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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23932/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso proposta contro la relata di notifica di un avviso di accertamento tributario. La relata attestava l'irreperibilità assoluta della società destinataria presso la sede indicata e dava conto delle ricerche effettuate dal messo notificatore. In primo grado la querela era stata accolta; la Corte d'appello di Firenze ha invece riformato la decisione, ritenendo che le espressioni contenute nella relata, benché scarne ed equivoche, non integrassero una dolosa attestazione non veritiera querelabile per falso, ma semmai profili di eventuale nullità della notificazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973 e 221 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negare la falsità dell'attestazione del messo e nel qualificare la vicenda come mera questione di ritualità della notifica. La ricorrente, in sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie circa le ricerche compiute dal notificatore e l'effettiva reperibilità della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e della quaestio facti, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non l'erronea valutazione delle risultanze di causa. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva compiuto un accertamento di merito congruamente motivato, escludendo la dolosa falsità della relata e ritenendo non smentito il mancato rinvenimento della società presso l'indirizzo indicato. Non è stata disposta la liquidazione delle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disciplina delle notificazioni tributarie si fonda sul domicilio fiscale e consente, in caso di mancata reperibilità nel domicilio noto, forme semplificate di notificazione.

  • art. 221 c.p.c.

    È richiamato come norma processuale relativa alla querela di falso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché il ricorso è ritenuto inammissibile in quanto volto a riesaminare i fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea individuazione o interpretazione della norma astratta, non la ricognizione della fattispecie concreta, che appartiene al merito.

  • art. 143 c.p.c.

    È richiamato in via di principio come procedimento notificatorio più garantista, utilizzabile quando il destinatario non sia reperibile e non abbia comunicato variazioni utili all'indirizzo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia errato nell'individuare o interpretare la norma astratta, oppure nell'attribuirle conseguenze giuridiche incompatibili con il suo corretto significato; non ricorre quando si contesti la ricostruzione della vicenda concreta.
  • La querela di falso è configurabile solo quando si deduca una dolosa attestazione non veritiera del pubblico ufficiale; se la contestazione riguarda la sola ritualità o completezza della notificazione, la questione appartiene al diverso piano della nullità dell'atto.
  • Nelle notificazioni tributarie il contribuente ha l'onere di indicare e aggiornare il proprio domicilio fiscale; in mancanza, l'amministrazione può notificare presso l'ultimo domicilio noto, anche mediante forme semplificate o comunque più garantiste per il destinatario.
  • L'apprezzamento della veridicità della relata e della sufficienza delle ricerche del notificatore è un giudizio di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non vulnerato da fatti decisivi specificamente dedotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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