Circolare INAIL n. 55 del 13 settembre 1985
Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie professionali e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Modifiche alla circolare n. 20 del 1984.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare apporta chiarimenti e modifiche alle istruzioni già contenute nella circolare n. 20/1984 sulla assicurazione obbligatoria dei medici esposti a raggi X e sostanze radioattive. Vengono precisati i dati da indicare nella denuncia, il criterio di calcolo del premio per le sostanze radioattive in base alle "millicurie" detenute e, infine, sostituiti i fac-simile relativi alla trasmissione dei dati di gestione. È inoltre allegato un nuovo modello per la rilevazione dei dati annuali relativi alle sorgenti sigillate e non sigillate.
Assicurazione obbligatoria dei medici contro i raggi X e le sostanze radioattive: modifiche alla circolare n. 20/1984
Assicurazione obbligatoria dei medici contro i raggi X e le sostanze radioattive: modifiche alla circolare n. 20/1984
La circolare interviene sulla disciplina già contenuta nella circolare n. 20/1984, fornendo chiarimenti operativi su denuncia, calcolo del premio e trasmissione dei dati di gestione. L’obiettivo è uniformare le istruzioni delle Sedi e rendere più preciso il criterio di quantificazione delle sostanze radioattive ai fini assicurativi.
Chiarimenti sulla denuncia delle sostanze radioattive
Viene modificata la lettera a1), primo periodo, della pagina 5 della circolare n. 20/1984. In sede di denuncia devono essere indicati, oltre agli altri elementi previsti dal modulo 18/DL:
- il numero di "millicurie" della sostanza radioattiva che si presume impiegato nei primi tre mesi di attività per le sorgenti non sigillate;
- il numero di "millicurie" presenti nella sostanza al momento della denuncia nel caso di sorgenti sigillate.
La precisazione mira a rendere omogenea la base informativa su cui costruire il rapporto assicurativo.
Criterio di calcolo del premio per le sostanze radioattive
La lettera a3), secondo periodo, della pagina 6 viene integralmente sostituita. La nuova formulazione stabilisce che il premio dovuto per le sostanze radioattive deve essere calcolato:
- per le sorgenti non sigillate, in base al numero di "millicurie" che il possessore presume di impiegare nei primi tre mesi di attività;
- per le sorgenti sigillate, in base al numero di "millicurie" presenti nella sostanza al momento della denuncia.
La circolare precisa inoltre che la misura del premio va determinata sull’intera "attività di millicurie" detenuta, senza rilevanza del fatto che essa sia contenuta in un solo contenitore oppure in più contenitori. In concreto, devono essere sommate tutte le "attività di millicurie" detenute, sia sigillate sia non sigillate, appartenenti allo stesso gruppo di radiotossicità; sul totale così ottenuto si calcola il relativo premio assicurativo.
Trasmissione dei dati di gestione
Per la trasmissione dei dati di gestione, gli allegati nn. 8 e 9 della circolare n. 20/1984 vengono soppressi e sostituiti dal nuovo fac-simile allegato alla circolare n. 55/1985. Si tratta quindi di un aggiornamento del modello di comunicazione da utilizzare dalle Sedi per l’invio dei dati all’Amministrazione centrale.
Contenuto del nuovo fac-simile allegato
Il nuovo schema è destinato alla Direzione Generale - Servizio rischi e riguarda i dati relativi all’anno di riferimento, con prefisso 986 per le sorgenti sigillate e non sigillate. Il prospetto richiede l’indicazione, per ogni posizione assicurativa, dei seguenti elementi:
- numero d’ordine;
- numero di posizione assicurativa;
- tipo di sorgente;
- quantità di radioattività in "millicurie";
- totale importo premi;
- gruppo di radiotossicità I, II, III e IV, distinguendo tra sorgenti sigillate e non sigillate.
Le note al modello chiariscono che:
- in ciascun rigo vanno riportati i dati relativi a una singola posizione;
- le posizioni con rapporto assicurativo inferiore all’anno devono essere segnalate anche nelle note in calce, con l’indicazione del numero di posizione e del periodo di assicurazione;
- per le sorgenti sigillate va indicata l’attività in "millicurie" al 31 dicembre dell’anno cui i dati si riferiscono;
- per le sorgenti non sigillate va indicata l’attività media trimestrale in "millicurie" dell’anno di riferimento;
- deve essere riportato il premio complessivo.
Finalità applicativa delle modifiche
Le modifiche introducono un criterio più preciso sia per la denuncia delle quantità radioattive sia per il calcolo del premio, collegando l’istruttoria assicurativa alla effettiva "attività di millicurie" detenuta e al gruppo di radiotossicità di appartenenza. La sostituzione dei fac-simile consente inoltre una rilevazione uniforme dei dati di gestione da parte delle Sedi INAIL.
Punti principali
Chiarimenti sulla denuncia delle sostanze radioattive
Per la lettera a1) della circolare n. 20/1984 viene precisato che, oltre agli altri elementi del modulo 18/DL, devono essere indicati il numero di "millicurie" della sostanza radioattiva che si presume impiegato nei primi tre mesi di attività per le sorgenti non sigillate e il numero di "millicurie" presenti al momento della denuncia per le sorgenti sigillate.
Criterio di calcolo del premio assicurativo
La lettera a3) viene sostituita per chiarire che il premio dovuto per le sostanze radioattive si calcola sul numero di "millicurie" che il possessore presume di impiegare nei primi tre mesi di attività per le sorgenti non sigillate e sul numero di "millicurie" presenti al momento della denuncia per le sorgenti sigillate. Il premio va determinato sull'intera "attività di millicurie" detenuta, indipendentemente dal numero di contenitori, sommando le attività delle sorgenti sigillate e non sigillate appartenenti allo stesso gruppo di radiotossicità.
Sostituzione dei fac-simile per la trasmissione dei dati di gestione
Per quanto riguarda la trasmissione dei dati di gestione, gli allegati nn. 8 e 9 della circolare n. 20/1984 sono soppressi e sostituiti dal nuovo fac-simile allegato alla circolare n. 55/1985.
Nuovo modello di comunicazione dei dati annuali
L'allegato alla circolare contiene un modello indirizzato alla Direzione Generale - Servizio rischi per la comunicazione dei dati relativi all'anno di riferimento. Il prospetto richiede, per ciascuna posizione assicurativa, l'indicazione del tipo di sorgente, della quantità di radioattività in "millicurie", del totale premi e dei gruppi di radiotossicità I, II, III e IV, distinguendo tra sorgenti sigillate e non sigillate. Le note precisano che ogni rigo riguarda una singola posizione, che le posizioni con rapporto assicurativo inferiore all'anno vanno segnalate anche in calce, e che per le sorgenti sigillate va indicata l'attività al 31 dicembre mentre per le non sigillate va indicata l'attività media trimestrale dell'anno di riferimento.
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