Ordinanza n. 2837/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento in parte qua, previa sospensione: a) del “Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 24.02.2026, pubblicata all’Albo il 10.03.2026; b) della delibera di Consiglio comunale n. 8 del 24.02.2026; c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto e degli interessi legittimi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale, di esposizione pubblicitaria e sul canone mercatale, nonché la relativa delibera consiliare, impugnati in parte qua
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, di alcune disposizioni del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio comunale di Capri n. 8 del 24 febbraio 2026, della stessa delibera e degli atti connessi e conseguenziali. Dal testo non emergono il contenuto specifico delle censure di legittimità né i singoli motivi dedotti. Nel corso del giudizio il Comune ha chiesto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare, evidenziando che disposizioni regolamentari sostanzialmente identiche sono già oggetto di altro ricorso, pendente dinanzi alla medesima Sezione e fissato per la trattazione cautelare il 14 maggio 2026. La parte ricorrente si è opposta al rinvio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né ha definito l'istanza cautelare. Pur prendendo atto dell'opposizione della ricorrente, ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione cautelare alla camera di consiglio del 14 maggio 2026, in quanto i due giudizi riguardano questioni sostanzialmente identiche, proposte da operatori economici dello stesso settore e concernenti le medesime previsioni regolamentari. Il differimento è stato ritenuto funzionale a una trattazione coordinata e uniforme delle controversie e a preservare l'utilità dell'interlocuzione amministrativa in corso tra Comune, associazioni di categoria ed esercenti, volta alla ricerca di una soluzione equilibrata. Il TAR ha inoltre escluso un pregiudizio concreto e attuale per la ricorrente, rilevando che nei suoi confronti non risultavano adottati provvedimenti sanzionatori né atti applicativi di sospensione della concessione di suolo pubblico. La Segreteria è stata incaricata degli adempimenti e della comunicazione alle parti costituite.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può differire la trattazione di un'istanza cautelare quando un altro giudizio pendente davanti alla stessa Sezione riguardi questioni sostanzialmente identiche e il rinvio consenta una trattazione coordinata e uniforme delle controversie.
- Il rinvio della trattazione cautelare può essere disposto, nonostante l'opposizione della parte ricorrente, quando il differimento non arrechi un pregiudizio concreto e attuale, in particolare in assenza di provvedimenti sanzionatori o di atti applicativi immediatamente lesivi.
- La pendenza di un'interlocuzione amministrativa tra l'ente, le associazioni di categoria e gli operatori interessati può giustificare il differimento della decisione cautelare quando sia ancora concretamente utile per la ricerca di una soluzione conforme all'ordinamento e di contemperamento degli interessi coinvolti.
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