Cassazione Civile, Ordinanza n. 12746/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha respinto il primo. Ha cassato l’ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Presidente del Tribunale di Salerno, o a un giudice da lui delegato, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’eccezione di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità, in base all’esito finale della controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Tribunale di Salerno in un giudizio di protezione internazionale, dopo il rigetto della domanda di protezione sussidiaria. Il tribunale aveva ritenuto che le diverse versioni rese dal richiedente fossero non credibili e che ciò integrasse mala fede, così da giustificare la revoca retroattiva del beneficio. Il soggetto interessato proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, deducendo l’insussistenza di colpa grave o mala fede. Il giudice dell’opposizione annullava la revoca, rilevando di non poter qualificare la domanda originaria come manifestamente infondata e riconoscendo i presupposti per il patrocinio. Contro tale ordinanza ricorrevano per cassazione le amministrazioni, con due motivi: (1) violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 2697 c.c., perché il giudice avrebbe deciso sulla base del solo ricorso introduttivo senza acquisire d’ufficio gli atti del procedimento presupposto; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate. La Corte accoglieva il secondo motivo, ritenendo che l’ordinanza avesse effettivamente disposto la condanna alle spese del giudizio di opposizione anche nei confronti dell’Agenzia, senza esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva; respingeva invece il primo motivo, ritenendo che la censura sull’omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi fosse inammissibile per difetto di specifica allegazione degli atti e della "pista probatoria" che avrebbero dovuto essere acquisiti e per mancata indicazione della sollecitazione del potere officioso nel merito.
Norme richiamate
art. 136 d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base della revoca del patrocinio a spese dello Stato per mala fede o colpa grave nel giudizio presupposto
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
norma sul rimedio di opposizione avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
richiamato come disciplina del rito e dei poteri istruttori officiosi; la censura sulla sua violazione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità
art. 702 bis c.p.c.
richiamato quale base del rito sommario utilizzato nel giudizio di opposizione
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul punto
art. 112 c.p.c.
la Corte ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro del primo motivo per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
invocato come parametro del secondo motivo per nullità processuale da omessa pronuncia
art. 380 bis c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale accelerato e nella richiesta di decisione
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata nel procedimento camerale
art. 35 d.lgs. n. 25/2008
richiamato quale base del giudizio di impugnazione del diniego di protezione internazionale
art. 28 ter d.lgs. n. 25/2008
richiamato in relazione ai criteri di valutazione della domanda di protezione internazionale e alla possibile manifesta infondatezza
art. 15 comma 5 d.lgs. n. 150/2011
richiamato per il potere del giudice di acquisire d’ufficio atti, documenti e informazioni necessari alla decisione
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, la parte che deduce l’omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi non può limitarsi a una censura generica: deve indicare specificamente quali atti, documenti o elementi probatori avrebbero dovuto essere acquisiti e quale decisività avrebbero avuto sul giudizio.
- La deduzione della violazione dei poteri istruttori officiosi è inammissibile se non viene allegato di avere previamente sollecitato in modo espresso e specifico il relativo intervento nel giudizio di merito.
- L’omessa pronuncia su un’eccezione di difetto di legittimazione passiva integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e comporta cassazione della decisione sul punto quando dall’ordinanza emerga che la statuizione impugnata abbia comunque inciso in concreto sulla posizione processuale della parte che aveva sollevato l’eccezione, anche attraverso la regolazione delle spese.
- Ai fini della revoca del patrocinio per manifesta infondatezza della domanda presupposta, il giudice non può fondarsi solo su affermazioni apodittiche di non credibilità, ma deve confrontarsi con la concreta base fattuale allegata e con la motivazione del provvedimento revocatorio.
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