Cassazione Penale, Sentenza n. 42815/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto la continuazione, ai fini esecutivi, tra le sentenze sub 2) e 3) ma non con la sentenza sub 1). L'istante aveva chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra tre sentenze irrevocabili relative a rapine e sequestri di persona commessi tra agosto 2009 e aprile 2010. Il ricorrente deduceva: (i) mancata o insufficiente motivazione circa l'aumento di pena operato per il reato satellite ex art. 605 c.p. (incremento fissato in 10 mesi di reclusione ed €500), e (ii) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento del vincolo di continuazione con riguardo alla sentenza sub 1), sostenendo che erano presenti elementi fattuali (omogeneità dei reati, identico modus operandi, parziale coincidenza dei correi, sopralluoghi, scelta delle vittime, luoghi e modalità) idonei a dimostrare un unico disegno criminoso nonostante l'intervallo temporale di otto mesi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la determinazione del trattamento sanzionatorio: il giudice dell'esecuzione ha motivato adeguatamente gli aumenti laddove necessario e ha potuto richiamare implicitamente la valutazione del giudice della cognizione quando la misura dell'aumento coincida; inoltre, se la pena irrogata è inferiore alla media edittale non è richiesta una motivazione particolarmente analitica oltre il richiamo al criterio di adeguatezza. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione di escludere la continuazione rispetto ai fatti della sentenza sub 1), valorizzando la distanza temporale, la diversità dei compartecipi e del luogo dei fatti e l'assenza di elementi concreti idonei a dimostrare che i reati fossero programmati sin dalle linee essenziali all'epoca del primo episodio.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Disciplina la continuazione in sede esecutiva; consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati giudicati separatamente e di rideterminare la pena complessiva
art. 605 c.p.
Reato satellite preso in considerazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio; la sua valutazione richiede motivazione se l'aumento è significativo
art. 628 c.p.
Delitto di rapina, rilevante ai fini della individuazione della pena-base e della comparazione tra reati per il calcolo della continuazione
art. 81, comma 2 c.p.
Regola il cumulo e l'aumento per i reati-satellite nella determinazione della pena complessiva; il giudice deve rispettare i limiti e motivare gli aumenti
artt. 132 e 133 c.p.
Principi direttivi per la determinazione della pena (criteri e misura): il giudice dell'esecuzione esercita discrezionalità nei limiti di tali norme e deve motivare la scelta
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. 1, n. 32870/2013; Sez. 1, n. 52531/2018; Sez. 1, n. 17209/2020; Sez. 1, n. 800/2020; Sez. U, n. 47127/2021; Sez. Un. n. 28659/2017; Sez. 6 n. 7401/2013; Sez. 4 n. 46412/2015
Costante indirizzo che impone al giudice dell'esecuzione di motivare distintamente gli aumenti per i reati-satellite e di verificare, anche in sede esecutiva, la sussistenza di concreti indici del "medesimo disegno criminoso" (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modus operandi, compartecipazione, sistematicità). Il grado di dettaglio motivazionale richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento e alla necessità di evitare un cumulo materiale surrettizio
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione tra reati giudicati separatamente solo dopo una valutazione concreta degli indici che attestino un unico disegno criminoso (omogeneità, modus operandi, contiguità spazio-temporale, partecipazione comune).
- Quando il giudice dell'esecuzione ricompatta le pene, deve motivare distintamente l'entità degli aumenti per i reati-satellite: maggiore è l'aumento, più stringente deve essere la motivazione.
- Se l'aumento per un reato satellite coincide con la misura già stata motivata dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione può richiamare implicitamente quella valutazione, a condizione che il risultato non determini un cumulo materiale o violi i limiti di legge.
- Se la pena complessiva determinata risulta al di sotto della media edittale, è sufficiente che il giudice richiami il principio di adeguatezza e i criteri generali dell'art. 133 c.p.; non è sempre necessaria una motivazione analitica aggiuntiva.
- La sola distanza temporale non esclude di per sé la continuazione, ma può avere rilievo ostativo se congiunta ad altri elementi (diversa partecipazione, diversa località, assenza di indizi concreti di programmazione comune); l'onere probatorio dell'istanza è di allegare elementi fattuali idonei a dimostrarne l'esistenza.
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