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Ordinanza

Ordinanza n. 274/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, dell'Atto Dispositivo -OMISSIS- del 18.03.2026, notificato in pari data, con cui la Direzione di Amministrazione della Marina Militare – Sezione di -OMISSIS- ha disposto il recupero di competenze stipendiali per l'importo lordo di € 11.517,11, relativo al periodo dal 22.06.2024 al 29.01.2025; del Decreto Posizione -OMISSIS- del 25.09.2025 della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), atto presupposto, nella parte in cui, statuendo la non dipendenza da causa di servizio dell'infermità "DISTURBO DELL'ADATTAMENTO...", è stato posto a fondamento del provvedimento di recupero stipendiale; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Atto dispositivo di recupero di competenze stipendiali lorde per € 11.517,11, fondato su un decreto che ha escluso la dipendenza da causa di servizio di un disturbo dell’adattamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’atto dispositivo del 18 marzo 2026 con cui la Direzione di Amministrazione della Marina Militare ha disposto il recupero di competenze stipendiali relative al periodo dal 22 giugno 2024 al 29 gennaio 2025, nonché il decreto del 25 settembre 2025 della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, nella parte in cui ha ritenuto non dipendente da causa di servizio l’infermità qualificata come disturbo dell’adattamento e lo ha posto a fondamento del recupero. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti né le censure articolate contro la valutazione medico-amministrativa.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito e ha ritenuto che, a prescindere dalla valutazione del fumus boni iuris, le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il pregiudizio allegato è stato qualificato come meramente economico; l’ordinanza richiama inoltre le garanzie del d.P.R. n. 180/1950 sulle quote pignorabili e cedibili e rileva che il ricorrente non risulta avere richiesto un congruo piano di rateizzazione dell’importo. È stata quindi fissata per la discussione nel merito l’udienza pubblica del 9 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissa la discussione nel merito del ricorso all’udienza pubblica del 9 febbraio 2027

    Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può non pronunciarsi sulla sospensione e fissare direttamente la trattazione nel merito.

  • d.P.R. n. 180/1950

    in materia di quote pignorabili/cedibili

    La disciplina dei limiti di pignorabilità e cedibilità delle competenze economiche è stata considerata rilevante nel valutare l’incidenza del pregiudizio economico dedotto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza procedere alla valutazione del fumus boni iuris, quando tale definizione anticipata assicuri una tutela adeguata.
  • La natura meramente economica del pregiudizio cautelare può concorrere a escludere la necessità della sospensione immediata dell’atto, soprattutto quando l’ordinamento preveda limiti alla pignorabilità o cedibilità delle somme e strumenti di rateizzazione non previamente attivati dall’interessato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela cautelare

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