Cassazione Penale, Ordinanza n. 34654/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza pronunciata il 17 settembre 2025 dalla Corte d'appello di Bari. Il primo ha censurato il diniego di riconoscere alle attenuanti generiche prevalenza sulla recidiva. Il secondo ha lamentato la carenza di motivazione sul discostamento dal minimo edittale, con riferimento all'aumento di pena per continuazione relativo ai fatti del giudizio: considerato più grave il reato oggetto di una sentenza irrevocabile del GUP di Matera, l'aumento era stato determinato in sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché fondati su motivi manifestamente infondati. Quanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, la valutazione della Corte d'appello era sorretta da motivazione non arbitraria né illogica, basata sull'assenza dell'imputato dal processo, sulla mancata manifestazione di resipiscenza e sui precedenti, anche successivi al fatto, indicativi della sua pericolosità sociale. Quanto all'aumento per continuazione, pari a sei mesi di reclusione ed euro 300 di multa, la motivazione era adeguata: la Corte d'appello aveva considerato le modalità dell'azione, non ritenuta di allarme sociale, e la restituzione del bene ricettato. All'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non specifica ulteriori importi o statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
l'impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene
La motivazione degli aumenti per i singoli reati in continuazione deve essere proporzionata alla loro entità e permettere di verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un cumulo materiale dissimulato.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è sufficiente e non è viziata da arbitrio o illogicità; può essere adeguata anche una motivazione che individui nella soluzione prescelta quella idonea ad assicurare l'adeguatezza della pena concreta.
- L'onere di motivare gli aumenti di pena per i reati in continuazione è commisurato alla loro entità. La motivazione deve consentire di controllare la proporzione tra le pene, il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un cumulo materiale surrettizio.
Come è indicizzato
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