Cassazione Civile, Sentenza n. 23404/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato le decisioni del Tribunale favorevoli ad Antonino Valentino: riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della quota di legittima spettante ad Antonino nella successione di Giuseppe Valentino. Il giudizio del merito aveva ritenuto simulata la vendita (13/12/2003) di 1/4 della nuda proprietà di un immobile a Taormina a favore di Lucia e Vilma De Lazzari, assegnando tale quota ad Antonino con conguaglio a favore delle venditrici; aveva altresì qualificato come "legato di liberazione di debito" (in conto di legittima) la disposizione testamentaria di Giuseppe che "rimetteva" ai figli un debito per non avergli consentito di godere l'usufrutto sui beni della prima moglie, quantificato in Euro 107.267,33, attribuendo infine ad Antonino il credito del de cuius dopo la riduzione. La ricorrente deduce che il legato di liberazione sarebbe da considerare remissione del debito e quindi non imputabile né riducibile in conto di legittima, e contesta inoltre l'esistenza stessa del debito. Le controricorrenti incidentali censurano la quantificazione delle porzioni e dei frutti dell'immobile e la ripartizione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Rosaria Valentino e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Vincenza Serretti, Lucia e Vilma De Lazzari. Ha confermato i principi del merito: il legato di liberazione è stato qualificato come legatum liberationis in conto di legittima e, in caso di riduzione a favore del legittimario, l'effetto estintivo del credito del testatore viene meno ed il credito può essere compreso nella porzione assegnata al legittimario; la simulazione della vendita e la quantificazione dei frutti erano state adeguatamente valutate dai giudici di merito; le doglianze sulle risultanze peritali e sulla quantificazione non sono idonee in cassazione (double conforme). Sono state disposte le condanne alle spese di cassazione: la ricorrente e le ricorrenti incidentali rimborsano in tutto il controricorrente Antonino Valentino (liquidati in complessivi Euro 3.100,00 ciascuno nei termini esposti), con parziale compensazione delle spese tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali. Inoltre la Corte ha rilevato questioni processuali rilevanti: improcedibili alcuni atti di nomina difensiva non rituali, mancata efficacia di transazione e comunicazioni non formalmente idonee a far intervenire eredi non notificati nel giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 658 c.c.
Il legato di liberazione (legatum liberationis) è qualificato come disposizione che attribuisce al legatario l'estinzione di un credito che il testatore vantava nei suoi confronti; può essere imputato in conto di legittima se non è stata concessa dispensa dall'imputazione
art. 1236 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla remissione del debito; la Corte distingue il legatum liberationis dalla remissione, ritenendo che il legato sia atto liberale e non mera remissione estintiva
art. 581 c.c.
testo anteriore alla riforma del 1975
Applicato per determinare la quota di usufrutto spettante a Giuseppe sull'immobile indiviso rispetto alla metà di Antonino; ne deriva la quantificazione dei frutti spettanti
art. 360 c.p.c.
Norma di devoluzione che disciplina i motivi di cassazione per violazione di norme e vizi di diritto; la Corte ha escluso che le censure basate su rinnovata valutazione probatoria siano ammissibili in base a questo articolo
art. 348 ter c.p.c.
Previene l'impugnazione in cassazione della sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni (cd. doppia conforme); applicata per dichiarare inammissibili i motivi incidentali che sollecitavano rinnovata valutazione delle prove
art. 380 bis c.p.c.
Usata per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla ripartizione delle spese di giudizio, campo discrezionale del giudice di merito
art. 92 c.p.c.
Riferita alla discrezionalità del giudice nella determinazione delle spese processuali e nella valutazione della soccombenza reciproca
art. 83 c.p.c.
commi 2 e 3 (testo anteriore a L. 69/2009)
Regola la procura speciale per il giudizio di cassazione; la Corte ha ritenuto irregolare la procura/delega non conforme ai requisiti formali previsti ratione temporis
art. 377 e art. 378 c.p.c.
Richiamati in relazione alle memorie depositate e alla necessità di intervento formale dei successori nel processo di cassazione; la Corte ha escluso efficacia sostitutiva delle memorie non accompagnate da formale intervento/notifica
art. 366 c.p.c.
Richiesto per indicare come e quando fatti siano stati discussi in grado di merito (requisito per censura in cassazione); la ricorrente non ha specificato tali elementi
art. 23, comma 8-bis d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)
Disciplinata la decisione in camera di consiglio senza discussione orale se non richiesta; processo deciso secondo questa procedura
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte delle parti soccombenti
art. 20, comma 2 I. n. 247/2012
Rilevata la sospensione facoltativa dell'avvocato difensore della ricorrente; la Corte ha ritenuto che non si dovesse rinviare per nomina di nuovo difensore, essendovi stato tempo ragionevole
art. 390 c.p.c.
Richiamato per chiarire che la comunicazione di rinuncia al ricorso deve seguire il modello legale e che la transazione o comunicazioni non formali non valgono come rinuncia
Massime di principio
- Il legato di liberazione (legatum liberationis) è atto liberale che può essere imputato in conto di legittima; se viene ridotto dal giudice in favore del legittimario, l'effetto estintivo del credito del testatore decade (efficacia ex nunc) e il credito può essere incluso nella porzione assegnata al legittimario
- La remissione del debito (art. 1236 c.c.) e il legato di liberazione sono istituti diversi: il primo è negozio estintivo tra debitore e creditore, il secondo è una disposizione testamentaria libera che opera all'apertura della successione
- In Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione delle prove o delle perizie: i motivi che sostanzialmente chiedono una nuova delibazione dei fatti o delle risultanze peritali sono frequentemente dichiarati inammissibili (applicazione della cd. doppia conforme e limiti dell'art. 360 c.p.c.)
- La quantificazione dei frutti, della riserva e la valutazione della simulazione contrattuale sono questioni di fatto riservate ai giudici di merito e difficilmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate
- Le formalità processuali in cassazione sono rigorose: procure, nomine difensive, interventi di eredi o transazioni poste in essere dopo la morte della parte devono essere effettuati secondo le forme previste e con notifica alle controparti per avere efficacia; comunicazioni o memorie non rituali possono essere irrilevanti
- La ripartizione delle spese è discrezionale e non soggetta a sindacato di legittimità salvo vizio motivazionale, per cui contestazioni sulla percentuale di rimborso richiedono forte spiegazione del vizio
- Se si è eredi o si intende rinunciare o transigere in corso di impugnazione è necessario intervenire formalmente nel giudizio e notificare le parti per evitare che la dichiarazione sia ritenuta inopponibile
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23393/2022 del 27/07/2022
- Sentenza civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23394/2022 del 27/07/2022
- Sentenza civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23395/2022 del 27/07/2022
- Sentenza civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23396/2022 del 27/07/2022
- Sentenza civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23397/2022 del 27/07/2022
- Sentenza civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23398/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →