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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40730/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria per operazioni dolose. Il ricorrente ha dedotto tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 606, lett. d) c.p.p. per mancata assunzione della testimonianza del dott. Antonio Sesto (commercialista) richiesta in sede di rito abbreviato condizionato; (2) vizio di motivazione circa la qualificazione dell'imputato quale amministratore di fatto anche dopo la cessazione della carica formale, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni utilizzate e l'insussistenza di prove idonee a dimostrare la gestione continuativa; (3) insufficiente prova circa la sussistenza degli indici di insolvenza nella gestione imputata e la volontarietà/ sistematicità dell'omesso pagamento dei debiti erariali e previdenziali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi: (1) l'omessa rinnovazione probatoria in appello non è sindacabile in cassazione a fronte di motivazione congrua e priva di lacune; la richiesta di esame del commercialista era generica e non idonea a dimostrare che la prova avrebbe mutato il decisum; (2) la valutazione di fatto della Corte d'appello sul carattere di amministratore di fatto è fondata su elementi probatori specifici (dichiarazioni della nuova amministratrice, della dipendente Iuliano, mantenimento delle deleghe bancarie, contezza dell'imputato sulle dinamiche societarie) e, in assenza di vizi logico-motivazionali, è insindacabile in sede di legittimità; la utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore è confermata; (3) è provato il carattere sistematico dell'omesso versamento dei contributi e dei debiti verso l'Erario (debito complessivo 1.408.361 euro distribuito su anni 2015-2018) e l'aggravamento del dissesto anche per la prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale nel 2017, configurando operazioni dolose. Conseguenze pratiche: confermata la condanna per i reati contestati, la Corte d'Appello aveva rideterminato la pena in anni 2 di reclusione concedendo la sospensione condizionale; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. d) cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; utilizzato per censurare omissione nell'assunzione di prove decisive. La Corte ha precisato che l'omessa rinnovazione probatoria in appello è sindacabile solo se emergono manifeste lacune o illogicità nella motivazione dell'atto impugnato.

  • art. 2639 cod. civ.

    Nozione di amministratore di fatto: la Corte richiama che si valuta l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della gestione, anche se non tutti, e che l'accertamento è di fatto e insindacabile se motivato congruamente.

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    Riferimento alla bancarotta per operazioni dolose; la Corte conferma che possono rientrare anche omissioni sistematiche di versamenti contributivi e fiscali che aggravano il dissesto e che non è necessario un intento diretto a determinare il fallimento, ma anche l'accettazione del rischio dell'evento.

  • artt. 2482 ter, 2484, 2486 cod. civ.

    Norme societarie richiamate per valutare obblighi dell'organo amministrativo in presenza di perdita del capitale sociale e obblighi di comportamenti e comunicazioni; la continuazione dell'attività nonostante la perdita è indice rilevante nell'accertamento della responsabilità.

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen. e art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria: la Corte sottolinea che le dichiarazioni rese al curatore fallimentare non rientrano in tale divieto e sono dunque utilizzabili come fonti di prova.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (e successive proroghe)

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; richiamata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • La Cassazione sindaca limitatamente vizi di diritto e di motivazione: le valutazioni di fatto (es. amministratore di fatto, continuità gestionale, attendibilità dei testimoni) sono insindacabili se la motivazione della Corte territoriale è congrua e logica.
  • La qualifica di amministratore di fatto si basa su elementi sintomatici di gestione continuativa e significativa (direttive ai dipendenti, mantenimento di deleghe operative, interventi nelle relazioni con banche/fornitori/committenti); non è necessario esercitare tutti i poteri formali.
  • Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare sono generalmente utilizzabili come prova e non sono subordinate alle regole di inutilizzabilità previste per le dichiarazioni a polizia o autorità giudiziaria.
  • La sistematicità dell'omesso pagamento di imposte e contributi, anche se non immediatamente diretta a provocare il fallimento, può integrare le operazioni dolose previste dalla legge fallimentare quando aggravano il dissesto e risultano riconducibili all'organo di gestione.
  • La richiesta di prove in rito abbreviato deve essere specifica e motivata: censure generiche sulla mancata assunzione di prove difficilmente valgono in sede di legittimità se la motivazione di merito non mostra lacune manifeste.
  • La prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale è un fattore aggravante e indicativo di responsabilità gestionale quando sia documentata e collegata all'aggravamento del passivo.
  • In situazioni analoghe, occorre raccogliere elementi probatori diretti e specifici (documenti, tracciabilità delle deleghe, riscontri tra dichiarazioni) per contrastare efficacemente l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto o la sistematicità delle omissioni contributive/fiscali.

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