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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16867/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma della condanna per fatti ritenuti di appropriazione indebita: 1) mancata sussistenza del dolo specifico perché il ricorrente non avrebbe mai avuto procura per agire in nome delle ditte e pertanto non avrebbe potuto procurarsi un ingiusto profitto; 2) insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 cod. pen. e della qualificazione come reato procedibile d'ufficio, per l'assenza di procura ad litem; 3) la condotta sarebbe meramente di natura civilistica, non configurando il reato di appropriazione indebita; 4) errore nella qualificazione giuridica dei fatti (si sarebbe dovuto applicare l'art. 640 cod. pen. invece dell'art. 646 cod. pen.), con riferimento anche a un assegno rivelatosi falso che era stato consegnato alla parte civile solo come riscontro

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili per difetto di autosufficienza e genericità (il ricorrente non ha indicato in modo specifico gli atti dai quali dedurre vizi di motivazione), e che diverse questioni non potevano essere sollevate in cassazione perché non erano state dedotte in appello. La Corte ha confermato la corretta qualificazione dei fatti da parte dei giudici di merito (richiamando che il rifiuto del professionista di restituire documentazione eccede il titolo del possesso e integra appropriazione indebita). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    I giudici di merito hanno qualificato la condotta come appropriazione indebita; la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta tale qualificazione, richiamando la giurisprudenza che considera appropriazione indebita il rifiuto del professionista di restituire la documentazione ricevuta, in quanto comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso

  • art. 640 cod. pen.

    Il ricorrente sosteneva che la fattispecie fosse riconducibile a truffa; la Corte ha ritenuto infondata la rilevanza di tale diverso inquadramento alla stregua degli accertamenti di merito e delle dichiarazioni della parte civile

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    L'aggravante richiamata dal ricorrente è stata valutata dai giudici di merito in relazione al ruolo e al comportamento del professionista. La Corte ha osservato che in appello non era stata contestata la sussistenza dell'aggravante, per cui la questione è inammissibile in Cassazione se sollevata solo ex post

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile, l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per comminare la sanzione di euro 3.000,00

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2 n. 26820 del 29/5/2008 e altre)

    Richiamata per il principio secondo cui il rifiuto del professionista di restituire la documentazione al cliente integra appropriazione indebita perché eccede i limiti del titolo del possesso

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi di ricorso devono essere autosufficienti e indicare specificamente gli atti e i passaggi motivazionali contestati; altrimenti sono inammissibili per genericità
  • Questioni non sollevate dinanzi al giudice di appello non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione; la mancata devoluzione al giudice d'appello rende inammissibile il nuovo tema
  • Il rifiuto da parte di un professionista di restituire documenti o materiale al cliente può eccedere i limiti del titolo del possesso e integra il reato di appropriazione indebita (e non è necessariamente solo una questione civilistica)
  • La differenza tra truffa (art. 640) e appropriazione indebita (art. 646) va decisa sulla base della natura della condotta e del rapporto di possesso/titolo: se il soggetto ha un titolo per il possesso ma lo trasforma in occasione di un ingiusto profitto, può sussistere appropriazione indebita
  • Chi propone un ricorso in cassazione rischia sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
  • Per contestare la motivazione dei giudici di merito è necessario indicare i documenti o le dichiarazioni specifiche dalle quali si desumono le presunte incongruenze; altrimenti il controllo di legittimità è impedito

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