Circolare numero 56 del 12-04-2021
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha previsto che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Con la presente circolare l’Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'esonero contributivo al 100% (fino a 6.000 euro annui) previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 di lavoratori che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto il 36esimo anno di età e non siano mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato. La misura è valida per massimo 36 mesi (48 mesi nelle regioni del Mezzogiorno indicate), è soggetta a condizioni generali e specifiche, è compatibile solo nei limiti previsti dal Temporary Framework UE e non è cumulabile con altri sgravî analoghi.
Esonero contributivo per nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani (legge di Bilancio 2021, art. 1, commi 10-15)
Punti principali
Ambito temporale e finalità
Beneficio applicabile alle assunzioni e trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, finalizzato a promuovere l'occupazione giovanile stabile; istruzioni operative definitive saranno emanate dopo interlocuzione con la Commissione europea
Soggetti beneficiari
Tutti i datori di lavoro privati (incluso il settore agricolo) esclusa la pubblica amministrazione e, salvo diversa autorizzazione UE, le imprese del settore finanziario
Rapporti di lavoro incentivati e esclusioni
Spetta per nuove assunzioni a tempo indeterminato e per trasformazioni da tempo determinato a indeterminato di soggetti con età <=35 anni e 364 giorni e mai titolari di contratto a tempo indeterminato; esclusi apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente/ a chiamata, dirigenti; applicabile ad assunzioni a scopo di somministrazione e a rapporti in cooperative
Misura e durata dell'incentivo
Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore fino a 6.000 euro annui (500 euro mensili), proporzionato per part-time e giorni di effettiva fruizione; durata massima 36 mesi (48 mesi per assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna); sospensione solo per maternità obbligatoria
Contribuzioni escluse
Non sono agevolabili: premi e contributi INAIL, contributi per TFR e specifici fondi/solidarietà, contributi non previdenziali e altri prelievi di solidarietà previsti dalla normativa
Condizioni generali per la spettanza
Rispetto dei principi dell'art.31 D.lgs.150/2015 (es. divieti di cumulo e regole su comunicazioni tardive) salvo alcune deroghe per la specialità della misura; regolarità contributiva (DURC) e rispetto delle norme fondamentali di lavoro e contrattuali
Condizioni specifiche e vincoli temporali
Requisiti alla data dell'assunzione: età <36 anni e assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato; divieto per il datore di aver licenziato per giustificato motivo oggettivo o collettivamente lavoratori con stessa qualifica nella stessa unità produttiva nei 6 mesi precedenti e nei 9 mesi successivi all'assunzione
Casi particolari e trasferibilità
Esonero trasferibile al cessionario in caso di cessione di contratto o trasferimento d'azienda per il periodo residuo; possibile fruizione contemporanea per due rapporti part-time se decorrenza simultanea; l'agevolazione residua può essere riconosciuta in caso di riassunzione anche oltre il 2022 se l'assunzione originaria rientra nel biennio
Compatibilità con aiuti di Stato
Misura concessa ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework COVID-19 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE; soggetta ai massimali e condizioni UE (limiti per impresa, non essere in difficoltà al 31/12/2019 salvo eccezioni, termini di concessione) e registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato
Coordinamento con altri incentivi
Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote per lo stesso periodo; sono indicate le principali incompatibilità (es. alcune agevolazioni per over50 o donne, Decontribuzione Sud, agevolazioni agricole/edilizia e regole per lavoro in Paesi extra UE assicurati con regimi speciali); possibile sequenza temporanea con altri incentivi per contratti a termine seguiti da trasformazione
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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