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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10461/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte istante)

La controversia

La vicenda trae origine da un procedimento tra un avvocato e la cliente per il pagamento di compensi professionali maturati in relazione a prestazioni rese in un giudizio di appello, poi con mandato revocato prima della prima udienza. Il Tribunale aveva determinato gli onorari dovuti, la decisione era stata confermata in appello e successivamente una delle parti aveva proposto ricorso per cassazione. Dopo una precedente ordinanza della Corte di cassazione n. 354/2026, la parte istante ha rilevato che nel testo di quella ordinanza compariva, a pagina sei, il riferimento ad una eccezione di "avvenuto adempimento", mentre dagli atti e dalla motivazione risultava che in causa era stata dedotta un'eccezione di "inadempimento". Con il presente procedimento ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente un errore materiale nell'ordinanza n. 354/2026 e ne ha disposto la correzione, ordinando che nella pagina sei, rigo due, la locuzione "avvenuto adempimento" sia sostituita con "inadempimento". Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza da parte della Cancelleria. Non ha pronunciato sulle spese, richiamando la natura amministrativa del procedimento di correzione e l'assenza di una parte soccombente in senso proprio.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato solo per descrivere il rito introdotto nel giudizio originario di merito relativo ai compensi professionali

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio di cassazione

  • art. 391 bis c.p.c.

    richiamato per la nuova trattazione in adunanza camerale

  • artt. 287 ss. c.p.c.

    costituiscono il fondamento della correzione dell'errore materiale nell'ordinanza di cassazione

  • Cass., SU, n. 29432 del 14 novembre 2024

    richiamata per affermare che nel procedimento di correzione non occorre la pronuncia sulle spese per la natura amministrativa dello stesso

  • Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002

    richiamata nello stesso senso in tema di spese del procedimento di correzione

  • Cass., 6-2, n. 21213 del 17 settembre 2013

    richiamata nello stesso senso in tema di spese del procedimento di correzione

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione è emendabile con il procedimento di correzione quando risulti dal confronto tra il testo della decisione e il suo effettivo contenuto motivazionale o dagli atti del procedimento, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali, la modifica deve limitarsi alla sostituzione dell'espressione erronea con quella corretta, lasciando immutata la decisione nel suo contenuto sostanziale.
  • Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non comporta, di regola, una statuizione sulle spese, mancando una parte soccombente in senso proprio.
  • Quando l'errore consiste in una evidente svista lessicale o testuale, la Corte può ordinare la correzione mediante semplice rettifica dell'espressione riportata nel provvedimento originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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