Ordinanza n. 2306/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Sassari nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina Veterinaria) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali di ammissione a Medicina Veterinaria per l'a.a. 2025/2026 e atti ministeriali e concorsuali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali disciplinanti le modalità di accesso, la formazione della graduatoria e i posti disponibili, il bando universitario, la prova di ammissione, gli atti delle commissioni, i verbali e le operazioni di correzione. Ha chiesto l'ammissione al corso, anche in sovrannumero e con riserva. Le censure riguardavano, tra l'altro, il mancato arrotondamento del voto di 17,9 in biologia, il riconoscimento di esami universitari pregressi, la mancata copertura integrale dei posti mediante ulteriori scorrimenti, l'illegittimità delle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 rispetto alla disciplina originaria, la violazione della legge delega, del decreto legislativo attuativo, dell'autovincolo e della par condicio, la violazione dell'anonimato e della segretezza delle prove, la carenza di collegialità e di verbalizzazione delle operazioni di correzione, le difformità didattiche tra gli atenei, la mancata tempestiva disponibilità degli elaborati e della documentazione di correzione, la difficoltà e sproporzione delle prove e l'illegittimità costituzionale della disciplina che esclude, in prima applicazione, alcune università non statali e i corsi in lingua inglese. Il giudice ha precisato che le presunte irregolarità svolte soltanto nella parte narrativa non costituivano specifici motivi di censura.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. Il mancato arrotondamento del voto di 17,9 è stato ritenuto conforme al D.M. n. 418/2025, poiché l'arrotondamento opera esclusivamente per la registrazione del voto nella carriera universitaria e non incide sul superamento della prova o sulla graduatoria. Il voto insufficiente non può essere arrotondato per raggiungere la soglia di idoneità, perché ciò equiparerebbe situazioni diverse e altererebbe la par condicio. Gli esami sostenuti in altri corsi possono rilevare per l'iscrizione agli anni successivi o per l'assolvimento della frequenza, ma non esonerano dalla selezione nazionale. La scelta di non prevedere ulteriori scorrimenti dopo il 28 gennaio 2026 è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, in quanto funzionale alla tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni, alla continuità didattica e al recupero dei crediti, pur nel bilanciamento con l'obiettivo di copertura dei posti. Il D.M. n. 1115/2025 è stato ritenuto, in sede cautelare, compatibile con la legge delega e con il D.Lgs. n. 71/2025: esso ha ampliato la platea degli idonei consentendo l'inserimento in graduatoria anche con una sola sufficienza, subordinando il mantenimento dell'immatricolazione al recupero dei crediti mancanti, e ha preservato la posizione dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. Le modifiche incidono sulle modalità di formazione della graduatoria, non sui programmi, sulle prove o sul livello di preparazione richiesto, e rientrano nella discrezionalità tecnica ministeriale. La richiesta di ammissione in sovrannumero è stata ritenuta incoerente con censure aventi portata demolitoria dell'intera procedura e comunque non idonea a garantire un'utilità maggiore di quella conseguibile nel merito. Le censure sull'anonimato sono state ritenute ipotetiche e non supportate da prova di una concreta possibilità di collegamento tra elaborato e candidato o di alterazione della valutazione; la procedura prevedeva contenitori sigillati, sorteggio di studenti, rilevazione informatizzata e criteri di correzione predeterminati. Le doglianze sulla collegialità, sui verbali, sulle difformità didattiche e sulla difficoltà delle prove sono state giudicate generiche o riconducibili a valutazioni tecnico-discrezionali non macroscopicamente viziate. La mancata disponibilità immediata della documentazione di correzione non è stata qualificata come vizio della procedura, pur rilevandosi che la documentazione avrebbe dovuto essere resa tempestivamente accessibile. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza: l'applicazione graduale della riforma a determinate categorie di atenei e ai corsi in lingua inglese è stata ricondotta alla discrezionalità legislativa e a ragioni organizzative transitorie. È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito del MUR, con termini perentori. Sono stati inoltre disposti incombenti istruttori a carico del MUR, del Cineca e delle università in ordine alla predeterminazione delle risposte, ai sinonimi ammessi, alle procedure e al sistema informatico di correzione, ai criteri di valutazione e ai verbali. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto che non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell'invocata misura cautelare
La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza del periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati esclusi.
art. 30 c.p.a.
l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata
La domanda risarcitoria o di condanna è stata proposta unitamente all'impugnazione, ma non è stata accolta in questa fase cautelare.
