Sentenza n. 5128/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) della Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25.07.2024, recante ad oggetto “L.R. n. 16 del 2004 ed art. 3, comma 5 Regolamento Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 2011 – Approvazione del PUC del Comune di Frattaminore completo di atti di programmazione degli interventi – Approvazione RUEC - Presa d'atto SIAD”, pubblicata sul BURC n. 57 del 19.08.2024; b) della nota pubblicata sul BURC n. 57 del 19.08.2024 a firma del Sindaco pt, recante Avviso di Approvazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) e delle elaborazioni integrative, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica (VAS), ai sensi della Legge Regione Campania n.16 del 22/12/2004 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di attuazione n. 5/2011 e ss.mm.ii.; c) della Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 20.07.2023 avente ad oggetto “Adozione del Piano Urbanistico Comunale - PUC 2023 - ai sensi della Legge Regione Campania n. 16 del 22/12/2004 e ss.mm.ii e del relativo Regolamento n. 5/2011 e ss.mm.ii.”; d) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 05/12/2023, avente ad oggetto “Piano urbanistico comunale – Art. 3, c. 3 del Regolamento per il Governo del Territorio della Regione Campania N. 05/2011: valutazione e recepimento delle osservazioni al PUC adottato con D.G.C. n. 78 del 20/07/2023. Approvazione”; e) della nota del 22.3.2023 (prot. n. 14406) a firma congiunta del Sindaco, del Dirigente e del Responsabile del procedimento, avente ad oggetto “Procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale – Affidamento incarico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1396 del 01.10.2020 – Indirizzi programmatici integrativi per la redazione del PUC”; f) quatenus opus ed in parte qua, della determinazione dirigenziale n. 3542 del 29.4.2024 dell'Area Pianificazione Strategica - Direzione Pianificazione Territoriale Metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, avente ad oggetto “Comune di Afragola. PIANO URBANISTICO COMUNALE adottato con Delibera di G.C. n.78 del 20/07/2023. Verifica di coerenza ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 5/2011 ss.mm.ii.” nella parte in cui, pur in difetto della previa acquisizione degli atti consultivi obbligatori previsti, ha ritenuto di pronunciarsi sulla deliberazione di adozione del Piano impugnato; g) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di adozione e approvazione del PUC del Comune di Afragola, nella parte in cui hanno classificato i terreni delle ricorrenti nella ZTO E2 - Parco rurale produttivo, nonché i relativi atti presupposti e la verifica di coerenza della Città Metropolitana
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato gli atti di formazione e approvazione del PUC sostenendo che la destinazione dei loro terreni alla ZTO E2 - Parco rurale produttivo fosse irragionevole e discriminatoria. Hanno dedotto la violazione della legge regionale Campania n. 16/2004, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, erronea ponderazione, travisamento dei fatti e altri profili. In particolare, hanno evidenziato la trasformazione dell'area conseguente alla realizzazione della nuova stazione ferroviaria dell'Alta Velocità, sostenendo che il Comune avrebbe attribuito ai fondi limitrofi destinazioni più favorevoli, tra cui la zona G - Dotazioni territoriali, mentre avrebbe mantenuto per i loro terreni la precedente destinazione agricola. Secondo le ricorrenti, la situazione urbanistica e insediativa dell'area, caratterizzata anche da edificazioni e abusivismo edilizio, avrebbe imposto una diversa classificazione. La censura è stata fondata anche sulla comparazione con quattro blocchi di lotti ritenuti analoghi, alcuni edificati e altri inedificati, ai quali il PUC avrebbe attribuito destinazioni residenziali o comunque più favorevoli.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricordato che le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non sono sindacabili nel merito, salvo errori di fatto, abnorme illogicità, arbitrarietà, irrazionalità o manifesta irragionevolezza. Non sussiste, inoltre, una generale aspettativa del proprietario alla conservazione o al miglioramento della destinazione urbanistica previgente. Nel caso concreto, il Comune aveva motivato il rigetto delle osservazioni richiamando il rischio di consumo di suolo agricolo, la coerenza con il Piano territoriale e con il Piano dei Cinque Comuni e la vocazione agricola dell'ambito, destinato a parco rurale-produttivo nell'intorno della stazione dell'Alta Velocità. Il TAR ha rilevato che le ricorrenti non avevano contestato specificamente tale motivazione e che la destinazione E2 risultava coerente con la collocazione dei fondi all'interno di una vasta area libera e non edificata. È stata esclusa anche la disparità di trattamento: i terreni indicati come tertia comparationis erano posti a ridosso di zone produttive o residenziali, già edificati oppure prossimi ad aree destinate a servizi, sicché non ricorreva l'identità assoluta delle situazioni necessaria per configurare il vizio. La scelta comunale è stata ritenuta coerente con l'obiettivo generale di creare un parco urbano produttivo, promuovere il territorio e contenere il consumo di suolo mediante la salvaguardia delle aree agricole. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 2, 24, 25, 32 e 47 l.r. Campania n. 16/2004
Le ricorrenti ne hanno dedotto la violazione, ma il TAR ha concluso per l'infondatezza delle censure e ha ritenuto legittima la scelta pianificatoria comunale.
Regolamento regionale Campania n. 5/2011
Gli atti impugnati riguardano l'adozione e l'approvazione del PUC ai sensi della disciplina regionale sul governo del territorio; la decisione non individua una specifica violazione del regolamento.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica comunale costituiscono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di errori di fatto, abnorme illogicità, arbitrarietà, irrazionalità o manifesta irragionevolezza rispetto alle esigenze concretamente perseguite.
- Il proprietario non vanta una generica aspettativa giuridicamente tutelata alla conservazione della destinazione urbanistica previgente né alla sua trasformazione in una destinazione più favorevole.
- La destinazione urbanistica di una singola area non richiede una motivazione specifica ulteriore rispetto ai criteri generali tecnico-discrezionali posti a fondamento del piano, salvo che ricorrano situazioni particolari idonee a generare specifici affidamenti, come una convenzione di lottizzazione, un giudicato o la decadenza di un vincolo preordinato all'esproprio.
- In sede di pianificazione urbanistica, la disparità di trattamento non può essere dimostrata mediante la mera comparazione con aree aventi caratteristiche solo parzialmente analoghe, poiché la zonizzazione comporta necessariamente discontinuità funzionali; il vizio può configurarsi soltanto in presenza di situazioni sostanzialmente identiche e di una scelta manifestamente irrazionale.
- La scelta di salvaguardare aree agricole e limitare il consumo di suolo può costituire adeguata ragione pianificatoria per mantenere una destinazione rurale, ove essa sia coerente con la collocazione dei terreni in una vasta area non edificata e con l'impostazione generale del piano.
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