Cassazione Penale, Ordinanza n. 11468/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. L'unico motivo dedotto riguardava l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era meramente riproduttiva di argomenti già esaminati e disattesi in appello, dove era stato valorizzato che, senza l'intervenuto controllo, l'imputato sarebbe rimasto lontano dal luogo della detenzione per un intero turno lavorativo.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
individua il reato oggetto della condanna impugnata, ossia l'evasione.
art. 131-bis c.p.
la sua applicazione è stata esclusa perché la censura proposta in cassazione riproduceva doglianze già disattese con motivazione coerente dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifiche critiche, doglianze già esaminate e motivate in appello.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione quando la decisione di merito abbia già dato conto, con motivazione non illogica, degli elementi fattuali che escludono la particolare tenuità.
- Ai fini della valutazione della particolare tenuità nel reato di evasione, può rilevare la durata concreta dell'allontanamento dal luogo di custodia o detenzione, specie se l'interruzione del controllo ha impedito un'assenza protratta per un intero turno lavorativo.
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