Sentenza n. 12949/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’ottemperanza del giudicato formatosi (giusta certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 12/02/2026) sulla sentenza del Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro, n. 382/2025, pubblicata in data 9/03/2025, che ha condannato il Comune di Pomezia a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi non fruiti: “la somma complessiva di € 48.708,21, oltre interessi sul capitale via via rivalutato dalla maturazione al saldo, riparametrati i conteggi allegati al ricorso al solo periodo 2006/2012, di cui: € 38.742,51 per ferie non godute; € 8.048,77 per festività soppresse; € 1.919,53 per la festività del Santo Patrono.”, nonché a rimborsargli: “le spese processuali, pari a complessivi € 4.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari”; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione comunale intimata anche oltre il termine assegnatole.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, n. 382/2025, passata in giudicato, relativa al pagamento di indennità sostitutive di ferie, riposi e festività non fruiti, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune di Pomezia per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, n. 382/2025, che aveva condannato l’ente al pagamento di € 48.708,21, oltre interessi sul capitale rivalutato, a titolo di ferie non godute, festività soppresse e festività del Santo Patrono, nonché al rimborso delle spese processuali distratte in favore dei difensori antistatari. La sentenza era stata notificata al Comune mediante PEC il 22 aprile 2025 e gli atti di precetto erano stati notificati nella medesima data. Il Comune non aveva dato esecuzione al comando giudiziale e si era costituito con una memoria di mero stile, chiedendo in udienza un termine per adempiere. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile l’esecuzione davanti al giudice amministrativo della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., verificando l’esistenza e definitività del titolo, la sua notificazione all’amministrazione in forma autentica e la persistente inerzia dell’ente. Ha precisato che, quando il giudice dell’ottemperanza deve dare esecuzione a una pronuncia di altro plesso giurisdizionale, i suoi poteri cognitori sono limitati all’attuazione del comando giudiziale, senza possibilità di interpretarlo o integrarlo. Ha inoltre ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Comune è stato ordinato di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante il pagamento delle somme liquidate in favore del ricorrente, con esclusione delle spese processuali distratte in favore dei difensori. Per il caso di persistente inerzia è stato nominato Commissario ad acta il Capo pro tempore del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, attribuendogli 60 giorni dall’insediamento per provvedere. Il Commissario dovrà adottare anche gli atti contabili necessari, compresi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, e la carenza di disponibilità di bilancio o di cassa non potrà impedire l’esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte, ritenuta allo stato manifestamente iniqua, anche perché il titolo già riconosceva rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo e il ritardo non è stato ritenuto tale da giustificare la penalità. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario costituisce titolo azionabile mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Il ricorrente deve fornire la prova dell’esistenza e definitività del titolo giudiziale azionato, anche mediante il certificato di passaggio in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative
La penalità di mora deve essere applicata con prudenza e può essere negata quando risulti manifestamente iniqua, anche considerando il carattere già satisfattivo di rivalutazione e interessi riconosciuti nel titolo.
art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza si applicano i termini processuali dimezzati.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme di denaro nei confronti della PA è procedibile solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 93 c.p.c.
Le spese processuali oggetto della sentenza del giudice ordinario, distratte in favore dei difensori antistatari, non devono essere pagate al ricorrente nell’ambito dell’ottemperanza.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
art. 26 c.p.a.
La regolazione delle spese del giudizio amministrativo è effettuata secondo il principio della soccombenza.
art. 475 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo alla PA può avvenire mediante copia munita di attestazione di conformità all’originale digitale.
d.P.R. n. 115/2002
Rileva per la liquidazione dei compensi e rimborsi spettanti al Commissario ad acta.
art. 2 d.m. 30 maggio 2002
Disciplina richiamata per la redazione della parcella del Commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché il titolo esecutivo esista ed sia perfetto, sia stato portato a conoscenza dell’amministrazione in forma autentica e l’amministrazione sia rimasta inerte dopo la richiesta di esecuzione.
- Per l’ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, l’azione è procedibile solo dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando l’ottemperanza riguarda una pronuncia emessa da un diverso plesso giurisdizionale, il giudice amministrativo deve limitarsi a dare esecuzione al comando contenuto nel titolo, senza poterlo interpretare o integrare.
- La persistente indisponibilità di stanziamenti di bilancio o di cassa non costituisce una legittima causa di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di un ente pubblico; il Commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie al pagamento.
- La nomina del Commissario ad acta può essere disposta contestualmente all’ordine di esecuzione, per operare allo spirare del termine assegnato all’amministrazione rimasta inottemperante.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata quando, in relazione alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua, anche perché il titolo giudiziale riconosce già rivalutazione monetaria e interessi fino al saldo.
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