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Sentenza

Sentenza n. 1493/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria relativa alla sospensione dei lavori di cantiere dal 4 agosto al 21 settembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il diniego INPS sostenendo che la sospensione dei lavori fosse stata determinata da eventi esterni, sopravvenuti, imprevedibili e non imputabili: l’indisponibilità dell’unico accesso al cantiere attraverso i locali di un ristorante e l’impossibilità tecnica di utilizzare, quale soluzione alternativa, un ponteggio poggiato sulla copertura dell’immobile adiacente. Ha dedotto la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e del D.M. n. 95442/2016, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà. Ha inoltre lamentato l’omessa interlocuzione procedimentale, il mancato soccorso istruttorio e l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che il provvedimento fosse stereotipato e non avesse considerato la documentazione prodotta né la successiva ripresa del cantiere. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi e per integrazione postuma dell’istanza, nonché l’insussistenza dei requisiti di non imputabilità e transitorietà qualificata, trattandosi di un rischio riconducibile alle scelte organizzative e alla normale alea dell’impresa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando la propria precedente sentenza relativa alla prima domanda di CIGO, concernente il medesimo evento causale e la medesima situazione fattuale. Ha ritenuto che la CIGO presupponga una crisi produttiva temporanea connessa a eventi transitori, contingenti e sostanzialmente estranei al controllo dell’imprenditore. L’evento non è invece non imputabile quando deriva da scelte imprenditoriali errate o da difficoltà rientranti nell’alea ordinaria dell’attività. Nel caso concreto, l’impresa conosceva sin dalla stipula del contratto la criticità dell’accesso al cantiere e aveva scelto di procedere confidando in una soluzione tecnica alternativa. L’insufficiente portanza della copertura, emersa durante il montaggio del ponteggio, è stata qualificata come difficoltà tecnica prevedibile e valutabile secondo la diligenza professionale, non come forza maggiore o fatto estraneo alla sfera dell’impresa. L’INPS ha quindi correttamente ricondotto la sospensione al rischio d’impresa e la sua valutazione tecnica non è risultata manifestamente illogica, incongruente, inattendibile o fondata su travisamento dei fatti. La censura relativa al preavviso di rigetto è stata ritenuta infondata sia perché l’art. 10-bis l. n. 241/1990 esclude espressamente i procedimenti previdenziali e assistenziali a istanza di parte gestiti dagli enti previdenziali, sia perché, comunque, l’omissione non avrebbe determinato l’annullabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, essendo l’esito vincolato dal difetto di non imputabilità. Il TAR ha escluso anche l’obbligo di nuovo soccorso istruttorio o di ulteriore interlocuzione, poiché la seconda domanda riproponeva la medesima situazione di fatto e la medesima documentazione già esaminate nel precedente procedimento. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e immune da vizi di istruttoria, travisamento o illogicità. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 148/2015

    La CIGO presuppone eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai lavoratori, estranei alla normale sfera di controllo e al rischio imprenditoriale.

  • D.M. n. 95442/2016

    Richiamato quale disciplina attuativa dei presupposti per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    “non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.”

    Il preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti previdenziali e assistenziali a istanza di parte gestiti dagli enti previdenziali.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    L’omissione del preavviso di rigetto non comporta annullabilità quando l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 40 c.p.a.

    Richiamato dall’INPS per eccepire il difetto di specificità dei motivi di ricorso; l’eccezione non risulta accolta espressamente dal TAR.

Massime di principio

  • La cassa integrazione guadagni ordinaria è riconoscibile solo quando la sospensione o riduzione dell’attività dipende da un evento transitorio, contingente e non imputabile all’impresa, sostanzialmente estraneo alla sua possibilità di controllo secondo l’ordinaria diligenza.
  • Non costituiscono eventi non imputabili, idonei a fondare il trattamento di integrazione salariale, le difficoltà tecniche o organizzative derivanti da scelte imprenditoriali, da errate valutazioni di fattibilità o da rischi rientranti nell’alea ordinaria dell’attività d’impresa.
  • La CIGO non può essere utilizzata per trasferire alla collettività i rischi tipici dell’attività imprenditoriale o per compensare incapacità e scelte organizzative errate del datore di lavoro.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnica dell’ente previdenziale in ordine ai presupposti della CIGO resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, palese incongruenza, inattendibilità o evidente travisamento dei fatti.
  • L’art. 10-bis l. n. 241/1990 non si applica ai procedimenti previdenziali e assistenziali a istanza di parte gestiti dagli enti previdenziali; in ogni caso, l’omissione del preavviso non rende annullabile il provvedimento quando l’esito non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
  • Non sussiste un obbligo di reiterare il soccorso istruttorio o l’interlocuzione procedimentale quando una nuova domanda riproponga la medesima situazione di fatto e la medesima documentazione già esaminate in un precedente procedimento concluso con diniego.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitariePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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