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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20523/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta del Comune di pagamento del COSAP per l'anno 2013, riferita alla presenza su un'area di Monte Cavo Vetta di strutture irradianti (box n. 6 e traliccio n. 8). La società aveva chiesto l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti per il canone; il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva accolto il gravame della società, ritenendo insussistente la sua legittimazione passiva perché non proprietaria dei manufatti e mera utilizzatrice degli impianti sulla base di un contratto di locazione con un soggetto terzo. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 63 d.lgs. 446/1997 e degli artt. 822, 823, 824 e 2704 c.c., sostenendo che la società fosse l'attuale occupante di fatto e che il contratto prodotto fosse inopponibile per difetto di data certa; 2) violazione dell'art. 14 del regolamento COSAP comunale e degli artt. 1292 e 1294 c.c., assumendo che, in presenza di pluralità di occupanti di fatto, il debito fosse solidale; 3) violazione del principio della ragione più liquida e di altre norme processuali e sostanziali, lamentando che la Corte d'appello avesse comunque affrontato, in modo contraddittorio, la natura pubblica dell'area e della porzione di strada.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il COSAP è dovuto dal soggetto che materialmente realizza l'occupazione e assume la veste di concessionario di fatto o di diritto dell'uso speciale del bene pubblico; nel caso concreto, la società era soltanto utilizzatrice di impianti realizzati da un soggetto terzo, sicché l'obbligato sostanziale era quest'ultimo. Il secondo motivo è stato assorbito, perché, esclusa la debenza in capo alla società, è irrilevante la questione della pluralità di occupanti; peraltro la Corte ha osservato che quel passaggio della sentenza impugnata era solo argomentazione ad abundantiam. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché non censurava la ratio decidendi, fondata non sulla natura pubblica dell'area ma sull'assenza, in capo alla società, della qualità di occupante. Il Comune è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 63, D.Lgs. n. 446/1997

    Il COSAP è esigibile dal soggetto che realizza materialmente l'occupazione del suolo pubblico e assume la veste di concessionario, anche di fatto, dell'uso esclusivo o speciale del bene; non basta la mera utilizzazione dell'impianto da parte di terzi.

  • artt. 822, 823, 824 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la natura pubblica dell'area e l'erroneità della decisione di merito, ma la Corte non fonda la decisione su tali norme, ritenendo decisiva l'assenza della qualità di occupante in capo alla società.

  • art. 2704 c.c.

    La Corte d'appello aveva valorizzato il contratto di locazione; il ricorrente lamentava l'inopponibilità per difetto di data certa, ma la Cassazione non accoglie la censura perché la ratio decidendi è diversa e si basa su accertamenti di fatto ulteriori.

  • art. 14 Regolamento COSAP Comune Rocca di Papa

    Invocato per la solidarietà tra più occupanti di fatto, ma la questione è assorbita dopo l'esclusione della soggettività passiva della società.

  • artt. 1292 e 1294 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la solidarietà passiva in caso di pluralità di occupanti; non incidono sull'esito perché manca, nel caso concreto, la qualità di occupante in capo alla resistente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal Comune.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • artt. 276 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel terzo motivo, ma la doglianza è inammissibile perché non attacca la reale ratio decidendi.

  • art. 2, D.Lgs. n. 285/1992

    Cita il tema della natura delle strade, ma la Corte rileva che la sentenza impugnata non ha deciso sulla natura pubblica dell'area.

  • art. 22, comma 3, L. n. 2248/1865

    Norma richiamata nel terzo motivo, senza incidenza sulla decisione finale.

  • artt. 2728 e 2729 c.c.

    Richiamati nel terzo motivo, ma non decisivi perché la sentenza impugnata non ha fondato la decisione su presunzioni relative alla natura del terreno.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Ai fini del COSAP, il soggetto passivo è chi realizza materialmente l'occupazione del suolo pubblico e trae il godimento esclusivo o speciale del bene, anche quando l'occupazione sia abusiva o di fatto.
  • La mera utilizzazione di impianti o strutture già realizzati da un terzo non comporta, di per sé, la soggettività passiva per il canone, se manca la concreta riconducibilità a tale soggetto dell'attività di occupazione.
  • In cassazione, la censura è inammissibile se non si confronta con la vera ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare argomenti marginali o questioni non decisive.
  • Quando la decisione di merito esclude in radice la qualità di soggetto passivo, restano assorbite le questioni ulteriori sulla solidarietà tra più occupanti o sulla ripartizione interna del debito.
  • L'argomentazione ad abundantiam del giudice di merito non incide sulla tenuta della decisione se esiste una ratio autonoma e sufficiente a sorreggerla.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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