Sentenza n. 16845/2026 - Roma, Sezione 4T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di primo inquadramento della ricorrente all’8° livello della scala stipendiale, adottati in attuazione delle delibere ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022 e n. 417 del 13 settembre 2023
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La dipendente aveva impugnato il proprio inquadramento, inizialmente disposto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2019 ed economica dal 1° gennaio 2020, e poi confermato in via definitiva, chiedendone la rideterminazione in un livello corrispondente alla professionalità effettivamente maturata e il pagamento delle differenze retributive. Ha dedotto che ANAC avrebbe applicato solo formalmente il criterio della «contiguità giuridica» indicato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7725/2022, conservando sostanzialmente il precedente sistema mediante l’attribuzione automatica di due livelli stipendiali. Ha contestato l’omessa valutazione individuale dell’anzianità e dell’esperienza pregresse, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità, nonché l’insufficienza dell’istruttoria e la disparità di trattamento rispetto ai dipendenti assunti successivamente. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento del 18 ottobre 2023 e la delibera ANAC n. 417/2023 che avevano confermato l’inquadramento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha negato il rinvio richiesto per la pendenza dell’appello contro una precedente sentenza del TAR e per un procedimento di inquadramento riguardante dipendenti assunti tramite mobilità: non ricorrevano casi eccezionali né un effettivo nesso di pregiudizialità, mentre la controversia poteva essere decisa alla luce dell’orientamento consolidato. Ha quindi ritenuto infondate le censure, richiamando le precedenti pronunce del Consiglio di Stato e del TAR: ANAC aveva legittimamente esercitato la propria autonomia regolamentare e dato attuazione alla sentenza n. 7725/2022, utilizzando l’anzianità di servizio e il livello posseduto nella qualifica di appartenenza come parametri oggettivi per valorizzare la professionalità. Il criterio era stato integrato da livelli stipendiali aggiuntivi commisurati all’anzianità e da misure dirette a salvaguardare il trattamento economico. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’istruttoria fosse articolata e avesse considerato le diverse professionalità, anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali; le doglianze sulla concreta penalizzazione individuale e sul danno economico non erano idoneamente dimostrate. La questione preliminare di inammissibilità per violazione del ne bis in idem è rimasta assorbita, potendosi respingere il ricorso nel merito. Spese compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
È noto che ai sensi dell’art. 73 c. p. a., comma 1 bis, il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una “pregiudizialità” del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.
Il rinvio della trattazione è ammesso solo eccezionalmente, quando sia dimostrato un rapporto di pregiudizialità con un giudizio pendente davanti a un diverso giudice; non basta la mera pendenza di un altro giudizio o procedimento.
Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 c.p.a.) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.
La sentenza richiama, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la motivazione di una decisione resa su una controversia con petitum sostanzialmente identico, facendo proprie le ragioni già espresse.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede un caso eccezionale e la dimostrazione di un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica con un diverso giudizio; la sola pendenza di un appello o di un procedimento amministrativo relativo a una diversa categoria di dipendenti non è sufficiente.
- Nell’attuare una pronuncia che imponga di valorizzare la contiguità giuridica nel primo inquadramento del personale, un’amministrazione dotata di autonomia regolamentare può adottare parametri oggettivi, come l’anzianità di servizio e il livello posseduto nella qualifica di appartenenza, se idonei a considerare la professionalità maturata e accompagnati da criteri che differenzino il trattamento in relazione all’esperienza.
- La censura di omessa considerazione della professionalità e di disparità di trattamento deve essere sostenuta da elementi concreti riferiti alla posizione del ricorrente; doglianze generiche, prive di riscontro circa il pregiudizio individuale e il danno economico, non dimostrano l’illegittimità dell’inquadramento.
- È consentito motivare una decisione mediante richiamo ai precedenti ai sensi dell’art. 74 c.p.a. quando le questioni e il petitum siano sostanzialmente sovrapponibili e il giudice non ravvisi ragioni per discostarsi dalle soluzioni già adottate.
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