Cassazione Penale, Sentenza n. 40730/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria per operazioni dolose. Il ricorrente ha dedotto tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 606, lett. d) c.p.p. per mancata assunzione della testimonianza del dott. Antonio Sesto (commercialista) richiesta in sede di rito abbreviato condizionato; (2) vizio di motivazione circa la qualificazione dell'imputato quale amministratore di fatto anche dopo la cessazione della carica formale, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni utilizzate e l'insussistenza di prove idonee a dimostrare la gestione continuativa; (3) insufficiente prova circa la sussistenza degli indici di insolvenza nella gestione imputata e la volontarietà/ sistematicità dell'omesso pagamento dei debiti erariali e previdenziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi: (1) l'omessa rinnovazione probatoria in appello non è sindacabile in cassazione a fronte di motivazione congrua e priva di lacune; la richiesta di esame del commercialista era generica e non idonea a dimostrare che la prova avrebbe mutato il decisum; (2) la valutazione di fatto della Corte d'appello sul carattere di amministratore di fatto è fondata su elementi probatori specifici (dichiarazioni della nuova amministratrice, della dipendente Iuliano, mantenimento delle deleghe bancarie, contezza dell'imputato sulle dinamiche societarie) e, in assenza di vizi logico-motivazionali, è insindacabile in sede di legittimità; la utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore è confermata; (3) è provato il carattere sistematico dell'omesso versamento dei contributi e dei debiti verso l'Erario (debito complessivo 1.408.361 euro distribuito su anni 2015-2018) e l'aggravamento del dissesto anche per la prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale nel 2017, configurando operazioni dolose. Conseguenze pratiche: confermata la condanna per i reati contestati, la Corte d'Appello aveva rideterminato la pena in anni 2 di reclusione concedendo la sospensione condizionale; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 606, lett. d) cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; utilizzato per censurare omissione nell'assunzione di prove decisive. La Corte ha precisato che l'omessa rinnovazione probatoria in appello è sindacabile solo se emergono manifeste lacune o illogicità nella motivazione dell'atto impugnato.
art. 2639 cod. civ.
Nozione di amministratore di fatto: la Corte richiama che si valuta l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della gestione, anche se non tutti, e che l'accertamento è di fatto e insindacabile se motivato congruamente.
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare
Riferimento alla bancarotta per operazioni dolose; la Corte conferma che possono rientrare anche omissioni sistematiche di versamenti contributivi e fiscali che aggravano il dissesto e che non è necessario un intento diretto a determinare il fallimento, ma anche l'accettazione del rischio dell'evento.
artt. 2482 ter, 2484, 2486 cod. civ.
Norme societarie richiamate per valutare obblighi dell'organo amministrativo in presenza di perdita del capitale sociale e obblighi di comportamenti e comunicazioni; la continuazione dell'attività nonostante la perdita è indice rilevante nell'accertamento della responsabilità.
art. 63, comma 2, cod. proc. pen. e art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria: la Corte sottolinea che le dichiarazioni rese al curatore fallimentare non rientrano in tale divieto e sono dunque utilizzabili come fonti di prova.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (e successive proroghe)
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; richiamata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La Cassazione sindaca limitatamente vizi di diritto e di motivazione: le valutazioni di fatto (es. amministratore di fatto, continuità gestionale, attendibilità dei testimoni) sono insindacabili se la motivazione della Corte territoriale è congrua e logica.
- La qualifica di amministratore di fatto si basa su elementi sintomatici di gestione continuativa e significativa (direttive ai dipendenti, mantenimento di deleghe operative, interventi nelle relazioni con banche/fornitori/committenti); non è necessario esercitare tutti i poteri formali.
- Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare sono generalmente utilizzabili come prova e non sono subordinate alle regole di inutilizzabilità previste per le dichiarazioni a polizia o autorità giudiziaria.
- La sistematicità dell'omesso pagamento di imposte e contributi, anche se non immediatamente diretta a provocare il fallimento, può integrare le operazioni dolose previste dalla legge fallimentare quando aggravano il dissesto e risultano riconducibili all'organo di gestione.
- La richiesta di prove in rito abbreviato deve essere specifica e motivata: censure generiche sulla mancata assunzione di prove difficilmente valgono in sede di legittimità se la motivazione di merito non mostra lacune manifeste.
- La prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale sociale è un fattore aggravante e indicativo di responsabilità gestionale quando sia documentata e collegata all'aggravamento del passivo.
- In situazioni analoghe, occorre raccogliere elementi probatori diretti e specifici (documenti, tracciabilità delle deleghe, riscontri tra dichiarazioni) per contrastare efficacemente l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto o la sistematicità delle omissioni contributive/fiscali.
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