Cassazione Civile, Ordinanza n. 08520/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso di maggiore IRES versata da una società per gli anni d’imposta 2010-2013, chiesto sulla base dell’agevolazione c.d. "Tremonti Ambiente" prevista dall’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388/2000. La società aveva domandato la restituzione di euro 308.996,00 sostenendo di aver diritto alla detassazione per un investimento ambientale consistente nella realizzazione di un impianto fotovoltaico. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda; la Commissione tributaria regionale aveva confermato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sull’agevolazione, sostenendo che la CTR avesse errato nel consentire la ripartizione del credito/agevolazione sugli anni successivi al 2010 invece di concentrarlo integralmente nell’anno di sostenimento/iscrizione del costo, e nel ritenere cumulabile il beneficio con la tariffa incentivante del II conto energia oltre il limite del 20% del costo dell’investimento; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente posto a carico dell’Ufficio la prova dell’illegittimità del silenzio-rifiuto, mentre spettava alla contribuente dimostrare i presupposti sostanziali del beneficio; 3) violazione delle norme sulle dichiarazioni integrative, per la tardività delle stesse e delle connesse istanze di rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati alla luce di un orientamento già affermato in precedenza in materia di agevolazione "Tremonti Ambiente" e di criteri di quantificazione dei costi ammissibili per impianti fotovoltaici. In particolare, ha chiarito che i costi ammissibili vanno calcolati senza considerare i vantaggi e i costi operativi, e che l’agevolazione deve essere richiesta, in assenza di diversa previsione, per l’intero importo dell’investimento con metodo incrementale, con riferimento all’anno in cui il costo delle immobilizzazioni è iscritto in bilancio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché le questioni sulla tempestività della dichiarazione integrativa e dell’istanza di rimborso devono essere riesaminate dal giudice di rinvio alla luce dei principi affermati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, l. 23 dicembre 2000, n. 388
L’agevolazione c.d. Tremonti Ambiente va applicata, in assenza di diversa disposizione, per l’intero importo dell’investimento secondo il metodo incrementale, con riferimento all’anno in cui il costo delle immobilizzazioni materiali è iscritto in bilancio.
art. 19, D.M. 5 luglio 2012
Richiamato dall’Agenzia nel primo motivo come norma che la CTR avrebbe violato; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma della Corte su questa disposizione.
art. 26, comma 2, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28
Richiamato dall’Agenzia nel primo motivo in relazione alla disciplina dell’incentivazione e alla cumulabilità; il testo non fornisce una interpretazione diretta della Corte su questa disposizione.
art. 2697 c.c.
Il giudice di merito non può addossare all’Amministrazione la prova della legittimità del silenzio-rifiuto quando grava sul contribuente l’onere di dimostrare i presupposti sostanziali del beneficio richiesto.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Richiamato nel terzo motivo in tema di dichiarazioni integrative tardive; la questione resta assorbita e demandata al giudice di rinvio.
art. 23, par. 3, reg. (CE) n. 800/2008
Nella quantificazione del valore dell’investimento fotovoltaico, i costi ammissibili corrispondenti ai sovraccosti rispetto a un impianto tradizionale devono essere calcolati senza considerare vantaggi e costi operativi.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 3), c.p.c.
Indicate come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per investimenti ambientali, salvo diversa previsione legislativa, il beneficio va determinato sull’intero investimento secondo il criterio incrementale, assumendo come riferimento l’anno di iscrizione del costo delle immobilizzazioni nel bilancio.
- I costi ammissibili per la quantificazione del sovraccosto di un impianto fotovoltaico vanno calcolati confrontando l’investimento con quello tradizionale e senza includere vantaggi o costi operativi.
- Nel contenzioso sul silenzio-rifiuto in materia tributaria, il contribuente deve provare i presupposti sostanziali del beneficio e degli adempimenti richiesti per ottenerlo.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto perché investe la regola di calcolo del beneficio fiscale, restano assorbite le censure dipendenti sulla tempestività delle dichiarazioni integrative e delle istanze di rimborso, che vanno riesaminate dal giudice di rinvio.
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