Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08826/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da intimazioni di pagamento notificate nel 2011 per complessivi euro 182.449,71, riferite a più cartelle esattoriali relative a tributi erariali e locali, interessi e sanzioni per annualità dal 1997 al 2005. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, rilevando la mancata produzione delle relate di notifica delle cartelle e dichiarando decadenza e prescrizione della pretesa. In appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo provata la regolare notifica delle cartelle mediante le relate prodotte in fotocopia dall'agente della riscossione, reputandole utilizzabili e idonee a dimostrare la notifica a mani di soggetti incaricati, senza necessità di raccomandata, e ha escluso prescrizione e decadenza per mancata impugnazione delle cartelle nei termini. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 per ammissione in appello di nuove prove documentali preesistenti e prodotte dalla contumace; 2) violazione degli artt. 2717 e 2719 c.c. e dell'art. 18 d.P.R. 445/2000 per avere attribuito piena prova a fotocopie di relate senza attestazione di conformità, nonostante il disconoscimento; 3) omesso ordine di esibizione degli originali e mancato rilievo della carenza probatoria delle copie; 4) violazione delle norme sulla prescrizione per avere applicato il termine decennale anche a sanzioni e interessi; 5) omesso esame di fatto decisivo in ordine alla prescrizione quinquennale di alcune voci di credito dalla notifica delle cartelle fino all'intimazione; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente sulle eccezioni formulate nell'appello incidentale della contribuente, in particolare sulla quantificazione degli interessi di mora e su altri profili formali della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ha dichiarato assorbito il terzo, ha accolto il quarto e il quinto motivo limitatamente alla questione della prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativi ad alcune cartelle, e ha accolto anche il sesto motivo nei limiti del difetto di motivazione sull'eccezione relativa agli interessi di mora. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà verificare la decorrenza della prescrizione distinguendo tra tributi, sanzioni e interessi, e pronunciarsi anche sulla debenza/quantificazione degli interessi di mora. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Indica i diversi vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario consente la produzione in appello di nuovi documenti anche preesistenti al giudizio di primo grado, senza necessità di provare la non imputabilità dell'omesso deposito, purché sia rispettato il contraddittorio nei termini processuali previsti.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Sancisce la specialità della disciplina processuale tributaria rispetto a quella civile ordinaria, con prevalenza della prima.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    È il termine entro il quale la produzione documentale in appello deve avvenire per rispettare il contraddittorio.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma che coordina il giudizio di appello tributario con la disciplina delle preclusioni documentali.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità della copia all'originale deve essere espressa, chiara e specifica; clausole generiche o di stile sono inefficaci.

  • art. 2717 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'efficacia probatoria della copia, ma la Corte valorizza in concreto la disciplina del disconoscimento delle copie ex art. 2719 c.c.

  • art. 18 d.P.R. 445/2000

    Richiamato dalla ricorrente in tema di attestazione di conformità delle copie, ma ritenuto non decisivo alla luce dell'assenza di un valido disconoscimento specifico.

  • artt. 214 e seguenti c.p.c.

    Il procedimento di verificazione è necessario solo se vi sia un valido disconoscimento della scrittura/copia; in difetto non deve essere attivato.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo all'ordine di esibizione degli originali e alla produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato per la prescrizione decennale; la Corte ne esclude l'applicazione generalizzata a sanzioni e interessi in assenza di giudicato.

  • art. 2946 c.c.

    Norma sulla prescrizione ordinaria decennale, applicabile ai tributi indicati nel caso esaminato.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Per gli interessi il termine prescrizionale è quinquennale, autonomo rispetto alla natura dell'obbligazione principale.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    Per le sanzioni tributarie il termine di prescrizione è quinquennale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia o motivazione sulle eccezioni dell'appello incidentale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove documentali e delle copie prodotte.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla valutazione del comportamento contumaciale e dell'efficacia probatoria dei documenti.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto; il difetto su una questione decisiva comporta nullità.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato tra le eccezioni della contribuente sulla regolarità della riscossione e sul previo avviso bonario.

  • art. 6, comma 5, L. 212/2000

    Richiamato tra le eccezioni sulla necessità del previo avviso bonario.

  • art. 116 c.p.c.

    Il comportamento del contumace non può di per sé fondare una valutazione negativa se una norma speciale consente la produzione documentale in appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello consente la libera produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti al momento del giudizio di primo grado, senza che sia necessario dimostrare l'impossibilità non imputabile di produrli prima; resta fermo il rispetto del termine processuale posto a tutela del contraddittorio.
  • Il disconoscimento della conformità all'originale di una copia fotostatica deve essere specifico, chiaro e circostanziato: non bastano formule generiche o di stile, né contestazioni prive di puntuale indicazione del documento e dei profili di difformità.
  • In mancanza di un valido disconoscimento ex art. 2719 c.c., la copia fotostatica può essere utilizzata dal giudice come prova del contenuto del documento riprodotto, senza necessità di attivare il procedimento di verificazione.
  • In materia tributaria, ai fini della riscossione, il termine di prescrizione va distinto per natura del credito: i tributi possono essere soggetti al termine ordinario decennale, mentre sanzioni e interessi seguono, rispettivamente, il termine quinquennale previsto dalla normativa speciale e dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche se la cartella non sia stata impugnata nei termini.
  • Il giudice d'appello in materia tributaria deve rispondere alle specifiche censure devolute: la motivazione è nulla quando non consente di comprendere le ragioni della decisione su una questione decisiva, in particolare se l'adesione alla sentenza di primo grado non copre il punto specificamente contestato in appello incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.