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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15081/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Genova per eccessività del trattamento punitivo e per vizi di motivazione: Morad Saqim contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. g) d.P.R. 309/1990 ritenendo che la mera destinazione della droga a un detenuto tramite accordo telefonico non integri il requisito della 'prossimità' o della cessione 'all'interno o in prossimità' del carcere; Abdelilah Saqim contesta l'applicazione dell'aggravante per 'ingente quantità' (art. 80, comma 2) in relazione al sequestro di circa 300 panetti (10,916 kg) e lamenta carenze motivazionali sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, nonché la mancata considerazione della scarsa dotazione per il confezionamento e della modesta somma rinvenuta.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati come infondati. Per Morad Saqim la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante ex art. 80, lett. g) perché il reato di cessione si perfeziona anche in forma 'contratta' al momento dell'accordo telefonico con il detenuto, e l'accordo era serio e conclusivo indipendentemente dalla mancata materializzazione della consegna. Per Abdelilah Saqim la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante per ingente quantità: il quantitativo sequestrato (10,916 kg) supera la soglia di riferimento e, soprattutto, consente il ricavo di un numero molto elevato di dosi, giustificando la valutazione del pericolo di diffusione e la sussistenza dell'aggravante; il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con valutazioni sulla personalità e sul comportamento processuale (ammissione intervenuta solo dopo la condanna di primo grado) e la determinazione della pena è stata ritenuta congrua e nei limiti previsti. Sono state imposte le spese e condanne al pagamento.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Definisce i delitti relativi agli stupefacenti (detenzione, cessione). Nella sentenza è richiamato per qualificare i reati di cessione e detenzione di hashish ascritti ai capi A, B, C, D.

  • d.P.R. 309/1990, art. 80

    art. 80, comma 2; art. 80, lett. g)

    Prevede circostanze aggravanti: comma 2 (ingente quantità) e lett. g) (offerta o cessione effettuata all'interno o in prossimità di carceri ecc.). La Corte ha interpretato la lett. g) nel senso che la cessione si considera perfezionata anche al momento dell'accordo con detenuto, rendendo applicabile l'aggravante; per il comma 2 ha ritenuto corretto il ricorso alla soglia quantitativa e alla valutazione concreta del pericolo di diffusione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato implicitamente come criterio per la determinazione della pena: valutazione della personalità e della capacità a delinquere che consente al giudice di merito un apprezzamento discrezionale nella quantificazione della pena.

  • d.m. 11 aprile 2006 (tabella delle sostanze)

    richiamato indirettamente per la determinazione della soglia di ingente quantità

    Fornisce valori soglia in milligrammi per il calcolo delle soglie. La Corte ricorda che il superamento della soglia è presupposto che richiede comunque una valutazione di merito sul rischio di diffusione.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012

    Sez. U., n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150

    Stabilisce che l'aggravante per ingente quantità non si determina automaticamente dal superamento della soglia numerica: il giudice deve valutare concretamente i dati processuali e il rischio di diffusione; la soglia ha valore orientativo.

Massime di principio

  • Aggravante 'carceraria' (art. 80 lett. g): l'elemento decisivo può essere l'accordo con un detenuto; la cessione si considera perfezionata anche nella forma 'contratta' al momento dell'accordo, per cui la localizzazione della materialis traditio non è sempre determinante.
  • Aggravante 'ingente quantità' (art. 80 comma 2): il superamento della soglia quantitativa prevista dal d.m. 11/4/2006 non determina automaticamente l'aggravante; tuttavia, quantitativi elevati che consentono l'estrazione di molte dosi e indicano rischio di diffusione rendono ragionevole l'applicazione dell'aggravante.
  • Motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: l'ammissione dell'addebito tardiva o effettuata solo dopo la condanna di primo grado può non essere valutata come segno di ravvedimento; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della personalità e del comportamento processuale (art. 133 cod. pen.).
  • Onere motivazionale: per contestare l'applicazione di aggravanti è necessario indicare elementi fattuali concreti che dimostrino l'assenza dei presupposti; la Corte richiede che non si tratti di mere affermazioni generiche.
  • Valutazione complessiva della pena: l'aumento per aggravanti speciali è soggetto ai limiti previsti dalla legge e a giudizio equitativo del giudice di merito; censure sulla congruità della pena richiedono argomentazioni specifiche e circostanziate per essere accolte in sede di legittimità.
  • Continuità e recidiva: la presenza di recidiva infraquinquennale o del vincolo di continuazione influisce sulla quantificazione della pena complessiva e può giustificare aumenti purché motivati.

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