Sentenza del 20/03/2017 n. 1190 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato sinteticamente il reddito mediante redditometro. L'accertamento si fondava sulla disponibilità e gestione di un'autovettura acquistata nel 2004 e sull'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto di un immobile nel 2007, il cui costo, detratto il mutuo, era stato imputato anche ai quattro anni precedenti. KR sosteneva che l'Ufficio non avesse considerato adeguatamente elementi di prova contraria, tra cui un rimborso assicurativo di 80.000 euro, donazioni ricevute da familiari e somme versate sui suoi conti correnti da BS per 250.000 euro.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello principale della contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto legittimo l'accertamento sintetico fondato sul redditometro, rilevando che le donazioni, i versamenti di BS e l'indennizzo assicurativo non erano adeguatamente documentati né collegati, quanto a entità e durata del possesso, alle spese contestate. È stata confermata la rideterminazione del reddito in 68.755,61 euro per il solo anno 2004, mentre sono stati confermati gli avvisi per il 2005 e il 2006, con maggior reddito rispettivamente di 88.530,25 euro e 90.216,20 euro. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4 e 6, D.P.R. 600/1973
"gli Uffici Finanziari, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente"; "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione"
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito sulla base di elementi certi di capacità contributiva, quando il reddito accertabile supera quello dichiarato nella misura prevista dalla legge. Il contribuente può fornire prova contraria dimostrando che le spese sono state sostenute con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma deve documentarne disponibilità, entità e durata del possesso.
Art. 2, comma 1, D.M. 10 settembre 1992
"si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto in parte i relativi costi"
Ai fini del redditometro rileva la disponibilità effettiva del bene o servizio e non necessariamente la titolarità formale o la proprietà.
D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992
I decreti individuano beni e servizi sintomatici di capacità contributiva e stabiliscono coefficienti presuntivi per quantificare il reddito necessario a sostenerne l'acquisto, il possesso e la gestione.
Art. 2727 c.c.
Il redditometro consente di risalire da un fatto noto, quale la disponibilità di beni o il sostenimento di determinate spese, al fatto ignoto costituito dal reddito presumibilmente necessario per sostenerle.
Art. 2728 c.c.
La sentenza richiama l'orientamento secondo cui gli elementi di capacità contributiva previsti dalla legge possono assumere valore di presunzione legale; una volta accertata la disponibilità effettiva dei beni, il contribuente può contestare l'effetto reddituale dimostrando la provenienza non imponibile delle somme.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico fondato sul redditometro, la disponibilità effettiva di beni di particolare valore e il sostenimento di spese rilevanti possono giustificare la presunzione di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato.
- La prova contraria del contribuente non dovrebbe limitarsi a dichiarazioni generiche sull'esistenza di donazioni, prestiti, rimborsi o disponibilità finanziarie: occorre documentare provenienza, importo, data e durata del possesso delle somme.
- È necessario dimostrare in modo plausibile che le somme non imponibili o già tassate fossero concretamente disponibili nel periodo delle spese e idonee a sostenerle; la mera esistenza di liquidità non sempre è sufficiente.
- Il contraddittorio preventivo con l'Agenzia delle Entrate è rilevante, ma non sostituisce l'onere del contribuente di produrre documentazione attendibile e coerente.
- Per gli incrementi patrimoniali, il costo dell'investimento può essere ripartito secondo i criteri temporali previsti dalla disciplina applicabile, incidendo anche su annualità precedenti a quella dell'acquisto.
- La valutazione delle prove deve essere specifica per ciascun anno d'imposta: una riduzione riconosciuta per un'annualità non implica necessariamente l'annullamento o la riduzione degli accertamenti relativi agli altri anni.
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