Sentenza n. 3298/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento 1) del verbale di assemblea del-OMISSIS- con il quale è stato stabilito un importo differenziato in base all’ISEE dell’assegno di cura; 2) della delibera del CdA n. -OMISSIS- con la quale si è preso atto del verbale dell’assemblea n. -OMISSIS- e si è approvato lo schema di disciplinare e le fasce di ISEE; 3) della circolare 18 aprile 2025 prot. -OMISSIS-; 4) del Piano Personalizzato di Assistenza redatto ai sensi del disciplinare prot G.-OMISSIS- che anche si impugna; 5) ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: criteri e atti applicativi del Consorzio per la determinazione dell'importo dell'assegno di cura mediante quattro fasce ISEE
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario assegno di cura)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale dell'assemblea consortile, la delibera del Consiglio di amministrazione, la circolare applicativa e il Piano Personalizzato di Assistenza, contestando la determinazione dell'importo dell'assegno di cura in quattro fasce ISEE pari a 1.000, 800, 600 e 400 euro mensili. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della delibera della Giunta regionale della Campania n. 70/2024 e della normativa in materia di assegno di cura, nonché la violazione dell'art. 3 Cost. e l'eccesso di potere per discriminazione delle persone con disabilità, disparità di trattamento e sviamento. In via preliminare, il Consorzio aveva eccepito il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità per omessa o tardiva notificazione ai controinteressati e la carenza di interesse, sostenendo che la ricorrente già percepiva 600 euro. Il giudice ha inoltre esaminato la questione processuale dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri potenziali beneficiari.
La decisione
Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa, distinguendo tra le controversie relative all'esercizio dei poteri amministrativi di individuazione e verifica delle condizioni per l'erogazione dell'assegno di cura, devolute al giudice amministrativo, e quelle concernenti la mancata corresponsione di una prestazione già concretamente conformata, spettanti al giudice ordinario. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità per notificazione e carenza di interesse: il ricorso era stato notificato al Consorzio e a un controinteressato, la ricorrente era stata rimessa in termini per integrare il contraddittorio anche mediante pubblici proclami e la percezione di 600 euro non escludeva l'interesse a ottenere, ove spettante, l'importo di 1.000 euro previsto per i disabili gravissimi. Nel merito, ha ritenuto illegittimi gli atti consortili perché non conformi alla delibera regionale n. 70/2024. Tale disciplina prevede 1.000 euro mensili per i disabili gravissimi e 600 euro per i disabili gravi, con individuazione dei beneficiari in base alla priorità della disabilità gravissima e alla valutazione congiunta del bisogno socio-assistenziale e del bisogno economico. La delibera regionale ammette specifiche decurtazioni, tra cui quella del 40% in presenza delle condizioni ISEE socio-sanitario previste, eventualmente incrementata di un ulteriore 10% quando ricorrano due condizioni, nonché un incremento del 10% per determinate disabilità gravissime con supporto alle funzioni vitali. Il Consorzio, invece, aveva introdotto quattro fasce generali di ISEE accorpando maggiorenni e minorenni. In tal modo non aveva considerato che i maggiorenni disabili gravissimi possono avvalersi dell'ISEE socio-sanitario ristretto, mentre per i minori deve essere considerato il nucleo familiare più ampio, determinando un vantaggio non previsto per i maggiorenni e una disciplina non coerente con quella regionale. Il ricorso è stato quindi accolto, con salvezza delle successive determinazioni dell'Amministrazione in sede di riedizione del potere. Il Consorzio è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 Costituzione
Il giudice ha ricondotto alla violazione del principio di uguaglianza e al divieto di discriminazione la censura relativa ai criteri di distribuzione dell'assegno di cura, ritenendo illegittima una disciplina che accorpa maggiorenni e minorenni senza considerare la diversa modalità di calcolo dell'ISEE.
delibera G.R.C. n. 70/2024
La disciplina regionale stabilisce gli importi ordinari dell'assegno di cura per disabili gravissimi e gravi, i criteri di priorità e di valutazione del bisogno, le specifiche decurtazioni e gli incrementi applicabili.
d.G.R.C. n. 121/2023
Il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il biennio 2023-2024, aggiornato dalla delibera n. 70/2024, costituisce il quadro programmatorio regionale sovraordinato cui gli atti consortili devono conformarsi.
art. 6, comma 2, d.P.C.M. 159/2013
La disposizione consente, per i soggetti maggiorenni disabili gravissimi, il calcolo dell'ISEE socio-sanitario ristretto riferito al beneficiario, al coniuge e ai figli; tale elemento differenziale deve essere considerato nell'applicazione della disciplina regionale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato richiamato per la fissazione dell'udienza pubblica in luogo della prosecuzione cautelare.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il giudice ha respinto l'eccezione di inammissibilità relativa alla notificazione del ricorso e all'integrazione del contraddittorio.
art. 44 d.lgs. 286/1998
Il richiamo è stato ritenuto non pertinente, poiché la domanda non riguardava una condotta discriminatoria in senso tecnico, ma la legittimità dei criteri amministrativi di distribuzione delle risorse.
art. 3 l. 67/2006
Il riferimento alla tutela giudiziaria contro le discriminazioni delle persone con disabilità è stato ritenuto non pertinente alla specifica domanda di annullamento proposta.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esercita poteri amministrativi diretti a individuare i beneficiari e a stabilire i criteri di erogazione di una prestazione sociale, le relative controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa; appartengono invece alla giurisdizione ordinaria le controversie sulla mancata corresponsione di una prestazione il cui diritto sia già stato concretamente conformato dall'amministrazione.
- L'ente locale o consortile incaricato dell'erogazione di una misura sociale deve conformare i propri disciplinari e criteri applicativi agli atti programmatori regionali sovraordinati, senza introdurre modalità di graduazione dell'importo incompatibili con la disciplina regionale.
- Quando la disciplina regionale stabilisce un importo per una determinata categoria di beneficiari e prevede specifiche decurtazioni o maggiorazioni, l'amministrazione attuatrice non può sostituire tali meccanismi con generali fasce di reddito che producano effetti sostanzialmente diversi.
- Nel determinare l'importo di una prestazione destinata a persone con disabilità, l'amministrazione deve considerare le differenze normative rilevanti nel calcolo dell'ISEE, inclusa la possibilità di utilizzare l'ISEE socio-sanitario ristretto per i maggiorenni, evitando di accorpare questi ultimi ai minori in modo da alterare il trattamento previsto dalla disciplina regionale.
- La percezione di un importo inferiore di una prestazione sociale non esclude l'interesse a impugnare i criteri di determinazione dell'importo quando il ricorrente deduca di avere titolo, secondo la disciplina applicabile, a una somma maggiore.
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