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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23215/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

Due soggetti concedenti in locazione un immobile adibito ad abitazione familiare hanno agito per il risarcimento dei danni conseguenti a un incendio che aveva distrutto l’immobile. Il giudice di primo grado aveva condannato in solido i conduttori al risarcimento, ritenendo che uno di essi fosse ancora obbligato in base al rapporto di locazione e agli obblighi ex art. 1587 c.c. La Corte d’appello, invece, ha accolto l’impugnazione del conduttore e ha escluso la sua responsabilità, compensando però le spese di lite nei rapporti tra tale appellante e i locatori. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal conduttore, ma limitatamente alla statuizione sulle spese: con il primo motivo ha denunciato nullità/inesistenza della motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 92, comma 2, c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la compensazione senza alcuna motivazione pur in presenza di parte totalmente vittoriosa; con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha dedotto la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per assenza dei presupposti legali che consentono la deroga al principio di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo: la compensazione delle spese disposta dalla Corte d’appello era priva di qualsiasi specifica motivazione, nonostante l’appellante fosse risultato totalmente vittorioso, e ciò integrava violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 92 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione alla sola statuizione sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1588 c.c.

    richiamato nel giudizio di merito come norma posta a fondamento della domanda risarcitoria per danni all’immobile locato

  • art. 1587 c.c.

    richiamato nella ricostruzione del primo giudice quale fonte degli obblighi del conduttore rimasto nel rapporto di locazione

  • art. 6 L. 392/1978

    invocato dal conduttore per sostenere la successione nel contratto della coniuge assegnataria della casa familiare

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della compensazione delle spese non può essere del tutto mancante; la sua omissione integra vizio denunciabile in cassazione

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla norma, come integrata dalla giurisprudenza costituzionale; richiede specifica motivazione e la presenza dei presupposti legali

  • art. 360 c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre, rispettivamente, violazione di legge e nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014

    indicato come testo applicabile ratione temporis alla disciplina della compensazione delle spese, poi integrato dalla Corte costituzionale

  • Corte cost. n. 77/2018

    richiamata come pronuncia additiva che ha ampliato i presupposti eccezionali di compensazione delle spese

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite non può essere disposta in modo apodittico: quando una parte risulta totalmente vittoriosa, il giudice deve indicare specificamente le ragioni che giustificano la deroga al principio di soccombenza.
  • Nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile al giudizio, la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da motivare in modo esplicito e non soltanto implicito.
  • La mancanza assoluta di motivazione sulla compensazione delle spese integra un vizio della sentenza censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per il vizio della statuizione sulle spese, il motivo subordinato sulla violazione dei presupposti legali della compensazione resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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