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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/868

Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento crea un quadro armonizzato per facilitare la circolazione e il riutilizzo dei dati nell'Unione, con particolare attenzione ai dati pubblici protetti, ai servizi di data intermediation e alle iniziative di altruismo dei dati. La disciplina è costruita per rafforzare fiducia, interoperabilità e controllo degli interessati e dei titolari dei dati, salvaguardando al contempo privacy, segreti commerciali, diritti di proprietà intellettuale e concorrenza. Il testo prevede anche meccanismi di notifica, registri pubblici, autorità competenti nazionali, un comitato europeo di coordinamento e regole specifiche per il trasferimento internazionale di dati non personali. È prevista l'applicazione dal 24 settembre 2023, con alcune disposizioni transitorie fino al 24 settembre 2025.

Stabilisce un quadro europeo per la governance dei dati, disciplinando il riutilizzo di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici, i servizi di intermediazione dei dati e l'altruismo dei dati, e istituisce il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

Ambito di applicazione

Si applica nell'Unione europea al riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici, alla fornitura di servizi di intermediazione dei dati e alla registrazione volontaria delle entità che raccolgono o trattano dati messi a disposizione a fini altruistici. Riguarda dati personali e non personali, ma non crea una nuova base giuridica per il trattamento dei dati personali e lascia impregiudicato il diritto UE e nazionale in materia di protezione dei dati, concorrenza, accesso ai documenti, sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale. Sono escluse, tra l'altro, le imprese pubbliche, le emittenti di servizio pubblico e società controllate per la radiodiffusione di servizio pubblico, gli enti culturali e di istruzione, nonché i dati detenuti per finalità di sicurezza pubblica, difesa o sicurezza nazionale o al di fuori dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici.

Regolamento (UE) 2022/868 sulla governance dei dati

Il regolamento mira a creare un quadro europeo armonizzato per l'uso, la condivisione e il riutilizzo dei dati, con l'obiettivo di rafforzare il mercato interno dei dati, la fiducia degli operatori e la circolazione sicura dei dati nell'Unione. La disciplina è costruita nel rispetto della protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, dei diritti di proprietà intellettuale e delle competenze nazionali in materia di sicurezza pubblica, difesa e accesso ai documenti ufficiali.

Finalità e impostazione generale

Il testo nasce per rendere operativa la strategia europea dei dati, promuovere spazi comuni europei di dati e favorire un'economia dei dati antropocentrica, affidabile e sicura. Il regolamento non introduce un obbligo generalizzato per gli enti pubblici di aprire i dati al riutilizzo, ma disciplina le condizioni in cui ciò può avvenire e definisce standard comuni per i soggetti privati che fungono da intermediari o che operano in logiche di altruismo dei dati.

Ambito di applicazione e rapporti con altre discipline

L'articolo 1 chiarisce che il regolamento copre tre grandi blocchi: riutilizzo di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici, servizi di intermediazione dei dati e registrazione volontaria delle organizzazioni che raccolgono dati a fini altruistici. Restano impregiudicati il diritto UE e nazionale in materia di protezione dei dati personali, concorrenza, accesso ai documenti, accesso e uso dei dati per finalità penali, sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale. Il regolamento si coordina inoltre con la normativa settoriale, che può imporre requisiti aggiuntivi tecnici, amministrativi o organizzativi.

Riutilizzo dei dati detenuti da enti pubblici

Il capo II si applica a dati pubblici protetti per riservatezza commerciale o statistica, diritti di proprietà intellettuale di terzi o protezione dei dati personali non rientranti nella direttiva (UE) 2019/1024. Sono esclusi i dati di imprese pubbliche, emittenti di servizio pubblico per la radiodiffusione, enti culturali e di istruzione, dati di sicurezza pubblica/difesa/sicurezza nazionale e i dati estranei ai compiti di servizio pubblico.

Gli accordi di esclusiva sono vietati, salvo eccezione strettamente necessaria per un servizio o prodotto di interesse generale. In tal caso l'esclusiva deve essere contenuta entro 12 mesi, essere trasparente e pubblicata online. Gli accordi preesistenti non conformi conclusi prima del 23 giugno 2022 devono cessare entro la scadenza e comunque entro il 24 dicembre 2024.

Le condizioni di riutilizzo devono essere non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente giustificate. La tutela dei dati avviene, in via principale, tramite anonimizzazione, modifica o aggregazione dei dati, oppure tramite accesso in ambienti di trattamento sicuri sotto controllo dell'ente pubblico. Il riutilizzatore è soggetto a obblighi di riservatezza, al divieto di reidentificazione e all'obbligo di notificare violazioni connesse alla reidentificazione.

Se il riutilizzo non è possibile con tali strumenti e non esiste una base giuridica per la trasmissione ai sensi del GDPR, l'ente pubblico deve, ove fattibile e senza oneri sproporzionati, assistere il potenziale riutilizzatore nella richiesta di consenso o autorizzazione. Il riutilizzo internazionale dei dati non personali protetti è sottoposto a condizioni stringenti: il riutilizzatore deve informare l'ente pubblico dell'intenzione di trasferire i dati all'estero; per alcuni paesi terzi possono essere adottati atti di esecuzione di equivalenza, e per categorie di dati particolarmente sensibili possono essere adottati atti delegati con condizioni speciali.

Tariffe, organismi competenti e sportello unico

Gli enti pubblici possono imporre tariffe, ma queste devono essere trasparenti, proporzionate, giustificate e non restrittive della concorrenza. I costi recuperabili sono elencati in modo tassativo e comprendono, tra gli altri, riproduzione, fornitura, anonimizzazione, mantenimento dell'ambiente sicuro e assistenza per consenso e autorizzazioni. Gli Stati membri devono pubblicare criteri e metodologie di calcolo e possono prevedere riduzioni o gratuità per ricerca scientifica, PMI, start-up, società civile e istruzione.

Ogni Stato membro designa organismi competenti per assistere gli enti pubblici nella gestione delle richieste di riutilizzo e può attribuire loro anche il potere di concedere l'accesso quando previsto dal diritto nazionale o UE. È inoltre obbligatorio uno sportello unico nazionale per ricevere richieste e fornire informazioni, con una panoramica elettronica delle risorse di dati disponibili e, se opportuno, canali semplificati per PMI e start-up. La Commissione istituisce un punto di accesso unico europeo con registro delle risorse nazionali.

Procedura e tutela giurisdizionale

Le richieste di riutilizzo devono essere decise, di regola, entro due mesi, prorogabili di 30 giorni per richieste eccezionalmente ampie o complesse. Le decisioni sono impugnabili nello Stato membro competente, con possibilità di revisione da parte di un organo imparziale o di un giudice nazionale.

Servizi di intermediazione dei dati

Il capo III disciplina i fornitori di servizi di intermediazione dei dati, intesi come soggetti che mettono in relazione titolari o interessati con utenti dei dati, anche tramite piattaforme, banche dati o cooperative di dati. Sono esclusi i servizi che trasformano i dati per aggiungere valore sostanziale senza instaurare il rapporto commerciale, i servizi centrati su contenuti protetti da copyright, i servizi usati in via esclusiva all'interno di un gruppo chiuso e i servizi pubblici che non mirano a creare rapporti commerciali.

La fornitura del servizio è subordinata a notifica all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento principale o del rappresentante legale. La notifica consente l'operatività in tutta l'Unione. Il fornitore può ottenere il titolo di "fornitore di servizi di intermediazione dei dati riconosciuto nell'Unione" e utilizzare un logo comune. I fornitori extra-UE che offrono servizi nell'Unione devono designare un rappresentante legale.

Le condizioni sostanziali sono particolarmente rigorose: il fornitore non può usare i dati per finalità diverse dall'intermediazione, deve operare tramite persona giuridica distinta, non può subordinare le condizioni economiche ad altri servizi offerti, deve garantire neutralità, trasparenza, non discriminazione, prevenzione delle frodi, interoperabilità, sicurezza e continuità del servizio in caso di insolvenza. Per i servizi rivolti agli interessati, il fornitore deve agire nel loro interesse superiore e aiutarli nell'esercizio dei diritti previsti dal GDPR.

Le autorità competenti vigilano sul rispetto del quadro e possono imporre misure correttive, sospendere o vietare l'attività e chiedere la cancellazione dal registro. La procedura è coordinata con le autorità per la protezione dei dati, le autorità antitrust, quelle di cibersicurezza e le altre autorità settoriali.

Altruismo dei dati

Il capo IV disciplina la condivisione volontaria di dati per obiettivi di interesse generale, come sanità, lotta ai cambiamenti climatici, mobilità, statistiche ufficiali, servizi pubblici, policy pubbliche e ricerca scientifica. Gli Stati membri possono adottare politiche e misure organizzative o tecniche per facilitarla.

Le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute devono essere persone giuridiche senza scopo di lucro, giuridicamente indipendenti da entità for profit, funzionalmente separate e conformi al codice europeo che la Commissione adotterà con atto delegato. La registrazione nazionale, valida in tutta l'Unione, richiede un'istanza con informazioni dettagliate su identità, forma giuridica, sede, fonti di reddito, obiettivi di interesse generale e natura dei dati. Una volta completata la verifica, l'autorità registra l'entità entro 12 settimane.

Sono previsti obblighi di trasparenza molto dettagliati, tra cui registri completi delle attività e una relazione annuale. Gli interessati e i titolari devono ricevere informazioni chiare prima del trattamento; devono essere disponibili strumenti semplici per il consenso e la revoca; devono essere adottate misure di sicurezza adeguate; ogni uso non autorizzato dei dati deve essere notificato. La Commissione deve inoltre istituire un modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati, modulare e leggibile anche elettronicamente.

Governance, controlli e comitato europeo

Il regolamento richiede autorità nazionali competenti indipendenti e funzionalmente distinte dai soggetti vigilati, con adeguate risorse e doveri di cooperazione. Le persone fisiche e giuridiche possono presentare reclami; resta garantito il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro le decisioni vincolanti delle autorità.

A livello europeo è istituito il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati, composto da autorità nazionali, organismi UE e rappresentanti dei portatori di interessi. Il comitato assiste la Commissione nell'assicurare prassi coerenti, interoperabilità, sicurezza, tutela dei segreti commerciali e sviluppo degli spazi comuni europei di dati.

Trasferimenti internazionali di dati non personali

L'articolo 31 stabilisce che chi gestisce o tratta i dati deve adottare tutte le misure ragionevoli per evitare trasferimenti o accessi incompatibili con il diritto UE o nazionale. Le decisioni di autorità di paesi terzi sono esecutive solo se fondate su accordi internazionali; in assenza di tali accordi, servono condizioni specifiche di motivazione, proporzionalità, specificità della richiesta e controllo giurisdizionale nel paese terzo. Deve essere trasferita solo la quantità minima necessaria di dati e, salvo eccezioni di contrasto, il titolare dei dati deve essere informato delle richieste di accesso provenienti da autorità estere.

Sanzioni, modifiche e applicazione nel tempo

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle regole su trasferimenti internazionali, notifica dei fornitori di intermediazione, condizioni di servizio e requisiti di registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati. Le norme nazionali devono essere notificate alla Commissione entro il 24 settembre 2023.

Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2018/1724, includendo tra le procedure dello sportello digitale unico la notifica dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute. Le entità già operanti nei servizi di intermediazione dei dati al 23 giugno 2022 devono adeguarsi al capo III entro il 24 settembre 2025.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 24 settembre 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Quadro generale e principi di coordinamento

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento: condizioni per il riutilizzo nell'UE di determinate categorie di dati di enti pubblici, quadro di notifica e controllo per i servizi di intermediazione dei dati, quadro per la registrazione delle entità che operano nell'altruismo dei dati e istituzione del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati. Il regolamento non impone agli enti pubblici l'obbligo di consentire il riutilizzo, non pregiudica la normativa settoriale, la protezione dei dati personali, il diritto della concorrenza e le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale.

Definizioni chiave

L'articolo 2 introduce le nozioni fondamentali, tra cui dati, riutilizzo, dati personali e non personali, consenso, autorizzazione, titolare dei dati, utente dei dati, condivisione dei dati, servizio di intermediazione dei dati, cooperativa di dati, altruismo dei dati, ente pubblico, impresa pubblica, ambiente di trattamento sicuro e rappresentante legale. Le definizioni sono centrali per delimitare gli obblighi e le esclusioni del regolamento.

Riutilizzo di dati protetti detenuti da enti pubblici

L'articolo 3 delimita le categorie di dati pubblici protetti soggetti al capo II: dati coperti da riservatezza commerciale, riservatezza statistica, diritti di proprietà intellettuale di terzi o protezione dei dati personali non ricadenti nella direttiva (UE) 2019/1024. Restano esclusi i dati detenuti da imprese pubbliche, emittenti di servizio pubblico per la radiodiffusione di servizio pubblico, enti culturali e di istruzione, dati protetti per sicurezza pubblica, difesa o sicurezza nazionale, e dati la cui fornitura esula dai compiti di servizio pubblico.

Divieto di diritti esclusivi e regole transitorie

L'articolo 4 vieta accordi o pratiche che concedano diritti esclusivi di riutilizzo dei dati protetti, salvo eccezione strettamente necessaria alla fornitura di un servizio o prodotto di interesse generale. Il diritto esclusivo non può superare 12 mesi e deve essere trasparente e pubblicato online; gli accordi preesistenti conclusi prima del 23 giugno 2022 devono cessare alla scadenza e comunque entro il 24 dicembre 2024.

Condizioni di riutilizzo, tutela della riservatezza e trasferimenti verso paesi terzi

L'articolo 5 stabilisce che le condizioni di riutilizzo siano non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente giustificate, senza effetti restrittivi della concorrenza. I dati devono essere anonimizzati o altrimenti modificati, oppure riutilizzati in ambiente di trattamento sicuro, anche in loco, con obblighi di riservatezza, divieto di reidentificazione e notifica delle violazioni. Se il riutilizzo non è possibile con tali modalità e manca una base giuridica ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, l'ente pubblico deve agevolare, se fattibile, la richiesta di consenso o autorizzazione. Sono previsti regole per i trasferimenti verso paesi terzi di dati non personali protetti, clausole contrattuali tipo, possibile riconoscimento dell'equivalenza di taluni paesi terzi mediante atti di esecuzione e condizioni speciali mediante atti delegati per categorie di dati non personali altamente sensibili. Il comma 14 consente il trasferimento solo verso paesi terzi che rispettino tali condizioni.

Tariffe per il riutilizzo

L'articolo 6 consente agli enti pubblici di imporre tariffe, purché trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e giustificate. Le tariffe devono poter essere pagate online con servizi transfrontalieri diffusi; gli Stati membri devono favorire il riutilizzo non commerciale, la ricerca scientifica, le PMI e le start-up, anche con tariffe ridotte o nulle. I costi ammissibili sono tassativamente elencati e gli Stati membri devono pubblicare criteri, metodologia e categorie di riutilizzatori agevolati.

Organismi competenti e sportello unico per il riutilizzo

L'articolo 7 impone agli Stati membri di designare uno o più organismi competenti per assistere gli enti pubblici nel concedere o negare l'accesso al riutilizzo; tali organismi possono anche essere autorizzati a concedere l'accesso in base al diritto nazionale o UE. Devono avere risorse adeguate e possono offrire supporto tecnico, pseudonimizzazione, ambienti sicuri e assistenza nella gestione di consenso e autorizzazioni. L'articolo 8 richiede uno sportello unico nazionale per informazioni e richieste, con elenco elettronico delle risorse di dati disponibili e possibilità di canali semplificati per PMI e start-up; la Commissione istituisce inoltre un punto di accesso unico europeo.

Procedura per le richieste di riutilizzo

L'articolo 9 prevede che la decisione sulla richiesta di riutilizzo sia adottata entro due mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni per richieste eccezionalmente cospicue e complesse. Gli interessati direttamente colpiti dalla decisione hanno diritto di ricorso effettivo nello Stato membro competente, con riesame da parte di un organo imparziale o di un'autorità giudiziaria.

Servizi di intermediazione dei dati: perimetro, notifica e condizioni

Gli articoli 10-14 disciplinano i servizi di intermediazione dei dati, cioè servizi che mettono in relazione interessati o titolari dei dati con gli utenti dei dati, anche tramite cooperative di dati. La fornitura è soggetta a notifica all'autorità competente del primo Stato membro e abilita l'attività in tutta l'Unione; per i fornitori extra-UE è richiesto un rappresentante legale nell'Unione. La notifica contiene informazioni dettagliate sul soggetto e sul servizio, e l'autorità rilascia una conferma; su richiesta può essere riconosciuto il titolo di "fornitore di servizi di intermediazione dei dati riconosciuto nell'Unione" e il relativo logo comune. Le condizioni sostanziali includono separazione strutturale, neutralità, divieto di riuso dei dati per scopi diversi dall'intermediazione, protezione dei dati raccolti, misure contro frodi, interoperabilità, continuità in caso di insolvenza, garanzie per i dati personali e non personali, e obblighi specifici per i servizi rivolti agli interessati. Le autorità nazionali vigilano sulla conformità e possono ordinare la cessazione delle violazioni, sospendere o vietare il servizio e, nei casi gravi, chiedere la cancellazione dal registro.

