Cassazione Penale, Ordinanza n. 28158/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito aveva negato l'applicazione di una pena sostitutiva ex legge n. 689 del 1981 facendo affidamento sulla sola esistenza dei precedenti penali, senza una valutazione adeguata e specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta anche valorizzando i precedenti penali dell'imputato, purché la motivazione sia specifica, puntuale e concreta e da essa emergano elementi negativi sulla prognosi di finalità rieducativa, contenimento del rischio di recidiva e adempimento delle prescrizioni. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano evidenziato numerosi precedenti specifici, commessi anche nell'ultimo quinquennio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamata quale disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi; il diniego può fondarsi sui precedenti penali se la prognosi è negativamente motivata in modo specifico e concreto.
Massime di principio
- In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice può legittimamente negare il beneficio sulla base dei soli precedenti penali, purché li valuti in modo specifico, puntuale e concreto.
- La valutazione dei precedenti deve evidenziare elementi negativi significativi rispetto alla finalità rieducativa della pena sostitutiva, al contenimento del rischio di recidiva e alla probabilità di osservanza delle prescrizioni imposte.
- La natura, il numero e la prossimità temporale dei precedenti sono parametri rilevanti per formulare la prognosi negativa sulla concedibilità della pena sostitutiva.
- Quando la motivazione di merito dia conto di numerosi precedenti specifici, anche recenti, il diniego della pena sostitutiva non è censurabile in cassazione per mera astrattezza della motivazione.
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