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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26128/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

D'Anna aveva chiesto al Tribunale di Sciacca una pronuncia ex art. 2932 c.c. per il trasferimento di un terreno in esecuzione di un impegno assunto da Noli con scrittura privata del 8/1/1994. Il Tribunale dichiarò l'improponibilità della domanda ritenendo sussistente una clausola compromissoria. In appello la Corte di Palermo qualificò la clausola come valida e come arbitrato rituale e respinse gli appelli, compensando le spese. D'Anna ricorre in Cassazione deducendo, tra vari motivi, violazioni in ordine alla mancata declaratoria di difetto di giurisdizione, omissione di pronunciamento sulla presunta indeterminatezza o nullità della clausola, sulla vessatorietà per mancata sottoscrizione e sull'incapacità degli arbitri a decidere una domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'appello proposto in secondo grado, perché la decisione del Tribunale di Sciacca che aveva dichiarato l'improponibilità della domanda in favore degli arbitri è equiparabile a una declinatoria di competenza concernente arbitrato rituale ed è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c. Applicando il principio tempus regit actum, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello e reso definitiva la pronuncia di primo grado che aveva escluso la proponibilità dell'azione. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese sia del grado di appello sia del grado di legittimità, e ha escluso l'obbligo di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 cod. civ.

    Riferimento alla domanda proposta dal ricorrente per ottenere la trascrizione/efficacia dell'impegno di trasferimento; la Corte ha considerato che la questione se tale domanda sia devoluta agli arbitri rientra nella questione di competenza che deve essere dedotta con regolamento di competenza

  • art. 819-ter c.p.c.

    Principale norma richiamata per affermare che le decisioni che declinano la competenza a favore di arbitri rituali sono impugnabili solo con regolamento di competenza; la Corte ha stabilito che la disposizione si applica alle sentenze pronunciate dopo il 2/3/2006 per effetto del principio tempus regit actum

  • art. 37 c.p.c.

    Richiamato tra i motivi di impugnazione; la Corte non ha accolto la censura perché il rimedio adeguato non era l'appello

  • art. 59, comma 1, Legge n. 69/2009

    Censurato dal ricorrente in relazione alla valutazione della giurisdizione; la Corte ha comunque ritenuto irrilevante tale censura rispetto all'impugnabilità errata in appello

  • artt. 1341 e 1342 cod. civ.

    Norme sulle condizioni generali e clausole vessatorie richiamate dal ricorrente per sostenere la nullità della clausola compromissoria per mancata sottoscrizione; la Corte ha osservato che la questione di validità della clausola e di sua sottoscrizione rientra comunque nell'ambito che doveva essere dedotto con il regolamento di competenza

  • artt. 806-808 c.p.c.

    Norme procedurali richiamate nelle doglianze relative al procedimento arbitrale e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello sul profilo di competenza, rendendo non decisiva la disamina di tali censure

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha precisato che le questioni di ammissibilità rilevabili d'ufficio non violano il principio quando la parte avrebbe potuto prevederle

  • art. 118 disp. att. cod. civ.

    Richiamato nelle doglianze sulla competenza territoriale e sulle funzioni degli arbitri rispetto a domande reali immobiliari; la Corte ha comunque ritenuto che la questione fosse di competenza impugnabile con regolamento

  • artt. 104 e 24 Cost.

    Principi costituzionali sul giusto processo e diritto di difesa evocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto compatibile l'intervento d'ufficio sulla inammissibilità dell'appello rispetto a tali principi

  • art. 382 c.p.c., comma terzo

    Richiamato per disporre la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata quando il processo non poteva essere proseguito con la proposizione dell'appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/5/2002 n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha escluso l'applicabilità dell'obbligo del versamento aggiuntivo viste le caratteristiche processuali della pronunzia di cassazione senza rinvio

  • d.lgs. n. 40/2006 art. 22

    Norma che ha introdotto nell'ordinamento l'art. 819-ter c.p.c.; la Corte ha richiamato la sua opera e il principio che la disciplina di impugnabilità si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado dichiara l'improponibilità della domanda per clausola compromissoria relativa ad arbitrato rituale, tale decisione costituisce una declinatoria di competenza impugnabile non con l'appello, ma con il regolamento necessario di competenza ex art. 819-ter c.p.c.
  • L'art. 819-ter c.p.c. si applica in base al principio tempus regit actum alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della disposizione (2/3/2006), indipendentemente dalla data di stipula della clausola compromissoria
  • Le questioni sulla validità, indeterminatezza o vessatorietà della clausola compromissoria (es. mancata sottoscrizione) devono essere prospettate con il rimedio corretto: ove il rilievo attenga alla competenza, il regolamento di competenza è il mezzo appropriato
  • La qualificazione dell'arbitrato come rituale attribuisce al collegio arbitrale funzione giurisdizionale; quindi le questioni relative alla competenza tra giudice ordinario e arbitri seguono la disciplina dell'impugnabilità tipizzata per le decisioni di competenza
  • Il giudice e le corti possono rilevare d'ufficio profili di inammissibilità connessi ai requisiti di impugnabilità previsti da norme rilevabili in ogni stato e grado del processo; le parti devono adottare la minima diligenza processuale per prevedere tali eccezioni e proporre i rimedi adeguati
  • In presenza di una declinatoria di competenza in favore degli arbitri, per non perdere il rimedio utile il convenuto/attore deve proporre tempestivamente il regolamento di competenza e non l'appello ordinario

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