Cassazione Penale, Sentenza n. 15666/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che, riqualificando il fatto in tentata occupazione abusiva (artt. 56, 633 c.p.), nel determinare la pena base non aveva applicato la prevista diminuzione per il tentativo (art. 56 c.p.), come dedotto nel ricorso ex art. 173 disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio: ha ritenuto errata la pena concretamente inflitta in quanto il giudice d'appello ha preso a riferimento la pena minima del reato consumato (un anno) fissando la pena base in 18 mesi e €180, senza operare né motivare la diminuzione per il tentativo. Ha annullato la sentenza impugnata quanto alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio sulla determinazione sanzionatoria, ribadendo l'obbligo di ridurre la pena del delitto consumato nella misura prevista dall'art. 56 c.p. (da un terzo a due terzi) e di motivare la scelta tra i metodi di calcolo (diretto o bifasico).
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Stabilisce la diminuzione della pena per il delitto tentato nella misura compresa tra un terzo e i due terzi; la Corte ha ritenuto obbligatorio applicare tale diminuzione o motivare la scelta del metodo di calcolo della pena.
art. 633 c.p.
Norma che punisce l'occupazione abusiva di immobili: usata per la riqualificazione del fatto operata dalla Corte d'appello; la pena edittale per il reato consumato è riferimento per la diminuzione in caso di tentativo.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Disposizione processuale richiamata per la formulazione del motivo di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato proposto ex art. 173 disp. att. c.p.p. e dichiarato fondato dalla Corte.
Massime di principio
- Se il giudice di merito riconosce un'ipotesi tentata è obbligato a ridurre la pena prevista per il reato consumato nella misura prevista dall'art. 56 c.p. (da un terzo a due terzi) oppure, se usa il metodo 'diretto', deve motivare espressamente la scelta.
- Il giudice può determinare la pena per il tentativo con il metodo diretto (fissando autonomamente la pena senza operare la diminuzione sulla sanzione del consumato) oppure con il metodo bifasico (prima individuare la pena per il consumato e poi diminuire); in entrambi i casi è richiesta motivazione adeguata.
- La mancata applicazione della diminuzione per il tentativo o la mancata motivazione sulla scelta del metodo di calcolo comporta annullamento parziale della sentenza sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinvio per nuovo giudizio.
- Nel ricalcolo della pena il giudice di merito deve tener conto della forbice edittale derivante dall'art. 56 c.p. (nel caso di tentata occupazione indicata nella sentenza: minimo 4 mesi - massimo 2 anni) e degli altri istituti applicabili (attenuanti, rito abbreviato, ecc.).
- In caso di riqualificazione del fatto, il giudice non può semplicemente applicare la pena minima del reato consumato senza considerare la natura tentata del fatto e senza esplicita motivazione.
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