Cassazione Civile, Sentenza n. 14980/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di oscuramento/redazione o rimozione di dati/contenuti durante la fase di valutazione, fondata sulla tutela della privacy, della reputazione e del diritto all'oblio; opposizione del resistente basata su interessi pubblici, libertà d'informazione o sulla mancata sussistenza dei presupposti per la protezione
La decisione
Testo della sentenza non fornito; sintetizzando l'esito tipico che emerge in casi analoghi: il giudice valuta la richiesta con un bilanciamento fra diritto alla protezione dei dati e libertà di informazione. Spesso si dispone un oscuramento/limitazione temporanea o parziale quando il ricorrente dimostra un pregiudizio concreto e la misura è proporzionata; in assenza di tale prova o quando prevale l'interesse pubblico, la richiesta viene respinta. Possono essere ordinate misure cautelari temporanee in attesa della decisione di merito
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione; diritto alla cancellazione (art.17) e obbligo del titolare di bilanciare diritti fondamentali dell'interessato con interessi pubblici e di informazione
D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche
Norme nazionali di attuazione e integrazione della disciplina europea, procedure e garanzie per la tutela dei diritti degli interessati
Costituzione della Repubblica Italiana
Bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero (art.21) e la tutela della dignità, della vita privata e dell'onore (artt.2, 3 e principi connessi)
Provvedimenti e linee guida del Garante per la protezione dei dati personali
Indicazioni operative su diritto all'oblio, richieste di delisting/oscuramento, e valutazione del bilanciamento tra diritti dell'interessato e interesse pubblico
Massime di principio
- L'istanza di oscuramento va valutata caso per caso: il ricorrente deve dimostrare il pregiudizio concreto e la non prevalenza di un interesse pubblico
- Gli organi decisori operano un bilanciamento fra diritto alla privacy/diritto all'oblio e libertà di informazione; la proporzionalità della misura è essenziale
- Possono essere disposte misure temporanee (oscuramento cautelare) in fase di valutazione, salvo decisione di merito diversa
- Se il contenuto riguarda fatti di interesse pubblico o storico la richiesta di oscuramento ha maggiori probabilità di essere respinta
- Sono disponibili rimedi amministrativi (segnalazione al Garante) e giurisdizionali; il titolare del trattamento deve motivare il rifiuto e dimostrare la sussistenza dell'interesse pubblico
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