Sentenza del 20/06/2019 n. 3892 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento IVA e IRAP effettuato a mezzo studi di settore- contraddittorio preventivo- immotivato disconoscimento delle cause di scostamento dei risultati dello studio di settore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento ai fini IVA e IRAP è stato fondato sugli studi di settore, a causa dello scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e il livello di redditività statisticamente considerato normale. Il contribuente ha contestato il mancato o immotivato riconoscimento delle cause specifiche addotte per spiegare tale scostamento, sostenendo che l'Ufficio non avesse svolto un effettivo contraddittorio preventivo né fornito una motivazione adeguata e articolata sulle ragioni per cui le giustificazioni non erano state ritenute idonee.
La decisione
La sentenza afferma che gli studi di settore costituiscono soltanto indici di possibile anomalia e non determinano automaticamente l'imponibile. L'Amministrazione deve verificare in contraddittorio la concreta situazione economica del contribuente, consentendogli di dimostrare l'esistenza di condizioni incompatibili con l'applicazione degli standard. Quando il contribuente fornisce giustificazioni specifiche, l'Ufficio deve valutarle e spiegare in modo puntuale perché le ritiene insufficienti. Il loro disconoscimento immotivato comporta la nullità dell'avviso di accertamento. In applicazione di tale principio, l'esito è favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Studi di settore
Gli studi di settore sono considerati indici rilevatori di possibili antinomie nel comportamento fiscale del contribuente.
Gli studi di settore rappresentano presunzioni o indicatori di anomalia che richiedono una verifica concreta e non possono fondare automaticamente l'accertamento senza confronto con la realtà economica dell'impresa.
Principio del contraddittorio preventivo
L'Amministrazione finanziaria è tenuta alla verifica in contraddittorio della situazione economica del contribuente.
Il contribuente deve poter spiegare le ragioni dello scostamento dagli standard e dimostrare eventuali condizioni particolari che rendano non applicabili o non attendibili i risultati dello studio di settore.
Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento
Le giustificazioni addotte dal contribuente ... richiedono da parte dell'ufficio una specifica ed articolata motivazione.
L'Ufficio deve confrontarsi concretamente con le giustificazioni presentate e indicare le ragioni del loro rigetto; una motivazione generica o meramente assertiva rende nullo l'avviso.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18941/2010
La pronuncia è richiamata a sostegno del principio secondo cui l'accertamento basato sugli studi di settore necessita di contraddittorio effettivo e di una motivazione specifica sulle ragioni per cui le spiegazioni del contribuente non sono state accolte.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, non dimostra l'esistenza di maggiori ricavi o redditi: l'Amministrazione deve verificare la situazione concreta dell'impresa.
- Il contraddittorio deve essere effettivo; il contribuente può fornire documenti e circostanze idonei a spiegare la bassa redditività o la divergenza dagli standard.
- Quando il contribuente presenta giustificazioni specifiche, l'Ufficio deve esaminarle singolarmente e motivare in modo puntuale il loro eventuale rigetto.
- Una motivazione stereotipata, basata soltanto sullo scostamento statistico, può determinare l'annullamento o la nullità dell'avviso di accertamento.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre documentazione sull'andamento dell'attività, sulle condizioni di mercato, su eventi straordinari e su ogni fattore che incida sui ricavi o sulla redditività.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 42 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 521 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 799 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 934 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 1243 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 1857 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →