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Ordinanza

Ordinanza n. 13156/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L’OTTEMPERANZA alla sentenza n. 18802/2025 del 28.10.2025 immediatamente esecutiva emessa dal TAR Lazio, sez. V bis nel procedimento RG n° 5992/25 notificata al MIM il 31.10.2025 con la quale il Tar ha accolto la domanda della ricorrente per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna ella P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata

Giustizia amministrativa202605583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva ordinato al Ministero di provvedere sull'istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito in Spagna e di rifondere le spese di lite

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza assumendo il perdurante mancato adempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 18802/2025, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato l'illegittimità del silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo professionale abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, e aveva ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, aveva previsto l'intervento del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, quale commissario ad acta, entro ulteriori 90 giorni. La sentenza aveva inoltre condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non risultano, allo stato, documentati chiarimenti sull'esecuzione dei diversi capi della pronuncia.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio di ottemperanza. Ritenendo necessario acquisire elementi per decidere, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero resistente, onerandolo di fornire, entro il 30 settembre 2026, documentati chiarimenti sull'esecuzione della sentenza n. 18802/2025, compreso il capo relativo alla rifusione delle spese di lite. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026. Non è stata quindi ancora adottata una misura esecutiva, né è stata definitivamente accertata l'inottemperanza o disposto l'intervento del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    condanna della pubblica amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito

    La disposizione è richiamata in relazione al precedente giudizio sul silenzio, nel quale il giudice aveva ordinato all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Disciplina, secondo quanto emerge dal provvedimento, il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna.

  • d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15

    Modifica il d.lgs. n. 206/2007, nell'ambito della disciplina richiamata per il riconoscimento del titolo professionale estero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti non risulti adeguatamente documentata l'esecuzione del giudicato, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori a carico dell'amministrazione, chiedendo chiarimenti documentati sul compimento degli adempimenti imposti dalla sentenza.
  • L'accertamento dell'esecuzione del giudicato deve riguardare tutti i capi della pronuncia, compresi quelli concernenti la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese di lite, e non soltanto l'adozione del provvedimento amministrativo principale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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