Circolare n. 13 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti sulle novità normative relative al Superbonus: aggiornamento delle aliquote e dei termini (comma 8-bis) per condomìni, singole unità e IACP/cooperative; condizioni per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 (requisiti di proprietà, abitazione principale e soglia reddituale pari a 15.000 euro con relativo metodo di calcolo); regole su CILA e varianti; estensione dell'agevolazione a ONLUS/ODV/APS per impianti fotovoltaici in aree non pertinenziali (comma 7-bis); conferma della piena aliquota 110% fino al 2025 per interventi in zone sismiche (comma 8-ter); interpretazioni sull'applicazione del comma 10-bis e requisito di gratuità degli incarichi negli organi sociali; possibilità di ripartire le spese 2022 in 10 anni (opzione irrevocabile).
Modifiche alla disciplina del Superbonus (art. 119 D.L. n.34/2020) introdotte da D.L. 18/11/2022 n.176, legge di bilancio 2023 n.197 e D.L. 16/2/2023 n.11
Punti principali
Modifiche al comma 8-bis (scadenze e aliquote)
Per condomìni e soggetti del comma 9 lett. a) e d-bis: 110% per spese fino al 31/12/2022, 90% per il 2023, 70% per il 2024, 65% per il 2025. Per unità unifamiliari/persona fisica (comma 9 lett. b): proroga e condizioni specifiche (vedi punti seguenti).
CILA, condizioni transitorie e deroghe (art.1, comma 894 l. bilancio 2023)
Deroghe tassative per operare secondo la disciplina previgente: richiede presentazione CILA entro date precise (25/11/2022 o 31/12/2022) e talune delibere assembleari antecedenti; la mancata presentazione nei termini impedisce l'accesso alle deroghe. Le varianti in corso non incidono sulla data rilevante di CILA originaria (art.2-bis d.l. n.11/2023).
Interventi su unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti
Termine per fruire della detrazione al 110% prorogato fino al 30/09/2023 se entro il 30/09/2022 è stato realizzato almeno il 30% dell'intervento. Dopo tale data i soggetti potranno utilizzare altre detrazioni (Ecobonus/Sismabonus/Bonus casa).
Interventi avviati dal 1° gennaio 2023 (nuovo requisito)
Per lavori iniziati dal 01/01/2023 sulle unità di persone fisiche (comma 9 lett. b) la detrazione è al 90% per spese 2023 a condizione che: il contribuente sia titolare di proprietà o diritto reale sull'unità, l'unità sia adibita ad abitazione principale e il reddito di riferimento non superi 15.000 euro.
Calcolo del reddito di riferimento (comma 8-bis.1)
Il reddito di riferimento = somma dei redditi complessivi del nucleo familiare (anno precedente) diviso per il 'numero di parti' determinato dalla Tabella 1-bis: 1 per il contribuente, +1 se presente coniuge/unione civile/convivente, +0,5 o +1/ +2 in funzione dei familiari a carico. Esempio pratico fornito in circolare.
IACP e cooperative (comma 9 lett. c e d)
Per IACP/enti analoghi e cooperative di abitazione a proprietà indivisa la detrazione del 110% vale per spese fino al 31/12/2023 se entro il 30/06/2023 è stato realizzato almeno il 60% dell'intervento; in mancanza si applicano le regole ordinarie o le deroghe previste dall’art.1 comma 894.
Impianti fotovoltaici (introduzione comma 7-bis)
Estesa l'agevolazione per installazione di impianti fotovoltaici (e sistemi di accumulo integrati) anche per ONLUS/ODV/APS in aree non pertinenziali (anche di terzi) purché gli interventi trainanti si trovino in centri storici vincolati. Limiti di spesa: max 48.000 euro e 2.400 €/kW (1.600 €/kW in talune costruzioni); accumulo 1.000 €/kWh.
Ambito sismico (comma 8-ter)
Per gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici con stato di emergenza la detrazione resta al 110% per spese fino al 31/12/2025. Estensione analoga per ONLUS/ODV/APS che svolgono servizi socio-sanitari in strutture sanitarie.
Interpretazione autentica comma 10-bis
Tutti i requisiti per l'applicazione del comma 10-bis (es. categorie catastali ammesse e assenza di compensi agli amministratori) devono sussistere dalla data di avvio lavori e persistere fino alla fine del periodo di fruizione; è ammessa prova anche con dichiarazioni sostitutive della non percezione di compensi (superamento chiarimenti precedenti).
Opzione ripartizione in 10 anni (spese 2022)
Per le spese sostenute nel 2022 il contribuente può optare per ripartire la detrazione in 10 quote annuali invece che in 4. L'opzione è irrevocabile, va esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2023 e non è ammessa se la prima quota è già stata indicata nella dichiarazione 2022.
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