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Ordinanza

Ordinanza n. 262/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. 60 del 15 aprile 2021, ricevuta dalla ricorrente a mezzo p.e.c. in pari data, con cui è stata annullato in autotutela il silenzio formatosi in relazione all'istanza di PAS presentata dalla ricorrente per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico nel Comune di Lentella e contenente, altresì, l'ordine di non eseguire l'intervento; - di ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, e in particolare l'atto di avvio del procedimento prot. n. 967 del 29 marzo 2021; nonché - per il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202100260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di annullamento in autotutela del silenzio formatosi sull'istanza di PAS per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, con ordine di non eseguire l'intervento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale n. 60 del 15 aprile 2021, con la quale il Comune aveva annullato in autotutela il silenzio formatosi sull'istanza di PAS presentata per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico nel territorio comunale, ordinando altresì di non eseguire l'intervento. È stata proposta anche domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio, una delle società ricorrenti, EWT Italia Development S.r.l., ha comunicato l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale, dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza dell'11 dicembre 2025 e pubblicata il 15 dicembre 2025; è stata inoltre comunicata l'apertura della liquidazione giudiziale della società controllante EWT Italia S.r.l.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di legittimità dedotti contro la determinazione comunale né la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente e della sua controllante costituisca, ai sensi del combinato disposto dell'art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019 e dell'art. 79, comma 2, c.p.a., causa automatica di interruzione del giudizio. Ha quindi dichiarato l'interruzione del processo a decorrere dal verificarsi dell'evento interruttivo, richiamando anche gli artt. 299 e seguenti c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019

    L'apertura della liquidazione giudiziale integra una causa automatica di interruzione del giudizio.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Impone di applicare al processo amministrativo le disposizioni del processo civile in materia di interruzione, tra cui gli artt. 299 e seguenti c.p.c.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Disciplinano l'interruzione del processo in presenza dell'evento interruttivo rilevante.

  • art. 287 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

    Richiamato quale fondamento della sentenza del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione giudiziale della parte privata costituisce causa automatica di interruzione del giudizio amministrativo, senza necessità di una valutazione discrezionale del giudice.
  • Nel processo amministrativo, per disciplinare gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale, trovano applicazione, tramite l'art. 79, comma 2, c.p.a., le disposizioni civilistiche sull'interruzione del processo, in quanto compatibili.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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