Cassazione Penale, Ordinanza n. 28149/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per furto in abitazione aggravato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto in abitazione aggravato. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato nel più lieve delitto di furto semplice ex art. 624 c.p., perché il luogo in cui era avvenuta l'azione non sarebbe rientrato nella nozione di privata dimora. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando l'interpretazione consolidata della nozione di privata dimora e ritenendo che anche i locali di un asilo nido possano esservi ricompresi, in quanto stabilmente destinati a manifestazioni della vita privata, riservati e non liberamente accessibili a terzi.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Invocato dal ricorrente come norma di riqualificazione nel furto semplice; la Corte ha escluso che nel caso concreto il fatto potesse essere ricondotto a tale fattispecie, perché il luogo offeso integrava la nozione di privata dimora.
art. 624-bis c.p.
Norma implicita nel riferimento al delitto di furto in abitazione aggravato confermato nei gradi di merito; la Corte ne presuppone l'applicabilità quando il fatto avviene in privata dimora.
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01
Ha definito la nozione di privata dimora come luogo utilizzato per lo svolgimento della vita privata in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne, con un rapporto stabile tra persona e luogo e senza accessibilità a terzi senza consenso.
Sez. 5, n. 5755 del 19/12/2022, dep. 2023, Bettera, Rv. 284219 - 01
Ha ricompreso i locali destinati ad asili nido nella nozione di privata dimora, per la loro stabilità funzionale, riservatezza e accessibilità solo previo consenso del gestore, anche in ragione della tutela del minore.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La nozione di privata dimora comprende i luoghi stabilmente destinati allo svolgimento di manifestazioni della vita privata, purché l'accesso di terzi sia subordinato al consenso del titolare o del gestore e il rapporto tra persona e luogo presenti carattere di stabilità, non di mera occasionalità.
- Ai fini della qualificazione del fatto come furto in abitazione, non è decisivo il solo tipo di locale in astratto, ma la concreta destinazione del bene e il livello di riservatezza e accessibilità del luogo al momento del fatto.
- I locali di un asilo nido possono integrare privata dimora quando siano strutturalmente e funzionalmente riservati, non liberamente accessibili e destinati alla tutela di interessi particolarmente protetti, come quelli dei minori.
- È manifestamente infondato il ricorso che chieda la riqualificazione del fatto in furto semplice muovendo da una nozione di privata dimora incompatibile con il dato normativo e con l'interpretazione consolidata di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
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