Sentenza n. 5910/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere della Regione Campania n. 706 del 6 dicembre 2023 e n. 2268 del 27 dicembre 2023, convenzione tra Regione e ASL Napoli 1 Centro e atti di reclutamento e scorrimento della graduatoria concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, classificatosi al 157° posto nella graduatoria del concorso dell’ASL Napoli 1 per 50 posti di Collaboratore Professionale Amministrativo, ha impugnato gli atti regionali e aziendali relativi all’utilizzo della graduatoria, deducendo che lo scorrimento non avrebbe rispettato l’ordine di collocazione degli idonei previsto dai criteri stabiliti. Ha indicato, a titolo esemplificativo, l’utilizzazione della graduatoria per l’assunzione di una dipendente dell’ASL. In giudizio l’ASL ha dichiarato che il ricorrente era stato assunto a seguito dello scorrimento della graduatoria. Il ricorrente ha chiesto lo stralcio delle memorie e dei documenti depositati dall’ASL il 15 giugno 2026 perché tardivi; nelle note di replica ha contestato la tardività del deposito, senza negare l’avvenuta assunzione. Non ha proposto domanda risarcitoria né manifestato, prima della decisione, interesse all’accertamento dell’illegittimità in vista di una successiva richiesta di risarcimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: l’assunzione del ricorrente nella posizione rivendicata, conseguente agli atti sopravvenuti di scorrimento della graduatoria, gli ha fatto conseguire l’utilità perseguita con l’impugnazione. La dichiarazione dell’ASL sull’avvenuta assunzione non è stata contestata nel suo contenuto fattuale; la sola eccezione di tardività del deposito non ha rimesso in discussione la sopravvenienza. Non essendo stata proposta domanda risarcitoria né chiesto tempestivamente l’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori, il ricorrente non avrebbe potuto ricavare ulteriore utilità dal giudizio. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
la ricorrente, nelle note di replica (anch’esse tardive) si è limitata a contestare non già il fatto storico dell’avvenuta assunzione, ma solo la tardività del deposito dell’Amministrazione rispetto ai termini di cui all’art. 73 c.p.a.
La contestazione della tardività del deposito, in assenza di contestazione del fatto dell’assunzione sopravvenuta, non impedisce di considerare acquisita tale sopravvenienza ai fini della verifica dell’interesse a ricorrere.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione attribuisce al ricorrente l’utilità sostanziale perseguita e il fatto sopravvenuto non viene contestato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, salvo che permanga un’utilità concreta conseguibile mediante la decisione.
- La contestazione della sola tardività del deposito con cui l’amministrazione documenta una sopravvenienza favorevole non equivale a contestare il fatto storico della sopravvenienza.
- In mancanza di una domanda risarcitoria o della tempestiva manifestazione dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini di una successiva azione risarcitoria, il ricorrente che abbia già conseguito l’utilità perseguita non ricava ulteriore utilità dalla decisione di merito.
Come è indicizzato
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