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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16057/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la riforma quoad poenam della sentenza di primo grado deducendo: travisamento dei fatti e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria (art. 606, comma 1, lett. b ed e), con particolare censura della valutazione della prova intercettiva e della persona offesa; contestano la qualificazione e la tipicità del fatto di usura (sostenendo che Rio non avrebbe percepito compenso per la mediazione) e del concorso di Bordino (che sarebbe stato mero accompagnatore senza minacce); eccepiscono altresì vizi nella determinazione della responsabilità per tentata estorsione e nella quantificazione del trattamento sanzionatorio e degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza e difetto di specificità, rilevando che i motivi non si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata e consistono in una rivendicazione di rivalutazione del merito, esclusa in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto congrua e non censurabile la valutazione della credibilità della persona offesa (anche in parte) e la ricostruzione della pattuizione usuraria, ha affermato che l'intermediazione è punibile anche senza percezione diretta di compenso e ha confermato il concorso di Bordino sulla base della costante presenza e delle modalità intimidatorie. Ha altresì ritenuto corretta la motivazione sulla misura delle pene e sugli aumenti per continuazione. In dispositivo i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende (ai sensi di considerazioni giurisprudenziali e della sentenza della Corte cost.), e alla rifusione delle spese legali delle parti civili che le hanno richieste.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    norma richiamata quale presupposto formale per la enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; i ricorrenti hanno dato motivi ai sensi di tale disposizione

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.

    individua i vizi deducibili in cassazione (travisamento dei fatti, motivazione illogica o contraddittoria, errore di diritto); la Corte ha ritenuto che i motivi proposti non dimostrassero tali vizi in modo specifico

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    dispone l'inammissibilità dei ricorsi manifestamente infondati o carenti di specificità; applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi

  • art. 591, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    richiamata per i limiti della cognizione della Corte di legittimità e per la nozione di inammissibilità rispetto a doglianze che attaccano la persuasività della valutazione di merito senza specifico confronto con la motivazione impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    stabilisce le conseguenze economiche a carico delle parti private che propongono ricorso dichiarato inammissibile; applicata per la condanna al pagamento delle spese e alla indennità a favore della Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    utilizzata come parametro per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione della prova o della credibilità della persona offesa sono inammissibili se non indicano vizi specifici e rilevanti della motivazione impugnata.
  • Per ottenere l'ammissibilità in Cassazione è necessario confrontarsi in modo puntuale e argomentato con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; mere riaffermazioni o generalità sono insufficienti.
  • La motivazione è valutata dal giudice di legittimità in termini di 'effettività', non manifesta illogicità, non contraddittorietà e non incompatibilità con atti processuali: va quindi dimostrato concretamente perché essa sarebbe viziata in uno di questi sensi.
  • La valutazione frammentata dell'attendibilità di una testimonianza è consentita: il giudice può ritenere credibile solo taluni passaggi, purché spieghi le ragioni di tale scissione senza contraddizioni.
  • La figura dell'intermediario nell'usura può essere ritenuta penalmente rilevante anche in assenza di percezione diretta di un compenso, se l'azione del mediatore è finalizzata al lucro del finanziatore.
  • La presenza continuativa di un coimputato nelle attività estorsive o di pressione può integrare il concorso nel reato anche se il suo ruolo non è stato quello di minaccia diretta, purché emerga un contributo concreto all'attività criminosa.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o non specifici può comportare, oltre al rigetto, l'imposizione delle spese processuali, il versamento alla Cassa delle ammende e la condanna alla rifusione delle spese delle parti civili.

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