiare e il superamento del limite anagrafico previsto per il beneficio dell'assegnazione temporanea possono incidere sulla permanenza dell'interesse alla decisione, se rendono non più conseguibile l'assegnazione richiesta per il periodo previsto dalla legge.
- L'art. 73, comma 3, c.p.a. impone l'instaurazione del contraddittorio quando il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, mediante assegnazione di un termine per il deposito di memorie.
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