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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40727/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. La Corte ha fissato direttamente la durata della sospensione in anni 1, annullando senza rinvio per la sola parte relativa alla misura della sanzione accessoria. Le restanti statuizioni della sentenza di merito sono state confermate implicitamente.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., censurando la misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In particolare ha rilevato che, essendo il fatto qualificato ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s. (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), la sospensione della patente avrebbe dovuto essere applicata nella misura prevista dalla legge da uno a due anni, e non nella misura di 6 mesi disposta dal GIP.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    comma 2, lett. c), comma 2-quater, comma 2-sexies

    Per la fattispecie con tasso alcolemico >1,5 g/l la sospensione della patente è obbligatoria nella misura da uno a due anni; tale misura si applica anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.)

  • art. 444 cod. proc. pen.

    comma 1; comma 2-bis (richiamati nel provvedimento)

    La scelta delle parti nella richiesta di applicazione della pena non può vincolare il giudice rispetto all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che sono di natura inderogabile; le eventuali clausole pattizie sulle sanzioni accessorie devono ritenersi inesistenti

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione del Procuratore Generale anche con riguardo all'applicazione o all'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie nelle sentenze di applicazione della pena

  • art. 620 cod. proc. pen.

    La Corte può annullare senza rinvio e modificare la misura della sanzione accessoria quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e le statuizioni del giudice di merito consentono la rideterminazione

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Norma procedurale richiamata in sede di impugnazione dal Procuratore Generale per proporre ricorso avverso la sentenza ai sensi delle disposizioni attuative

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 25, comma 1, lett. a), n. 1 (modifica art. 444 c.p.p.)

    La modifica ha previsto la possibilità per le parti di chiedere di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene tale clausola inidonea a vincolare il giudice quando la legge stabilisce una misura inderogabile

Massime di principio

  • In ipotesi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s.) la sospensione della patente è obbligatoria e deve essere comminata nella misura da 1 a 2 anni, anche se la pena viene applicata su richiesta delle parti.
  • Le pattuizioni tra le parti sulla durata delle sanzioni amministrative accessorie nell'ambito dell'accordo ex art. 444 c.p.p. non vincolano il giudice quando la legge prevede una misura inderogabile; tali clausole devono essere considerate inefficaci.
  • Il Procuratore Generale può proporre ricorso per cassazione avverso l'omessa o erronea applicazione di sanzioni amministrative accessorie (art. 606 c.p.p.), anche in sentenze di applicazione della pena.
  • Quando la correzione della misura della sanzione accessoria è possibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la misura (art. 620 c.p.p.).
  • Nelle richieste di patteggiamento è essenziale verificare la conformità delle misure accessorie al perimetro normativo inderogabile; l'accordo non può validamente comprimere diritti o sanzioni stabilite dalla legge.
  • In casi simili è consigliabile valutare fin da subito l'applicabilità delle sanzioni accessorie inderogabili e, se necessario, impugnare tempestivamente la decisione errata sulla loro misura.

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