Cassazione Penale, Sentenza n. 23157/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della loro condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.2 legge fall.) per il fallimento della Campania Multiutility srl: si censurava la ritenuta sottrazione/occultamento o mancata consegna delle scritture contabili. Fera deduceva di non aver avuto la disponibilità della documentazione al momento del passaggio di consegne e che la contabilità non era aggiornata; contestava inoltre la mancata valutazione delle attenuanti. Buonanno contestava l'elemento oggettivo e soggettivo, sostenendo l'assenza di vantaggio o di accordo con Fera e l'illogicità della ricostruzione sulla conservazione dei libri in un immobile sottoposto a sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i profili relativi all'elemento oggettivo della violazione dell'obbligo di tenuta e consegna delle scritture, affermando però che la sentenza di merito non aveva adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Per tale carenza motivazionale la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio è stato rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame limitato al profilo del dolo specifico; gli altri profili sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
La condotta di distruzione, sottrazione o omissione nella tenuta/consegna delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale solo se sussiste il dolo specifico finalizzato a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori; altrimenti la fattispecie si qualifica, eventualmente, come bancarotta semplice documentale.
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
L'art. 217 punisce la bancarotta semplice documentale (omessa o irregolare tenuta dei libri contabili) che può derivare anche da negligenza; la distinzione rispetto all'art. 216 risiede nell'elemento soggettivo (assenza del dolo specifico).
Principio sulla cessazione dell'obbligo contabile
richiamata giurisprudenza di legittimità
L'obbligo di tenere le scritture contabili permane fino alla formale cessazione dell'attività commerciale con cancellazione dal registro delle imprese; l'amministratore subentrante deve verificare e ricostruire le scritture mancanti, ma il predecessore rimane responsabile per la contabilità del periodo di sua gestione e per l'eventuale occultamento al momento del passaggio di consegne.
Massime di principio
- Per integrare la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.2) è necessario il dolo specifico: la mera omissione o negligenza nella tenuta dei libri può configurare al più bancarotta semplice (art. 217).
- Il giudice di merito deve motivare espressamente e puntualmente sulla sussistenza del fine fraudolento (dolo specifico), soprattutto se ricorrono elementi fattuali che possono deporre in senso contrario (es. inattività prolungata della società, assenza di distrazioni patrimoniali, crediti rilevanti della fallita).
- In caso di avvicendamento degli amministratori, il nuovo amministratore ha l'obbligo di accertare la regolare tenuta della contabilità e di ricostruire eventuali lacune, ma il precedente amministratore resta responsabile per i periodi di sua gestione e per l'occultamento delle scritture al momento del passaggio di consegne.
- Se la motivazione del giudice di merito è carente sul punto cruciale (qui: dolo specifico), la Cassazione annulla con rinvio per nuovo esame sul profilo mancante, assorbendo gli altri quesiti.
- In valutazioni di responsabilità penale per fatti contabili, la presenza di elementi fattuali attenuanti (assenza di distrazioni, società inattiva, crediti vantati) richiede un'analisi motivata prima di ritenere il dolo fraudolento.
Testo integrale
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