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Sentenza

Sentenza del 09/06/2022 n. 2690 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Liquidazioni automatizzate ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 - Riscossione imposte sui redditi - Cartella di pagamento -- Principio del contraddittorio - Preventiva comunicazione esito liquidazione - Necessità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che l'emissione della cartella di pagamento conseguente a controllo automatizzato ex art. 36‑bis non richiede la preventiva comunicazione dell'irregolarità e dell'esito della liquidazione per garantire il diritto di difesa e il contraddittorio. Pertanto la cartella è stata confermata e il ricorso del contribuente respinto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di una liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36‑bis del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la mancata preventiva comunicazione delle irregolarità della dichiarazione e dell'esito della liquidazione abbia pregiudicato il diritto di difesa e il contraddittorio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 36‑bis

    Disciplina le liquidazioni automatizzate. Dalla sentenza emerge che le liquidazioni effettuate ai sensi di questa norma possono dar luogo direttamente a cartella di pagamento senza preventiva comunicazione delle irregolarità al contribuente.

  • d.l. n. 201/2011, art. 13, commi 2 e 3

    Richiamato come riferimento normativo rilevante per la disciplina dei controlli e delle conseguenze amministrative; nella valutazione del giudice le modifiche normative non impongono una preventiva comunicazione che condizioni l'emissione della cartella derivante da liquidazione automatizzata.

  • d.l. n. 223/2006, art. 36, comma 2

    Norma collegata alla materia dei controlli e delle procedure di rettifica/liquidazione; interpretata coerentemente con la possibilità di procedere con liquidazioni automatiche senza un obbligo di previa comunicazione che sospenda l'emissione della cartella.

  • Cass. civ., sent. n. 25506/2006

    Giurisprudenza citata a sostegno del principio secondo cui gli accertamenti automatizzati e le conseguenti attività esecutive non richiedono, per essere validi, una preventiva comunicazione al contribuente tale da sostituire i rimedi ordinari offerti dalla legge.

Massime di principio

  • Le liquidazioni effettuate con procedure automatizzate ex art. 36‑bis DPR 600/1973 possono dar luogo direttamente all'emissione di cartelle di pagamento senza che sia necessaria una preventiva comunicazione formale dell'irregolarità e dell'esito della liquidazione.
  • La mancanza di preventiva comunicazione non impedisce l'esercizio del diritto di difesa: il contribuente mantiene i rimedi impugnatori ordinari (ricorso amministrativo/giudiziale) dopo la notifica della cartella.
  • Per contestare una cartella derivante da liquidazione automatizzata è opportuno agire tempestivamente con gli strumenti di tutela previsti (es. ricorso tributario), richiedendo in sede istruttoria gli atti e i criteri usati per la liquidazione automatica.
  • Eccezioni possono sussistere se si dimostra che vi è stata una violazione particolarmente grave di garanzie procedurali o un vizio sostanziale nell'algoritmo/criterio di liquidazione che renda l'atto manifestamente illegittimo.
  • La giurisprudenza superiore richiamata indica che la ratio normativa è orientata a garantire l'efficacia degli accertamenti automatizzati, per cui il contribuente deve provare concretamente l'insussistenza o l'errore della pretesa tributaria.
  • In sede di difesa è utile chiedere la produzione dei documenti e delle regole tecniche utilizzate per la liquidazione automatizzata (parametri, soglie, report) e sottolineare eventuali errori materiali o di imputazione.
  • Se sussistono dubbi sulla legittimità della procedura automatizzata (es. violazione della privacy, errori sistematici), è possibile articolare nel ricorso anche questioni di carattere procedurale e costituzionale, ma la mera assenza di preventiva comunicazione non è di per sé sufficiente a far annullare la cartella.

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