art. 6, comma 3, D.M. n. 418/2025
l’arrotondamento contemplato dall’art. 6, comma 3, del D.M. n. 418/2025
L'arrotondamento del voto opera solo per l'allineamento dell'esito alla carriera universitaria, non per superare una prova insufficiente né per formare la graduatoria.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025
il prescritto requisito della sufficienza in tutte e tre le materie previste dall’art. 7, comma 1, del D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
La disciplina originaria richiedeva il conseguimento della sufficienza in tutte le tre materie del semestre filtro.
art. 10 D.M. n. 418/2025
all’art. 10 del D.M. n. 418 del 2025 - dedicato agli studenti già iscritti a determinati corsi
Il percorso universitario pregresso rileva per l'assolvimento della frequenza del semestre filtro, non come esonero dalla selezione nazionale.
art. 4 D.M. n. 1115/2025
secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 1115/2025 che ha individuato i “Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi”
Il recupero dei crediti formativi mancanti è disciplinato uniformemente e costituisce condizione per il mantenimento dell'immatricolazione.
punto 15 dell’Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025
i posti residuati a tale data vengano destinati a cambio sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi al primo
La destinazione dei posti residui dopo la chiusura della graduatoria esclude ulteriori scorrimenti nazionali e persegue la celere stabilizzazione delle immatricolazioni.
punto 16 dell’Allegato 2 al D.M. n. 418/2015
negli appositi contenitori di cui all’All. 2, punto 16, del D.M. n. 418/2015
La disciplina dei contenitori e della custodia degli elaborati è stata considerata parte delle garanzie procedurali dell'anonimato.
art. 8, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 71/2025
illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 71/2025
La disposizione, nella parte relativa all'ambito di applicazione della riforma, non è stata ritenuta manifestamente incostituzionale in sede cautelare.
legge delega n. 26/2025
la legge delega n. 26/2025
Non imponeva l'applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema a tutte le tipologie di corsi e atenei e consentiva un'attuazione graduale della riforma.
art. 76 Cost.
sotto il profilo dell’eccesso di delega (art. 76 Cost.)
Non è stato ravvisato eccesso di delega nella scelta di applicare gradualmente la riforma e nella disciplina ministeriale della graduatoria.
art. 3 Cost.
né appare ravvisabile una violazione dell’art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea tra sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive, organizzative e transitorie.
art. 34 Cost.
né, infine, risultano adeguatamente specificate le dedotte violazioni degli artt. 34 e 97 Cost.
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non sorretta da un interesse diretto e attuale della ricorrente.
art. 97 Cost.
né, infine, risultano adeguatamente specificate le dedotte violazioni degli artt. 34 e 97 Cost.
Non è stata ravvisata, allo stato, una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, la notifica per pubblici proclami, purché siano indicate le generalità dei destinatari e sia assicurata l'effettività del contraddittorio.
Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 27/2013
non ogni irregolarità formale ... è idonea a determinare l’illegittimità della procedura
La violazione dell'anonimato rileva quando sia dimostrata una concreta e non meramente ipotetica possibilità di riconoscimento dell'elaborato o di condizionamento della valutazione.
Massime di principio
- L'arrotondamento del voto previsto dalla disciplina del semestre filtro, quando è espressamente limitato alla registrazione nella carriera universitaria, non può essere utilizzato per trasformare un'insufficienza in sufficienza né per consentire l'inserimento del candidato nella graduatoria nazionale.
- Il riconoscimento di esami universitari sostenuti in altri corsi può rilevare ai fini della frequenza o dell'iscrizione ad anni successivi, ma non esonera dalla selezione nazionale quando l'accesso al corso è subordinato a una procedura uniforme e comparativa.
- La scelta amministrativa di chiudere la graduatoria e non disporre ulteriori scorrimenti sui posti residui può essere ritenuta legittima quando sia ragionevolmente giustificata dall'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, assicurare la continuità didattica e consentire il recupero dei crediti, anche se residuano posti non coperti.
- Una modifica sopravvenuta delle modalità di formazione della graduatoria è compatibile con i principi di affidamento, imparzialità e par condicio quando amplia la platea degli idonei, mantiene la preferenza per chi possedeva i requisiti originari e organizza i candidati in fasce coerenti con la diversa prossimità ai requisiti inizialmente previsti.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive non può essere desunta da mere possibilità astratte: occorre dimostrare una concreta possibilità di collegare l'elaborato al candidato e di incidere sulla valutazione o sull'imparzialità della correzione.
- La notifica per pubblici proclami è ammissibile quando l'elevato numero dei controinteressati rende oggettivamente sommamente difficile la notifica ordinaria, ma deve conservare natura notificatoria mediante l'indicazione nominativa dei destinatari e il rispetto delle prescrizioni stabilite dal giudice.
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