Deroghe per l'altruismo dei dati rispetto al regime di intermediazione

L'articolo 15 esclude dal capo III le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute e altre entità senza scopo di lucro che raccolgono dati per obiettivi di interesse generale, salvo che mirino a creare rapporti commerciali tra interessati/titolari e utenti dei dati.

Altruismo dei dati: politiche nazionali, registrazione e requisiti

Gli articoli 16-25 disciplinano l'altruismo dei dati. Gli Stati membri possono adottare politiche nazionali e misure organizzative o tecniche per facilitarlo. Le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute devono essere persone giuridiche senza scopo di lucro, giuridicamente indipendenti da soggetti for profit, funzionalmente separate e conformi al codice europeo previsto dall'articolo 22. La registrazione nazionale, valida in tutta l'Unione, richiede una domanda con informazioni su identità, forma giuridica, fonti di reddito, sede, sito web, contatti, obiettivi di interesse generale, natura dei dati e documentazione probatoria. La registrazione deve avvenire entro 12 settimane se i requisiti sono soddisfatti. Sono previsti obblighi di trasparenza, registri delle attività, informativa preventiva chiara agli interessati e ai titolari, strumenti per consenso e revoca, sicurezza dei dati, notifica di accessi o usi non autorizzati e indicazione della giurisdizione di eventuali paesi terzi. La Commissione istituisce, mediante atto di esecuzione, un modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati, modulare e utilizzabile in formato stampabile ed elettronico.

Autorità competenti, reclami e tutela giurisdizionale

L'articolo 26 richiede autorità competenti giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dai fornitori e dalle organizzazioni riconosciute, dotate di risorse adeguate e soggette a obblighi di cooperazione e riservatezza. Gli articoli 27 e 28 riconoscono il diritto di presentare reclami individuali o collettivi e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso le decisioni vincolanti delle autorità competenti, con possibilità di riesame anche quando il reclamo non sia accolto.

Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

Gli articoli 29 e 30 istituiscono un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati, composto da rappresentanti delle autorità nazionali competenti, del comitato europeo per la protezione dei dati, del garante europeo della protezione dei dati, di ENISA, della Commissione, delle PMI e di altri portatori di interessi. Il comitato assiste la Commissione nella coerenza delle prassi nazionali, nell'interoperabilità, nella protezione dei dati commerciali sensibili, nella cibersicurezza, negli orientamenti sugli spazi comuni europei di dati, nelle condizioni armonizzate di riutilizzo e nell'elaborazione del modulo europeo di consenso.

Accesso internazionale e trasferimento di dati non personali

L'articolo 31 impone a enti pubblici, riutilizzatori, fornitori di servizi di intermediazione dei dati e organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute di adottare misure tecniche, giuridiche e organizzative per impedire trasferimenti o accessi incompatibili con il diritto UE o nazionale. Le decisioni di autorità di paesi terzi sono riconoscibili o esecutive solo se basate su accordi internazionali; in mancanza, sono ammissibili solo se il sistema del paese terzo garantisce specifiche condizioni di motivazione, proporzionalità, specificità della richiesta e controllo giurisdizionale. È previsto il trasferimento della quantità minima di dati e l'obbligo, salvo eccezioni per contrasto, di informare il titolare dei dati delle richieste di accesso da parte di autorità amministrative estere.

Deleghe, comitologia, sanzioni e modifiche al regolamento sullo sportello digitale unico

Gli articoli 32 e 33 disciplinano la delega alla Commissione per atti delegati e la procedura di comitato. L'articolo 34 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle regole sul trasferimento internazionale, la notifica dei fornitori, le condizioni di fornitura dei servizi di intermediazione e i requisiti di registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati; le norme devono essere notificate entro il 24 settembre 2023. L'articolo 36 modifica il regolamento (UE) 2018/1724 per includere tra le procedure dello sportello digitale unico la notifica dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

Disposizioni transitorie, riesame ed entrata in vigore

L'articolo 37 prevede che le entità che fornivano servizi di intermediazione dei dati al 23 giugno 2022 si adeguino al capo III entro il 24 settembre 2025. L'articolo 35 impone alla Commissione una valutazione entro il 24 settembre 2025, con relazione e, se necessario, proposte legislative. L'articolo 38 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 24 settembre 2023.

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